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e) Decreto del Presidente della Provincia 23 ottobre 2023, n. 361)
Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate

1)
Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 2023, n. 43.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate:

  1. della Provincia autonoma di Bolzano;
  2. degli enti, degli organismi e delle aziende strumentali della Provincia autonoma di Bolzano, nonché delle sue società controllate a capitale interamente pubblico che affidano l’attività di riscossione coattiva ad Alto Adige Riscossioni Spa mediante contratto di servizio.

(2) Il regolamento disciplina le attività di recupero mediante riscossione coattiva, nel caso in cui abbiano avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “ente/enti”: tutti gli enti o organismi a cui si applica il presente regolamento ai sensi dell’articolo 1;
  2. “lista di carico” o “carico”: l’elenco dei debitori e delle debitrici con i dati anagrafici e identificativi del debito di ciascuna persona inserita nella lista;
  3. “entrate tributarie”: le entrate dell’ente derivanti da imposte, tasse, contributi o altri tributi istituiti e applicati dall’ente stesso in base alla legislazione vigente;
  4. “entrate non tributarie”: tutte le entrate non rientranti nella lettera c), tra cui in particolare le entrate patrimoniali di diritto pubblico, ossia tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l’ordinaria attività istituzionale, le sanzioni amministrative e le entrate patrimoniali di diritto privato, ossia le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell’ente;
  5. “entrate”: le entrate di cui alle lettere c) e d).

Art. 3 (Forme di riscossione)

(1) La riscossione coattiva delle entrate degli enti può essere effettuata in proprio, oppure affidata dagli stessi ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura dell’ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili. Nei soli casi previsti all’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche, la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di riscossione tramite gli atti di accertamento e di sollecito esecutivi di cui all’articolo 1, commi da 792 a 804, della medesima legge, di seguito definito procedimento di riscossione mediante atto esecutivo. La riscossione coattiva può anche essere affidata all’Agente nazionale della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.

Art. 4 (Riscossione tramite Alto Adige Riscossioni Spa)

(1) La riscossione coattiva delle entrate affidata ad Alto Adige Riscossioni Spa di cui all’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata Società, è effettuata con le procedure dell’ingiunzione rinforzata oppure di riscossione mediante atto esecutivo di cui all’articolo 3 e con le procedure cautelari ed esecutive a tal fine previste.

Art. 5 (Responsabili del procedimento di riscossione coattiva)

(1) Il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell’approvazione dei carichi da trasmettere alla Società per l’iscrizione degli stessi a riscossione coattiva viene individuato/individuata dal rispettivo ente.

(2) Per le entrate la cui gestione complessiva è affidata mediante contratto di servizio alla Società, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell’approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva è il direttore/la direttrice della Società, il/la quale può delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della Società con atto scritto.

(3) Responsabili del procedimento di riscossione coattiva, alle quali compete l’adozione degli atti di riscossione coattiva, sono una o più persone nominate dal consiglio di amministrazione della Società. Tali persone hanno anche il potere di certificare la conformità delle copie agli originali, in relazione a tutti gli atti di riscossione coattiva emessi dalla Società.

(4) Il/La responsabile del procedimento di notificazione degli atti è il messo notificatore/la messa notificatrice della Società, nominato/nominata ai sensi della normativa vigente con provvedimento degli enti competenti, previo superamento di un apposito esame di idoneità. La Società è autorizzata a valutare autonomamente la necessità di nuove nomine per svolgere il servizio a favore degli enti, ad individuare tra i propri dipendenti coloro che dovranno essere formati ai fini della nomina a messo notificatore/messa notificatrice e a procedere all’attività di organizzazione del corso di formazione e qualificazione previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) La Società ha la facoltà di nominare uno/una o più funzionari e funzionarie responsabili della riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale. La nomina deve avvenire secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 793, della legge n. 160/2019.

Art 6 (Predisposizione e trasmissione dei dati – Approvazione delle liste di carico)

(1) Il/La responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate provvede alla creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva; l’operazione avviene mediante inserimento dei carichi nel portale messo a disposizione dalla Società oppure, in casi eccezionali, mediante trasmissione degli stessi alla Società attraverso altre modalità.

(2) Il formato delle liste di carico, le modalità e le regole da seguire, nonché il contenuto di tali carichi sono concordati tra l’ente e la Società.

(3) In ogni caso i carichi trasmessi devono essere completi e contenere i dati aggiornati. Salvo diversa previsione di legge, i crediti iscritti nei carichi devono essere certi, liquidi ed esigibili.

(4) Dopo aver caricato il flusso, la Società verifica l’esito del caricamento e l’eventuale presenza di anomalie. Se le liste di carico presentano anomalie, deve esserne data comunicazione all’ente, che dovrà correggere le liste e, se necessario, ricaricarle.

(5) Concluso positivamente il caricamento del flusso, prima della conferma dello stesso e della sua acquisizione definitiva, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva deve effettuare un controllo definitivo del carico e trasmettere alla Società, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con altra modalità prevista nella documentazione tecnica della Società, la minuta di carico generata dal programma gestionale della riscossione, debitamente sottoscritta dal/dalla responsabile oppure da un suo sostituto/una sua sostituta o delegato/delegata mediante firma digitale.

(6) La trasmissione alla Società del documento sottoscritto di cui al comma 5 comporta il passaggio in capo alla Società di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse, e determina l’iscrizione del debito a riscossione coattiva.

Art. 7 (Sospensione immediata della riscossione coattiva)

(1) Su richiesta del debitore/della debitrice, presentata ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche, la Società è tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione coattiva delle somme alla stessa affidate.

Art. 8 (Azioni cautelari ed esecutive – Procedure concorsuali)

(1) Il/La responsabile del procedimento di riscossione valuta l’opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all’importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore/della debitrice, nonché all’economicità dell’azione da intraprendere.

(2) Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Società stabilisce la periodicità delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di cui al presente articolo.

(3) Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo le disposizioni normative applicabili ai procedimenti di cui agli articoli 3 e 4, nonché sulla base delle procedure operative interne adottate dalla Società.

(4) La Società procede all’annullamento dei preavvisi di fermo amministrativo, alla cancellazione dei fermi amministrativi iscritti e alla cessazione delle attività di pignoramento dei beni mobili registrati, qualora il debitore/la debitrice presenti una richiesta sottoscritta e corredata da documentazione idonea a dimostrare che il bene mobile in questione è destinato all’utilizzo da parte di una persona disabile o al trasporto della stessa. Il contenuto della richiesta, i documenti da presentare nonché le modalità di trasmissione degli stessi alla Società, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono resi noti ai debitori e alle debitrici dalla Società tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 9 (Oneri di riscossione a carico del debitore/ della debitrice)

(1) Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati i seguenti importi corrispondenti all’onere di riscossione e al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. L’onere di riscossione in favore della Società è calcolato sugli importi iscritti a riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 6 e incassati dalla Società. L’onere di riscossione viene addebitato al debitore/alla debitrice come segue:

  1. qualora l’incasso avvenga entro il termine di 60 giorni dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 3 per cento delle somme riscosse dalla Società, fino a un importo massimo di 300 euro, o alla diversa misura eventualmente stabilita dall’articolo 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 per pagamenti eseguiti entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto;
  2. qualora l’incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 6 per cento delle somme riscosse dalla Società, fino a un importo massimo di 600 euro, o alla diversa misura eventualmente stabilita dall’articolo 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 per pagamenti eseguiti oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto.

(2) Per la riscossione coattiva delle entrate disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 1, commi da 792 a 804, della legge n. 160/2019, gli oneri di riscossione si applicano come previsto dall’articolo 1, comma 803, lettera a), della medesima legge.

(3) Oltre agli oneri di riscossione di cui ai commi 1 e 2, sono addebitati gli importi relativi al rimborso delle spese di notifica e di comunicazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese relative alle procedure attivate nella misura fissata dall’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019.

(4) Gli oneri di riscossione determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano a tutte le posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dal 1° gennaio 2024. Alle posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente prima di tale data continueranno ad applicarsi gli oneri di riscossione in vigore alla data del caricamento del rispettivo flusso.

Art. 10 (Modalità di pagamento)

(1) Il pagamento del debito può essere effettuato con le modalità proposte dalla Società e indicate sul sito internet della stessa, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 11 (Rateazione del pagamento)

(1) Su apposita domanda del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiari di versare in una situazione di temporanea difficoltà economica, il/la responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale delle somme iscritte a riscossione coattiva secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

(2) Il debitore/La debitrice deve presentare la domanda di rateazione compilando l’apposita modulistica reperibile presso la Società o sul sito internet della stessa.

(3) Per richiedere la rateazione di importi fino a 120.000,00 euro è sufficiente che il debitore/la debitrice compili l’apposito modulo di cui al comma 2. Per richiedere la rateazione di importi superiori a 120.000,00 euro è necessario presentare, oltre all’apposito modulo di domanda, anche i documenti attestanti la situazione di temporanea difficoltà economica.

(4) La Società informa i debitori e le debitrici in merito al contenuto del modulo di domanda da compilare di cui al comma 2, ai documenti da presentare di cui al comma 3, nonché in merito alle modalità di trasmissione degli stessi alla Società e alle eventuali ulteriori regole operative da seguire.

(5) L’importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a 30,00 euro. Il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a:

  1. 72 rate per importi fino a 10.000,00 euro;
  2. 120 rate per importi superiori a 10.000,00 euro.

(6) La Società può stabilire delle eventuali limitazioni, per situazioni specifiche o per determinate categorie di soggetti, alla concessione dei piani rateali come definiti dal presente articolo. Le relative regole sono pubblicate sul sito internet della Società.

(7) Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con piano di ammortamento a rata costante cosiddetto “alla francese”.

(8) Gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e inclusi gli interessi di mora di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione, vengono ripartiti in quota costante e aggiunti alle singole rate del piano concesso.

(9) Dalla data di presentazione della domanda di rateazione di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa o dell'eventuale decadenza dal beneficio della rateazione, la Società non può iscrivere alcuna nuova ipoteca ai sensi dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o alcun nuovo fermo di cui all'Art. 86 del medesimo decreto. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla presentazione della domanda di rateazione. Dalla data di presentazione della domanda e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa o dell'eventuale decadenza dal beneficio della rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o terzi non abbiano reso dichiarazione positiva in merito alla sussistenza di debiti nei confronti del debitore esecutato/della debitrice esecutata o non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

(10) In caso di mancato pagamento, entro le scadenze previste, di otto rate anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione se le rate sono inferiori a otto, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L’importo ancora dovuto dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione, potrà essere immediatamente e automaticamente riscosso dalla Società e non potrà essere nuovamente rateizzato.

(11) La decadenza dal beneficio della rateazione non preclude al debitore/alla debitrice la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Art. 12 (Interessi dovuti su versamenti e rateazioni)

(1) A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento sono dovuti anche gli interessi di mora, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo alla notifica dell’atto, nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Gli interessi di mora previsti e calcolati ai sensi dell’articolo 1, comma 802, della legge n. 160/2019 sono determinati nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali.

(3) Gli interessi di mora dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 sono calcolati solo sull’importo dell’entrata e non sull’intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.

(4) Sulle somme iscritte a riscossione coattiva da versare in modo rateale in seguito alla concessione della rateazione di cui all’articolo 11 sono dovuti gli interessi per la dilazione di pagamento nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di un punto percentuale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

(5) In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti, gli interessi sono calcolati secondo le seguenti modalità:

  1. gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento fino alla data di presentazione della domanda di rateazione; gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 2 sono calcolati invece dal trentunesimo giorno successivo all’esecutività dell’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019, fino alla data di presentazione della domanda di rateazione. In caso di presentazione della domanda di rateazione in data antecedente ai termini di maturazione degli interessi di mora, questi non sono dovuti;
  2. gli interessi di rateazione sono calcolati ai sensi del comma 4 e ripartiti secondo il piano di ammortamento a rata costante cosiddetto “alla francese”;
  3. in caso di revoca del beneficio della rateazione, gli interessi di mora di cui al comma 1 o al comma 2 sono dovuti a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di rateazione, oppure dalla data di decorrenza del calcolo degli stessi se la domanda di rateazione è stata presentata prima del termine di maturazione previsto dai commi 1 o 2.

Art. 13 (Rimborso delle somme indebitamente versate)

(1) Il debitore/La debitrice può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

(2) Al rimborso delle somme pagate a favore della Società provvede la Società stessa.

(3) La richiesta di rimborso indirizzata alla Società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla Società. La Società procede al rimborso anche senza la presentazione di una richiesta, qualora il diritto al rimborso derivi dall’emissione di un provvedimento di discarico da parte dell’ente.

(4) Gli interessi da corrispondere sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all’articolo 12, comma 1 oppure comma 2.

Art. 14 (Inesigibilità)

(1) Per la disciplina della comunicazione di inesigibilità e del discarico, nonché per la relativa procedura si rimanda, in quanto applicabili, alle norme vigenti per l’Agente nazionale della riscossione.

Art. 15 (Regole tecniche ed operative)

(1) Per l’ottimale svolgimento del servizio di riscossione e nel rispetto del presente regolamento, la Società può determinare regole tecniche e operative, da pubblicarsi nel sito internet della Società stessa.

Art. 16 (Disposizioni finali)

(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

(2) Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate degli enti sia effettuata in proprio dagli stessi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 (Entrata in vigore e abrogazione)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024. A decorrere da tale data il decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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