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Delibera 12 marzo 2024, n. 133
Linee guida per la chiusura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Allegato

Linee guida per la chiusura delle porte degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano le disposizioni per la chiusura delle porte degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica in attuazione dell’articolo 2/quinquies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.

Articolo 2
Definizioni

1. Per l’attuazione delle presenti linee guida si applicano le seguenti definizioni:

a) apparecchio di refrigerazione: armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia;

b) apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta: apparecchio di refrigerazione destinato all’esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose;

c) esercizio commerciale: punto vendita in cui si esercita il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso;

d) porta: la parte di un apparecchio di refrigerazione che può essere aperta per consentire l’inserimento o l’estrazione degli alimenti;

e) apparecchio di refrigerazione orizzontale: apparecchio di refrigerazione dotato di una superficie espositiva orizzontale, aperta sulla parte superiore, e accessibile dall’alto;

f) apparecchio di refrigerazione verticale: apparecchio di refrigerazione dotato di un’apertura espositiva verticale o inclinata;

g) apparecchio di refrigerazione semi-verticale: apparecchio di refrigerazione verticale dotato di un’apertura espositiva verticale o inclinata, di altezza totale non superiore a 1,5 metri;

h) apparecchio di refrigerazione combinato: apparecchio di refrigerazione che combina le direzioni di apertura e di esposizione proprie di un armadio verticale e di un apparecchio orizzontale;

i) frigorifero: apparecchio di refrigerazione che mantiene i prodotti conservati nell’armadio a temperatura di esercizio costante per la refrigerazione;

j) congelatore: apparecchio di refrigerazione che mantiene i prodotti conservati nell’armadio a temperatura di esercizio per il congelamento;

k) libero servizio: sistema di acquisto del cliente che sceglie i prodotti senza assistenza del personale addetto alle vendite;

l) alimenti: cibo, ingredienti, bevande e altri prodotti destinati al consumo che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

m) saladette: apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta provvisto di una o più porte o cassetti posti sul piano verticale e di diversi fori sulla superficie superiore, nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea di alimenti.

Articolo 3
Linee guida tecnici

1. Le seguenti tipologie di apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con funzione di vendita diretta degli esercizi commerciali devono essere dotate di porte esterne ad anta o scorrevoli:

a) Frigoriferi verticali, semi verticali e combinati a libero servizio;

b) Congelatori verticali, semi verticali, orizzontali e combinati a libero servizio.

2. Sono soggetti all’obbligo di cui al comma 1 gli esercizi commerciali che vendono alimenti.

Articolo 4
Eccezioni

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 non trovano applicazione per le seguenti tipologie di apparecchi di refrigerazione:

a) saladette;

b) apparecchi di refrigerazione per alimenti vivi;

c) apparecchi di refrigerazione ad angolo;

d) frigoriferi cantina e minibar;

e) altre tipologie non espressamente riportate all’articolo 3, comma 1.

Articolo 5
Applicazione

1. Per gli apparecchi di refrigerazione di nuova installazione, inclusi quelli installati in sostituzione di apparecchi esistenti, l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, trova applicazione dal 1° maggio 2024.

2. Le apparecchiature esistenti, soggette all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, dovranno conformarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2030. È fatta eccezione per le apparecchiature installate dopo il 1° gennaio 2020, per le quali questo termine è prorogato al 31 dicembre 2033.