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m) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 11)
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque

1)
Pubblicato nel B.U. 7 marzo 2024, n. 10.

Art. 1

(1) Nel comma 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, la parola “marzo” è sostituita con la parola “aprile”.

(2) Nel comma 5 dell’articolo 12 le parole “, previo parere favorevole vincolante della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed Energia” sono soppresse.

Art. 2

(1) Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“3. Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e sottoprodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e sottoprodotti della lavorazione del latte prodotti nel territorio della provincia di Bolzano oppure sottoprodotti vegetali che soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251;

b) la quantità massima di rifiuti organici e sottoprodotti immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;

c) con l'aggiunta di rifiuti organici o sottoprodotti non può essere superato il carico di azoto di cui all'articolo 16, comma 1, stabilendo che 15 t di rifiuti organici o sottoprodotti corrispondono a 85 kg di azoto (1 UBA).”

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Art. 4

(1) Nella lettera b) del comma 8 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, le parole “prodotti vegetali” sono sostituite dalla parola “sottoprodotti”.

Art. 5

(1) Nel comma 2 dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, le parole “, Acque pubbliche ed Energia” sono soppresse.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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