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Delibera 7 novembre 2023, n. 948
Approvazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici a sostegno di iniziative delle federazioni per la promozione dell’attività di volontariato

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la promozione dell’attività di volontariato

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per iniziative delle federazioni di organizzazioni di volontariato che hanno lo scopo di promuovere l’attività di volontariato, sono rivolte e vanno a beneficio di una pluralità di enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 10/bis della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche.

2. Qualora siano rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Qualora si riferiscano a servizi di interesse economico generale, le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le federazioni senza scopo di lucro che costituiscono in modo esclusivo o prevalente raggruppamenti di organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Possono, inoltre, beneficiare delle agevolazioni le federazioni di enti del terzo settore, anche di natura temporanea, qualora comprendano almeno 30 organizzazioni, tra cui anche organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Possono essere concesse agevolazioni solo per iniziative/attività realizzate in provincia di Bolzano.

Art. 3
Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le iniziative riguardanti almeno uno dei seguenti settori:

a) assistenza sociale e sanitaria;

b) attività culturali, educative e di formazione;

c) attività sportive, ricreative e del tempo libero;

d) protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio;

e) rafforzamento del terzo settore e dell’attività di volontariato.

2. Le iniziative sono rivolte a una pluralità di enti del terzo settore; le attività previste vanno a beneficio degli enti e sono finalizzate a rafforzare l’attività di volontariato.

3. Le attività previste hanno ad oggetto servizi di informazione, di consulenza e di formazione a favore degli enti del terzo settore oppure servono alla certificazione e a migliorare la qualità dell’attività di volontariato.

4. Le attività previste hanno carattere sovracomunale, sono svolte a livello comprensoriale o provinciale oppure si rivolgono all’intero territorio provinciale.

5. Le attività previste sono sussidiarie a quelle della pubblica amministrazione.

6. Le iniziative devono avere una durata minima di tre mesi e concludersi entro 12 mesi. Le iniziative possono essere avviate a partire dal giorno successivo al termine perentorio per la presentazione della domanda nell'anno di riferimento.

7. Il soggetto proponente è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e dispone di un’adeguata capacità organizzativa nonché di risorse umane sufficienti.

8. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste per le stesse iniziative.

9. Non vengono agevolate attività che hanno finalità religiose.

Art. 4
Criteri di priorità

1. Vengono agevolate in via prioritaria le iniziative che:

a) si rivolgono a un numero maggiore di organizzazioni o enti o delle quali beneficia un numero maggiore di organizzazioni o enti;

b) hanno carattere innovativo;

c) promuovono l’attività di volontariato delle organizzazioni di volontariato affiliate in modo duraturo e sono idonee a far evolvere l’attività dell’associazione;

d) prevedono un elevato contributo proprio del proponente.

Art. 5
Contributo proprio

1. Nel corso della realizzazione delle iniziative, le organizzazioni istanti devono mettere a disposizione risorse proprie nella misura di almeno il 15 per cento delle spese ammesse. Almeno il 5 per cento delle risorse proprie deve consistere in risorse finanziarie. La parte restante può anche consistere in attività di volontariato riconosciuta con un importo orario convenzionale di euro 20,00.

2. Qualora il contributo concesso sia inferiore a quello richiesto nella domanda, il contributo proprio va ricalcolato nella misura sopra indicata in proporzione al contributo concesso.

Art. 6
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di vitto, alloggio e viaggio, salvo si tratti di spese relative a relatori esterni per la realizzazione di convegni o simili o di spese per l’accompagnamento di persone disabili, bisognose di cure e di giovani,

b) costruzione o ristrutturazione di edifici ed infrastrutture,

c) interessi passivi,

d) spese per contenziosi legali,

e) imposte e tasse detraibili.

Art. 7
Misura dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo.

2. L’agevolazione è concessa nella misura massima dell’85 per cento delle spese ammesse.

Art. 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima della realizzazione delle iniziative, entro il 10 aprile di ogni anno, all’Ufficio provinciale Relazioni estere e volontariato, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano. Le domande presentate dopo tale termine non possono essere prese in considerazione.

2. Le domande devono essere compilate sul modulo predisposto dall’Ufficio (http://volontariato.provincia.bz.it/it/) o secondo il relativo modello ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione.

3. Le domande vanno presentate con le seguenti modalità:

a) consegnate direttamente all’Ufficio;

b) spedite per posta; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC ae-rv@pec.prov.bz.it e sottoscritte con firma elettronica qualificata.

4. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) programma dettagliato dell’iniziativa oggetto della domanda, con l’indicazione degli obiettivi previsti, dei destinatari, della qualifica degli eventuali autori, esperti o relatori, del periodo e del luogo di svolgimento dell’iniziativa;

b) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’attività;

c) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante dell’organizzazione richiedente, che:

1) attesti la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) indichi gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) specifichi in che modo e in che misura il contributo proprio viene prestato in forma di attività di volontariato;

d) riporti il cronoprogramma delle attività.

Art. 9
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata.

2. L’Ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i richiedenti devono regolarizzare la domanda. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta di contributo è archiviata.

3. Le iniziative sono valutate in base ai seguenti criteri:

a) se gli obiettivi di progetto sono rilevanti e si orientano ai fabbisogni concreti dei beneficiari;

b) se i destinatari sono chiaramente definiti;

c) se l’attività è idonea a realizzare effettivamente le finalità previste dall’iniziativa;

d) se le spese preventivate sono proporzionate ai risultati previsti, ossia se vi è un adeguato rapporto costi/benefici;

e) se l’iniziativa verrà realizzata con il coinvolgimento di volontari delle organizzazioni affiliate;

f) se l’iniziativa corrisponde a uno o più dei criteri di priorità di cui all’articolo 4.

4. Nel corso dell’attività di valutazione, l’Ufficio competente può richiedere, senza oneri per il bilancio provinciale, un parere ad altri organi dell’Amministrazione provinciale dotati di una particolare qualificazione tecnica o ad altri enti pubblici dotati di pari qualificazione.

5. Dopo l’approvazione della domanda, la Direttrice/il Direttore d’Ufficio competente determina l’ammontare del contributo.

6. Le organizzazioni possono utilizzare il contributo concesso esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato richiesto e concesso. Su richiesta motivata, la Direttrice/il Direttore d’Ufficio competente può autorizzare una variazione della destinazione dell’agevolazione, a condizione che la relativa richiesta sia stata presentata prima dell’effettuazione della variazione.

Art. 10
Anticipo

1. Su richiesta, può essere concesso un anticipo del 70 per cento del contributo, dopo che l’organizzazione ha comunicato per iscritto l’avvio dell’iniziativa o dell’attività.

Art. 11
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro sei mesi dalla conclusione dell’iniziativa e in ogni caso entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile all’organizzazione beneficiaria, viene disposta la revoca dell’agevolazione. Per gravi e motivate ragioni, la Direttrice/il Direttore dell’Ufficio Relazioni estere e volontariato può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

3. Ai fini della rendicontazione vengono riconosciuti i documenti di spesa a partire dal giorno successivo al termine perentorio di presentazione della domanda di finanziamento nell’anno di riferimento ed entro la data di conclusione dell'iniziativa prevista dalla convenzione o da eventuali proroghe. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per un importo complessivo pari a quello della spesa ammessa; l’elenco può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente;

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.), per un importo complessivo pari a quello della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione richiedente;

3) documenti di spesa per un importo complessivo pari a quello del contributo concesso; in tal caso va presentata anche una dichiarazione con la quale il/la legale rappresentante dell’organizzazione richiedente attesta che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata interamente sostenuta e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa;

b) una dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria, che:

1) attesti la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) indichi gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre domande di agevolazione o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative, con indicazione dei relativi importi;

3) specifichi che l’iniziativa agevolata è stata svolta parzialmente o per intero, e in che modo e in che misura il contributo proprio è stato prestato in forma di attività di volontariato;

4) indichi l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo;

c) una relazione finale.

4. La liquidazione del contributo avviene su apposita domanda, dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione.

Art. 12
Restituzione dell’anticipo

1. Se è stato erogato un anticipo e l’iniziativa o l’attività non viene portata a termine o non viene realizzata integralmente oppure il contributo non è stato utilizzato come previsto, l’anticipo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell’anticipo.

Art. 13
Riduzione dell’agevolazione

1. Nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo siano state eseguite solo in parte o qualora sia stata sostenuta una spesa inferiore a quella ammessa, l’importo dell’agevolazione viene ridotto in proporzione.

Art. 14
Obblighi nell’attività di comunicazione

1. Le associazioni beneficiarie, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le iniziative sono realizzate con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Presidenza, Ufficio Relazioni estere e volontariato; ciò vale in particolare per il materiale stampato e pubblicitario, produzioni mediatiche e simili. Esse devono utilizzare il logo della Provincia, che viene messo a disposizione, su richiesta, per l’utilizzo specifico dall’Ufficio Relazioni estere e volontariato.

Art. 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio Relazioni estere e volontariato effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse.

2. Una volta all’anno viene stabilito, mediante tecniche di campionamento casuale, quali iniziative sottoporre a controllo tra quelle concluse. Di tali operazioni e del relativo esito è redatto apposito verbale. Inoltre possono essere sottoposti al controllo anche casi dubbi.

3. Il controllo verte su:

a) la concordanza tra la rendicontazione presentata e la realizzazione dell’iniziativa e le rispettive indicazioni nel bilancio dell’organizzazione;

b) la conformità dell’attività svolta alle finalità previste dal progetto;

c) la veridicità delle dichiarazioni rese dall’organizzazione beneficiaria.

Art. 16
Revoca dell’agevolazione

1. Se l'agevolazione è stata revocata l'intero importo percepito deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

Art 17
Clausola di salvaguardia finanziaria

La concessione delle agevolazioni di cui al presente atto avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta.

Art. 18
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti criteri, si rimanda alle disposizioni della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, e della legge provinciale 22 ottobre 1993. n. 17, e successive modifiche.

 

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