(1) Il comma 4 dell’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“4. Nel 2023 il comune può deliberare entro il 30 novembre 2023 l’aumento dell’imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Gli aumenti che sono stati deliberati prima del 1° agosto 2023 continuano a trovare applicazione e devono essere confermati espressamente con deliberazione del Consiglio comunale entro il 30 novembre 2024, pena la loro inapplicabilità a partire dall’anno 2025.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.