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b) Accordo 14 aprile 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte economica (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
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Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) Il presente accordo regola, ai sensi dell'articolo 48 della legge 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale, tra l'Azienda Sanitaria ed i medici specialisti ambulatoriali, per l'erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nella dichiarazione preliminare dell'accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999.

(2) Il rapporto è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se il medico specialista ambulatoriale svolge la propria attività in più posti di lavoro o in più Aziende sanitarie, Comprensori sanitari o enti che applicano il presente accordo o i corrispondenti accordi nazionali.

(3) Ai medici specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda sanitaria, anche secondo criteri dipartimentali.

(4) Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione provinciale e locale.

(5) I Comprensori sanitari garantiscono la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza dei medici specialisti ambulatoriali.

(6) Le parti convengono che la dizione "medico specialista ambulatoriale" contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria ed agli iscritti all'albo degli odontoiatri titolari di incarico.

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