(1) Gli incarichi ai/alle dirigenti scolastici/che, utilizzati/e in base alle norme vigenti dall'Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle Università, sono conferiti dai competenti organi delle relative strutture in base ai seguenti criteri generali:
- a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
- b) posizione nell' ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
- c) responsabilità implicate dalla posizione;
- d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell' attività di competenza.
(2) Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'articolo 13.
(3) Il periodo trascorso dal personale in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato. Per comandi presso l'università la retribuzione di posizione e di risultato è fissata dall'università, negli altri casi dalla Giunta provinciale.
(4) Anche al personale di cui al comma 1 può essere affidato solo un unico incarico dirigenziale. A decorrere dall'anno scolastico 2003/04, al personale attualmente utilizzato è data facoltà di scelta tra una sede di direzione o l'incarico di utilizzazione.
(5) Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.