Sentenza del 23 aprile 2004, n. 216; Pres. Mosna, Est. Pantozzi Lerjefors
La previsione contenuta dell'art. 6 co. 6 D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 (T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture), secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire “altre modalità di presentazione” delle offerte, non può essere riferita alle modalità di recapito delle offerte, come disciplinate dalla stessa norma, dovendosi nettamente distinguere tra le modalità di presentazione e le modalità di recapito delle offerte.
Non è in contrasto con l'art. 6 co. 6 del D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 la disposizione del bando di gara che per il recapito delle offerte impone alle ditte concorrenti di avvalersi solo del servizio di rete postale pubblica di cui al D.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, con esclusione quindi del tramite di un corriere privato per la consegna a mano: ciò in quanto l'art. 6 citato consente all'Amministrazione procedente di scegliere, alternativamente, tra le modalità indicate nella norma, ossia tra il recapito “diretto” ed il recapito “a mezzo posta”.
L'interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell'uso del servizio postale per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va riconosciuto nell'esigenza dell'Amministrazione di conseguire pubblica certezza, circa gli estremi della spedizione, e di attribuire l'esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale, il quale, inoltre, per la sua neutralità nei confronti della gara, può meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini per l'invio delle offerte.
Non sussiste il vizio di illogicità del comportamento dell'Amministrazione, nel caso in cui questa, nei procedimenti per appalto di pubbliche forniture, imponga, entro lo stesso termine perentorio, da un lato il recapito del plico contenente i documenti di gara per mezzo del solo servizio postale pubblico, e, dall'altro, il recapito con consegna diretta del plico contenente la campionatura dei materiali offerti, atteso che l'invio tramite il servizio privato di “express courier” è giustificato dalla natura dei campioni, spesso ingombranti e fragili, che oltretutto potrebbero non rientrare nei limiti di peso ammessi per la spedizione come pacchi postali (artt. 3 e 4 D.lgs. 22 luglio 1999 n. 261).