(1) Per il personale provinciale delle scuole dell'infanzia i profili professionali sono ridefiniti ai sensi dell'allegato 1 del presente contratto.
(2) Il personale provinciale già appartenente al profilo professionale di assistente di scuola dell'infanzia è inquadrato, con decorrenza 1° settembre 2004, nel nuovo profilo professionale di collaboratrice pedagogica delle scuole dell'infanzia di cui all'allegato 1. 2)
(3) Il personale provinciale già appartenente al profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia è inquadrato, con decorrenza 1° settembre 2004, nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia di cui all'allegato 1.
(4) L'accesso al profilo professionale di collaboratrice pedagogica delle scuole dell'infanzia è consentito, anche al personale in possesso del diploma di scuola media inferiore o avente assolto l'obbligo scolastico, che abbia frequentato entro il 2007, con esito positivo, una formazione specifica non inferiore ad un biennio, affine o equivalente ad altra prevista per il settore della scuola dell'infanzia.
(5) Per l'accesso al profilo professionale di insegnante della scuola dell'infanzia di cui all'allegato 1 è consentito, in deroga ai requisiti d'accesso previsti nel profilo medesimo, anche al personale in possesso dei seguenti requisiti:
- a) diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna rilasciato entro il 2000;
- b) diploma di maturità di scuola magistrale quinquennale o diploma di maturità magistrale conseguiti entro il 2002;
- c) laurea in scienze dell' educazione,laurea in pedagogia o laurea in psicologia conseguite entro il 2009, in combinazione dei requisiti di cui alle lettere a) o b) o, in alternativa, per le lauree in scienze dell'educazione e pedagogia attestazione sull'approfondimento della prima infanzia.