(1) La misura dell'indennità di risultato viene concordata con il competente superiore secondo criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del presente contratto. L'indennità di risultato viene concessa in caso di raggiungimento degli obiettivi o risultati concordati per il rispettivo anno e ammonta nel massimo al 25% dell'indennità di funzione mensile in godimento. In sede di determinazione dell'indennità di risultato devono essere rispettati i seguenti criteri:
- esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione;
- complessità della struttura dirigenziale affidata nell'ambito della struttura dirigenziale dell'Amministrazione;
- generale funzionamento del servizio e soddisfacimento dell'utenza;
- gestione di ulteriori compiti;
In alternativa al compenso per lavoro straordinario, può essere concordata una maggiorazione dell'indennità di risultato sino al 40% dell'indennità di funzione per il raggiungimento di ulteriori particolari obiettivi;
(1/bis) L’azienda in caso di necessitá, in funzione al raggiungimento di ulteriori gravosi e particolari obiettivi, fermo restando le percentuali massime individuali erogabili, previste dal comma 2 dell’articolo 12 del Contratto collettivo intercompartimentale per la dirigenza del 17 settembre 2003 e successive modifiche, puó integrare con proprie economie le risorse a disposizione.5)
(2) L’erogazione dell’indennità di risultato di cui al comma 1 è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi o risultati concordati ed è quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati raggiunti. Le relative modalità di verifica, che può anche essere periodica per stati di avanzamento, e le modalità di erogazione sono stabilite dall’Azienda sanitaria, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.6)
(3) L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario è da collegare agli obiettivi e risultati concordati per il relativo anno.
(4) Al personale appartenente al profilo professionale di geometra, tecnico edile, architetto o ingegnere, che svolge per incarico dell’ente di appartenenza le attività di progettazione, direzione e collaudo tecnico di lavori pubblici, ed al personale appartenente al profilo professionale di avvocato, che rappresenta l’ente di appartenenza in giudizio, può essere accordata una ulteriore quota di indennità di risultato fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.7)
(5) La concessione dell’ulteriore quota di indennità di risultato è subordinata al raggiungimento di risultati preventivamente concordati secondo le modalità da stabilirsi con accordo a livello aziendale. Tali risultati devono fare riferimento ad obiettivi concernenti la produttività complessiva, individuale e di gruppo, la qualità e l’efficienza dei servizi nonché il migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con risparmio di risorse esterne all’ente.7)
(6) Con accordo a livello aziendale vengono stabilite le modalità di monitoraggio dell’attività professionale svolta dal personale ai fini della liquidazione dell’indennità e le modalità di pagamento.7)
(7) Ai fini di cui ai commi 4 e 5 è assegnato annualmente all’Azienda sanitaria annualmente un apposito fondo, il cui ammontare viene stabilito sulla base del volume complessivo dell'attività libero-professionale da svolgere dal personale e da esporre dall’Azienda sanitaria nell'apposito programma di attività.7)
(8) La disciplina dell’ulteriore quota di indennità di risultato di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 trova applicazione a decorrere dall’anno 2010.7)
(9) In casi eccezionali possono essere individuate dall’Azienda Sanitaria ulteriori figure professio-nali atte al raggiungimento degli obiettivi fissati.7)
L'art. 17, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 25, comma 1, del contratto collettivo 22 ottobre 2009.
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 2, del contratto collettivo 22 ottobre 2009.
L'art. 17, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono stati inseriti dall'art. 25, comma 3, del contratto collettivo 22 ottobre 2009.