(1) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
„Art. 2 Conoscenze linguistiche
1. Alla formazione specifica in medicina generale può essere ammesso chi è in possesso almeno dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.”
2. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.