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Delibera 10 ottobre 2023, n. 887
Criteri e limiti per l’ampliamento di pubblici esercizi

Allegato

Criteri e limiti per l’ampliamento di pubblici esercizi

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri definiscono i criteri e i limiti per l’ampliamento di pubblici esercizi e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito indicata come “legge”, sempre che compatibili con le disposizioni della pianificazione paesaggistica

2. I pubblici esercizi possono essere ampliati nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 3. Nell’ambito dell’ampliamento è consentita la realizzazione di posti letto aggiuntivi per ospiti ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25.

3. Le disposizioni sull’ampliamento si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”, e successive modifiche, di seguito indicata come “Disciplina degli esercizi pubblici”, legalmente esistenti alla data del 1° ottobre 1997, anche se a tale data non esercitavano la corrispondente attività.

4. È altresì ammesso l’ampliamento degli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della Disciplina degli esercizi pubblici. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni sull’ampliamento gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all’articolo 6 della stessa Disciplina, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 6, comma 2, nonché gli esercizi la cui destinazione d’uso sia stata trasformata, anche solo parzialmente, dopo un ampliamento quantitativo o qualitativo.

5. Le disposizioni sull’ampliamento si applicano altresì agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 3 della Disciplina degli esercizi pubblici legalmente esistenti alla data del 1° gennaio 2018 anche se a tale data non esercitavano la corrispondente attività.

6. Le disposizioni sull’ampliamento non si applicano agli esercizi pubblici siti nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo turistico) di cui all’articolo 34 della legge o nelle aree per le quali il piano urbanistico prevede l’espropriazione per fini di pubblica utilità.

Articolo 2
Base per l’ampliamento per gli esercizi ricettivi

1. La base per l’ampliamento degli esercizi ricettivi è il numero dei posti letto dell’esercizio comunicato alla data del 1° ottobre 1997 all’unità organizzativa della Provincia competente per il turismo. L’unità di misura è costituita dalla superficie lorda. Non si distingue tra parti dell’edificio sopra o sotto terra.

2. Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non esercitavano attività ricettiva, si fa riferimento all’ultima denuncia dei letti prima di tale data.

3. Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, corridoi, giroscale e vani servizi inclusi. Le stesse modalità di calcolo si applicano per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno esercitato un’attività ricettiva limitata e quando un esercizio di cui all’articolo 6, comma 2 della Disciplina degli esercizi pubblici è trasformato in un esercizio di cui all’articolo 5 della stessa Disciplina.

4. Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere, di appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della Disciplina sugli esercizi pubblici, il numero di posti letto utile quale base per l’ampliamento è calcolato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di riferimento il 30 aprile 2003.

Articolo 3
Criteri di sostenibilità

1. Gli esercizi pubblici che effettuano un ampliamento superiore a 300 mq lordi devono rispettare i criteri di sostenibilità di cui all’allegato C. Sono esentati gli esercizi pubblici che a seguito dell’ampliamento hanno una classificazione inferiore a 4 stelle e un massimo di 40 posti letto.

2. L’ampliamento di parti dell’edificio termicamente non condizionate non è soggetto ai criteri di sostenibilità e le loro superfici non sono computate nel calcolo della superficie lorda ai sensi del comma 1.

Articolo 4
Indici di edificazione

1. Gli esercizi ricettivi e gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici, possono raggiungere le superfici lorde indicate agli articoli 5 e 8 mediante realizzazione di nuovo volume fuori terra o interrato, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano comunale per il territorio e il paesaggio e ad esaurimento della densità edilizia. Le altre norme edilizie contenute negli strumenti di pianificazione vigenti restano comunque in vigore.

2. L’ampliamento degli esercizi ricettivi può avvenire, previa valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, anche attraverso la costruzione di edifici accessori, nell’area di pertinenza adiacente rappresentata graficamente nelle planimetrie e anche in deroga alla zonizzazione. Nell’area adiacente possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio come superficie di riposo, parcheggi non impermeabili, campi giochi, campi sportivi e piscine. L’area adiacente viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente alla data del 1° ottobre 1997. Per motivi di sicurezza stradale, in caso di strade pubbliche, può essere prescritto un sotto- o sovrappasso.

Articolo 5
Standards delle superfici lorde per l’ampliamento di esercizi ricettivi

1. Con riferimento all’indice di ampliamento calcolato ai sensi dell’articolo 6 e alla classificazione progettata ai sensi della Disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorda dell’esercizio di cui all’allegato A.

2. Le superfici lorde di cui al comma 1 si riferiscono all’intero fabbisogno di superfici utili dell’esercizio, ivi comprese le superfici relative alla ristorazione - terrazze escluse -, alla preparazione e allo stoccaggio di cibi e bevande, alle sale per conferenze, al reparto Wellness, alla piscina coperta, agli alloggi per collaboratrici e collaboratori e all’alloggio di servizio. L’alloggio di servizio non può superare i 160 metri quadrati di superficie utile. Dal computo delle superfici lorde sono esclusi i locali tecnici indispensabili, quali, ad esempio, i locali tecnici per la gestione della piscina, della sauna o beauty, i locali caldaia, i vani tecnici per ascensori o per l’areazione, ecc., purché essi non vengano utilizzati in altro modo.

3. Fermi restando i requisiti soggettivi e le necessarie autorizzazioni, gli ambienti per la somministrazione di pasti e bevande, le sale per conferenze, il reparto Wellness, le piscine e i garages possono essere frequentati anche da ospiti esterni.

4. In aggiunta alle superfici lorde realizzabili ai sensi del comma 1, esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorda, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 6 con 22 metri quadrati. Esercizi con fino a due stelle possono costruire un'ulteriore superficie lorda, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 6 con otto metri quadrati. Inoltre può essere realizzato un garage ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage così calcolato può essere aumentato di una quota del 20 per cento da destinare al personale.

5. Il permesso di costruire per l’ampliamento è rilasciato previo parere positivo dell’unità organizzativa della Provincia competente per il turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali per la classificazione di cui all’articolo 33 della Disciplina degli esercizi pubblici indicata nella domanda di concessione.

Articolo 6
Indice di ampliamento

1. Nelle zone turistiche sviluppate, nelle zone turistiche fortemente sviluppate e nelle zone economicamente depresse di cui all’allegato B l’indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell’articolo 2, secondo le seguenti modalità:

a) nelle zone economicamente depresse e nelle zone turistiche sviluppate:

1) in caso di esercizi ricettivi con meno di 40 posti letto, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 20, la somma complessiva non può comunque essere superiore a 50;

2) in caso di esercizi ricettivi con un numero di posti letto da 40 a 50 al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 10;

3) in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto può essere aumentata del 20 per cento, con un limite massimo di 140 posti letto;

b) in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto esistenti può essere sommata la cifra 5, con un limite massimo di 140 posti letto.

Articolo 7
Edifici sottoposti a tutela storico-artistica

1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare ai valori massimi di superficie lorda di cui all’articolo 5, se, a causa della struttura dell’edificio esistente, per motivi di tutela non è possibile attuare i lavori di ristrutturazione edilizia necessari per il miglioramento qualitativo dell’esercizio, e osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda consentiti. La deroga può essere concessa previo parere favorevole dell’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.

Articolo 8
Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 3 della Disciplina sugli esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio 2018, possono essere ampliati per ragioni di miglioramento qualitativo. Il numero dei posti a sedere esistenti si ottiene dividendo la superficie utile dell’esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.

2. Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui agli articoli 2 e 4 della Disciplina degli esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio 2018, possono essere ampliati, al fine di migliorare la qualità dell’esercizio, nella misura del 50 per cento della superficie lorda.

3. Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per quelli di somministrazione di bevande già ampliati in forza di disposizioni speciali vigenti prima della entrata in vigore del presente regolamento, nel calcolo della superficie lorda ora ammessa va detratta la relativa superficie di ampliamento.

4. Nelle superfici lorde calcolate in base ai commi 1 e 2 non sono comprese le superfici per l’alloggio di servizio nella misura di 110 metri quadrati di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell’alloggio di servizio può essere aumentata di 50 metri quadrati di superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde.

5. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2018 possono realizzare, nell’ambito della superficie lorda massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4, un numero di letti per i collaboratori pari a un letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.

Articolo 9
Campeggi

1. Per i campeggi esistenti il piano comunale per il territorio e il paesaggio determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente può essere realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché per strutture comuni una superficie lorda nella misura massima di 40 metri quadrati per piazzuola. Resta fermo quanto disposto all’articolo 17, comma 7, della legge.

2. La misura standard per una piazzuola è di un massimo di 150 metri quadrati.

3. Fino al 10 per cento delle piazzole può essere utilizzato per gli allestimenti mobili di pernottamento. Questi possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, devono essere dotati di un sistema con ruote funzionante, non possono essere infissi permanentemente al suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli accessori devono essere rimovibili in ogni momento.

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ActionAction Delibera 1 agosto 2023, n. 649
ActionAction Delibera 1 agosto 2023, n. 653
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 665
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 672
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 677
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 681
ActionAction Delibera 22 agosto 2023, n. 703
ActionAction Delibera 22 agosto 2023, n. 707
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 717
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 718
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 733
ActionAction Delibera 5 settembre 2023, n. 744
ActionAction Delibera 5 settembre 2023, n. 761
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 770
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 771
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 785
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 787
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 800
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 811
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 814
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 816
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 817
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 820
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 825
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 831
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 835
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 841
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 843
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 844
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 845
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 846
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 849
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 862
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 869
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 870
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 871
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 887
ActionActionAllegato
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 889
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ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 902
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 904
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 905
ActionAction Delibera 24 ottobre 2023, n. 934
ActionAction Delibera 24 ottobre 2023, n. 944
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 948
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 949
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 954
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 955
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 956
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 963
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 964
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 979
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 982
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 986
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 987
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 990
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 992
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 1007
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1027
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1028
ActionAction Delibera 28 novembre 2023, n. 1038
ActionAction Delibera 28 novembre 2023, n. 1047
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1072
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1073
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1080
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1081
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1090
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1100
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ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1113
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1129
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1132
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