(1) Le indennità d'istituto spettano per la durata di svolgimento delle relative mansioni presso l'amministrazione provinciale. Esse spettano anche durante le assenze dal servizio per congedo ordinario e congedo straordinario retribuito. In caso di assenza per malattia, infortunio o congedo di maternità, paternità o parentale si applica la disciplina prevista per il trattamento economico spettante in tali ipotesi.
(2) Le indennità d'istituto vengono erogate per dodici mensilità, salvo quelle già utili per la tredicesima mensilità ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale del 29 luglio 1999 o quelle connesse con attività non continuative.
(3) L'indennità d'istituto mensile è altresì utile per la determinazione dell'equo indennizzo.
(4) Per l'indennità di coordinamento trovano applicazione i precedenti tre commi.
(5) Gli assegni personali di cui ai contratti di comparto per il personale provinciale vengono erogati, salva diversa disposizione, per dodici mensilità e seguono le eventuali sospensioni e riduzioni dello stipendio. L'assegno personale spettante per almeno dodici mensilità è altresì utile per la determinazione dell'equo indennizzo.