(1) In caso di effettive esigenze di servizio il personale provinciale è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario, in base ad un relativo ordine di servizio o autorizzazione e nei limiti individuali previsto.
(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in base alle motivate richieste delle singole strutture dirigenziali e nel rispetto dei fondi stanziati in bilancio, il contingente complessivo di ore straordinarie. L'Amministrazione informa annualmente le organizzazioni sindacali prima del confronto di cui sopra sull'utilizzo delle ore straordinarie da parte delle singole strutture dirigenziali.
(3) Il limite individuale annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue. Il personale con particolari e comprovate esigenze personali o familiari viene esonerato dalla prestazione di lavoro straordinario.
(4) In deroga al limite individuale annuo di cui al comma 3 vengono fissati i seguenti limiti individuali per le sottoindicate categorie di personale:
- segretari particolari: 480 ore annue;
- autisti assegnati all'autorimessa centrale dell'Economato: 700 ore annue;
- personale ausiliario addetto alle attività extrascolastiche: 500 ore annue;
- personale impiegato in interventi d'urgenza per calamità naturali o altri soccorsi d'urgenza: 500 ore annue.
(5) Su richiesta del personale le ore di lavoro straordinario vengono recuperate se le esigenze di servizio lo consentono, salvo un diverso accordo scritto preventivo intervenuto tra le parti per un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per un certo periodo nei limiti consentiti.
(6) Prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore mensili, con possibilità di recupero, possono essere autorizzate dai direttori competenti in caso di necessità ed in eccedenza al contingente complessivo di cui al comma 2. Nella programmazione del recupero si tengono conto delle esigenze personali del personale interessato, esigenze di servizio permettendolo. In caso di mancato recupero entro l'anno successivo per motivi non dipendenti dal personale le relative ore di lavoro straordinario vengono retribuite.