In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

m''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023 1)
Primo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 2 novembre 2023, n. 44.

Premessa

Con deliberazione n. 688 del 22/08/2023 la Giunta provinciale ha stabilito le direttive per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2022-2024 ed ha autorizzato l’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali a stipulare accordi stralcio.

Il presente accordo costituisce il primo accordo stralcio del citato triennio contrattuale ed include il conguaglio degli scostamenti tra IPCA concessa e l’inflazione effettivamente realizzata in tale ai sensi dell’articolo 5 del secondo accordo stralcio del 3 dicembre 2020 del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2022 sotto forma di un assegno accessorio una tantum. L’aumento della retribuzione avverrà a partire dal 1° gennaio 2023. Inoltre, sarà concesso un pagamento una tantum come anticipo per il triennio 2022-2024.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo si applica al personale dei seguenti comparti:

  1. Amministrazione provinciale
  2. Servizio sanitario provinciale
  3. Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali
  4. Istituto per l’edilizia sociale
  5. Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Art. 2 (Durata e decorrenza)

(1) Il presente accordo costituisce il primo contratto stralcio per il triennio contrattuale 2022-2024 e chiude la parte economica del periodo contrattuale 2019-2021. Esso rimane comunque in vigore fino a quando sarà sostituito dal successivo contratto collettivo intercompartimentale.

(2) Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Art. 3 Emolumento accessorio una tantum per compensare la differenza tra l'IPCA versata nel triennio 2019-2021 e l'inflazione maturata nello stesso periodo)

(1) In applicazione dell'articolo 5, comma 2, del CCI del 3 dicembre 2020, al personale con un rapporto di lavoro al 31 dicembre 2021 viene corrisposto un emolumento accessorio una tantum per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, pari al seguente importo (importo lordo):

1. qualifica funzionale 452,19 €

2. qualifica funzionale 503,51 €

3. qualifica funzionale 529,55 €

4. qualifica funzionale 556,49 €

5. qualifica funzionale 597,65 €

6. qualifica funzionale 648,42 €

7. qualifica funzionale 726,08 €

7ter qualifica funzionale 746,56 €

7bis qualifica funzionale 776,42 €

8. qualifica funzionale 825,07 €

9. qualifica funzionale 958,87 €

Personale docente provinciale 825,07 €

Qualifica unica dirigenza sanitaria 1.201,33 €

(2) L'importo dell'emolumento accessorio una tantum di cui al comma 1 è corrisposto per intero al personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno e retribuito al 100%, per 36 mesi nel triennio 2019-2021. Esso è proporzionalmente ridotto, tenendo conto dei seguenti parametri:

  1. durata effettiva del rapporto di lavoro;
  2. entità dell'impiego (a tempo pieno, a tempo parziale);
  3. riduzione della retribuzione a seguito di assenze, se queste prevedono una riduzione o un annullamento della retribuzione.

Art. 4 (Emolumento accessorio una tantum per compensare l'inflazione dell'anno 2022)

(1) Al personale viene corrisposta, come prosecuzione del conguaglio di cui all'articolo 3, un emolumento accessorio una tantum per il 2022, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, pari al seguente importo (lordo):

1. qualifica funzionale 484,94 €

2. qualifica funzionale 539,99 €

3. qualifica funzionale 567,93 €

4. qualifica funzionale 596,78 €

5. qualifica funzionale 641,00 €

6. qualifica funzionale 695,42 €

7. qualifica funzionale 778,69 €

7ter qualifica funzionale 800,62 €

7bis qualifica funzionale 832,74 €

8. qualifica funzionale 884,88 €

9. qualifica funzionale 1.028,39 €

Personale docente provinciale 884,88 €

Qualifica unica dirigenza sanitaria 1.224,99 €

(2) L'importo dell'emolumento accessorio una tantum di cui al comma 1 è corrisposto per intero al personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno e retribuito al 100%, per 12 mesi nell’anno 2022. Esso è proporzionalmente ridotto tenendo conto dei seguenti parametri:

  1. durata effettiva del rapporto di lavoro;
  2. entità dell'impiego (a tempo pieno, a tempo parziale);
  3. riduzione della retribuzione a seguito di assenze, se queste prevedono una riduzione o un annullamento della retribuzione.

Art. 5 (Aumento della retribuzione dal 1° gennaio 2023)

(1) Sono confermati gli stipendi lordi annuali iniziali dei diversi livelli retributivi delle singole qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 15 novembre 2011.

(2) Le indennità integrative speciali annue lorde delle singole qualifiche funzionali sono determinate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, come segue:

1. qualifica funzionale 11.971,27 €

2. qualifica funzionale 12.122,99 €

3. qualifica funzionale 12.222,43 €

4. qualifica funzionale 12.342,97 €

5. qualifica funzionale 12.487,24 €

6. qualifica funzionale 12.675,53 €

7. qualifica funzionale 12.931,69 €

7ter qualifica funzionale 13.028,16 €

7bis qualifica funzionale 13.136,90 €

8. qualifica funzionale 13.253,83 €

9. qualifica funzionale 13.635,52 €

Personale docente provinciale 13.253,83 €

Qualifica unica dirigenza sanitaria 14.021,65 €

Art. 6 (Effetti dell’aumento della retribuzione dal 1° gennaio 2023)

(1) L'aumento della retribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del presente accordo è preso in considerazione integralmente nella determinazione del trattamento di quiescenza del personale che ha lasciato il servizio. L'aumento viene calcolato in dodicesimi per i mesi in cui l'interessato ha lavorato a tempo pieno.

(2) L'aumento dell'indennità integrativa speciale previsto dal presente accordo si applica a tutti gli elementi retributivi sui quali tale aumento ha effetto, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente contratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

(3) Gli aumenti previsti dal presente accordo non hanno effetto sul trattamento economico accessorio per il cui calcolo le disposizioni vigenti fanno riferimento ai corrispondenti elementi retributivi, ad eccezione della disposizione di cui al comma 2. Per il loro calcolo si fa riferimento agli elementi retributivi in vigore al 31.12.2018.

(4) L'incremento di cui all'articolo 5, comma 2, non si applica all'integrazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 46 della legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 7 (Emolumento accessorio una tantum come acconto sugli aumenti retributivi per il triennio 2022-2024)

(1) Al personale viene corrisposto, a titolo di acconto sugli aumenti retributivi previsti per il periodo contrattuale 2022-2024, un emolumento accessorio una tantum, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, pari al seguente importo (lordo):

1. qualifica funzionale: 883,92 €

2. qualifica funzionale: 984,25 €

3. qualifica funzionale: 1.035,14 €

4. qualifica funzionale: 1.087,81 €

5. qualifica funzionale: 1.168,27 €

6. qualifica funzionale: 1.267,51 €

7. qualifica funzionale: 1.419,31 €

7ter qualifica funzionale: 1.459,33 €

7bis qualifica funzionale: 1.517,72 €

8. qualifica funzionale: 1.612,82 €

9. qualifica funzionale: 1.874,36 €

Personale docente provinciale 1.612,82 €

Qualifica unica dirigenza sanitaria 2.232,68 €

(2) L'importo dell'acconto una tantum di cui al comma 1 è corrisposto per intero al personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno e retribuito al 100% per 18 mesi (1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023). Esso è proporzionalmente ridotto tenendo conto dei seguenti parametri:

  1. durata effettiva del rapporto di lavoro;
  2. entità dell'impiego (a tempo pieno, a tempo parziale);
  3. riduzione della retribuzione a seguito di assenze, laddove queste prevedano una riduzione o un annullamento della retribuzione.

(3) Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale dirigenziale, nei confronti del quale si applica il contratto collettivo intercompartimentale della dirigenza in forza della Legge provinciale del 21 luglio 2022, n. 6.

Art. 8 (Produttività 2023)

(1) I fondi degli enti esistenti per la produttività generale del personale ai sensi dell'articolo 79 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 sono incrementati per l'anno 2023 come segue:

  1. per il comparto del personale dell'Amministrazione provinciale di euro 11.760.623,55 lordi, comprensivi degli oneri sociali;
  2. per il personale del Servizio sanitario provinciale, di euro 8.239.376,45 lordi, comprensivi degli oneri sociali.

(2) I fondi degli altri enti di cui all'articolo 1 sono incrementati in modo analogo a quello del comparto del personale dell'Amministrazione provinciale e del Servizio sanitario provinciale e tenendo conto della situazione specifica di ciascun comparto, compreso il volume del fondo già esistente, rispetto ai fondi del comparto del personale dell'Amministrazione provinciale e del Servizio sanitario provinciale.

(3) I criteri, di significativa differenziazione, e le disposizioni dettagliate per la distribuzione dei premi di produttività tra il personale sono stabiliti con contratto di comparto o decentrato e prevedono una differenziazione tra quota legata alla performance organizzativa e quella individuale. Gli importi base dei premi di produttività del personale dell’Amministrazione provinciale e del Servizio sanitario provinciale, determinati nei contratti di comparto o decentrati vigenti, sono adeguati in proporzione alla variazione del fondo premi complessivo. Gli importi massimi dei premi individuali previsti nei predetti contratti sono abrogati.

Art. 9 (Disposizioni finali)

(1) L’esecuzione parziale o totale del presente Contratto collettivo intercompartimentale può essere sospesa in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Dichiarazione Congiunta

Le parti contrattuali firmatarie congiuntamente concordano di determinare, entro il 2023, i criteri per la distribuzione, al personale dell’Amministrazione provinciale, dei premi di produttività individuale di cui all’articolo 8 del presente contratto.

Prima dell’applicazione dell‘articolo 9 del presente contratto la parte pubblica si impegna di mettere a disposizione delle OOSS firmatarie del presente contratto i dati economici di dettaglio.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActioni''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionPremessa
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza)
ActionActionArt. 3 Emolumento accessorio una tantum per compensare la differenza tra l'IPCA versata nel triennio 2019-2021 e l'inflazione maturata nello stesso periodo)
ActionActionArt. 4 (Emolumento accessorio una tantum per compensare l'inflazione dell'anno 2022)
ActionActionArt. 5 (Aumento della retribuzione dal 1° gennaio 2023)
ActionActionArt. 6 (Effetti dell’aumento della retribuzione dal 1° gennaio 2023)
ActionActionArt. 7 (Emolumento accessorio una tantum come acconto sugli aumenti retributivi per il triennio 2022-2024)
ActionActionArt. 8 (Produttività 2023)
ActionActionArt. 9 (Disposizioni finali)
ActionActionDichiarazione Congiunta
ActionActionn''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionr''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico