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k) Legge provinciale 26 settembre 2023, n. 241)
Adeguamenti in materia di democrazia diretta e partecipazione. Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”

1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2023, n. 39.

Art. 1

(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola “Vorlagen” è sostituita dalla parola “Gesetzentwürfe”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “tutte le persone” sono sostituite dalle parole: “tutte le cittadine e i cittadini”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “entro il giorno dell’elezione” sono sostituite dalle parole: “entro il giorno del referendum”.

(4) Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“7. L’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio provinciale. Esso può essere insediato presso un istituto scientifico. Ha il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l’autonomia provinciale nonché di accompagnare e sostenere i processi partecipativi e i referendum. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è di competenza dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.”

Art. 2

(1) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, sono soppresse le seguenti parole: “, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme ai fini della vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata”.

(2) È abrogato il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22.

Art. 3

(1) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 3 dicembre 2018 n. 22, le parole: “etniche e” sono soppresse.

Art. 4

(1) Al termine del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “Il quesito deve inoltre contenere l’indicazione del tipo di referendum, vale a dire se si tratti di un referendum consultivo, abrogativo, propositivo o confermativo”.

Art. 5

(1) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum” sono sostituite dalle parole: “Entro tre mesi dall’inizio della legislatura”.

(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola “einberufen” è sostituita dalla parola “eingesetzt”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“2. Le/I componenti della Commissione dei giudici sono scelti mediante sorteggio; la direttrice/il direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale estrae a sorte una/un componente effettiva/o e una/un componente supplente da ognuna delle tre terne di nominativi proposti dalla/dal presidente dell’autorità giudiziaria di cui al comma 1. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.”

(4) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.

Art. 6

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“Art. 7 (Verifica dell’ammissibilità)

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, alla conformità della richiesta alle norme costituzionali e dello Statuto di autonomia e alle limitazioni risultanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché in merito ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum i proponenti possono richiedere un’audizione della Commissione dei giudici per presentare in forma concisa le argomentazioni giuridiche sulla questione dell’ammissibilità. L’audizione non è pubblica.

2. La struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai/alle proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell’ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l’ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

3. La struttura provinciale competente in materia elettorale informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all’ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

4. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge per il referendum e devono essere numerati progressivamente.”

Art. 7

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“1. Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell’articolo 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L’elettrice/L’elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull’ammissibilità del referendum.”

(2) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore” sono sostituite dalle parole: “in cui esercitano tali funzioni”.

(3) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari” sono sostituite dalle parole: “in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari adeguato all’utenza”.

(4) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.

Art. 8

(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito: “1. Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la Commissione dei giudici verifica:”.

(2) Nel comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, dopo le parole: “dell’articolo 25” sono aggiunte le parole: “, e a tal fine si avvale dell’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio provinciale”.

Art. 9

(1) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione in merito alla procedibilità della richiesta di referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum, che dovrà svolgersi di domenica durante la successiva sessione primaverile (15 marzo -15 giugno) o autunnale (15 settembre -15 dicembre). Nel relativo decreto, da emanarsi non più tardi di 45 giorni e non prima di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, è riportato anche il quesito che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori, inclusa la formulazione breve in forma comprensibile.”

(2) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola “indire” è sostituita dalla parola “avviare”.

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum sia intervenuta l’abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, la/il presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all’articolo 6, dichiara che il referendum non avrà luogo.”

(4) Nel comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.

Art. 10

(1) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la cifra “20” è sostituita dalla cifra “10”.

Art. 11

(1) All’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, dopo le parole “appone in calce al progetto di legge” sono inserite le parole “, cui è acclusa la dichiarazione che il medesimo le/gli è stato presentato,”.

(2) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore” sono sostituite dalle parole: “in cui esercitano tali funzioni”.

Art. 12

(1) L’articolo 17 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“Art. 17 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

1. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale istituisce a tempo determinato, con delibera approvata all’unanimità, un Consiglio delle cittadine e dei cittadini, del cui svolgimento è incaricato l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e che avrà il compito di esaminare una questione specifica d’interesse collettivo riguardante la legislazione provinciale. Su istanza di 300 cittadine e cittadini, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà istituito e si terrà in ogni caso, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, a prescindere dall’approvazione all’unanimità della delibera di istituzione.

2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni, ma esprime suggerimenti e raccomandazioni sulla questione sottopostagli, che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

3. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ha la facoltà di emanare regolamenti con proprie deliberazioni da approvare all’unanimità.

4. Al termine di ogni Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà redatta una relazione. Essa verrà trasmessa alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini nonché alle consigliere e ai consiglieri provinciali e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio provinciale.”

Art. 13

(1) Nel comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d’intesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5” sono soppresse.

Art. 14

(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente articolo:

„Art. 24-bis (Organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

1. Al fine di garantire l’indipendenza e l’equilibrio politici dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, è istituito presso l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.

2. L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione svolge le seguenti funzioni:

a) funge da punto di contatto e interfaccia nei rapporti fra l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e gli organi, i gruppi consiliari, le consigliere e i consiglieri nonché gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

b) monitora l’indipendenza e l’equilibrio politico dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 4;

c) esprime pareri e raccomandazioni in merito al piano di attività dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione;

d) svolge, su disposizione dell’ufficio di presidenza, l’attività di controllo del rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni attuative emanate con delibera dell’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 17, comma 3, e dell’articolo 24, comma 6;

e) svolge attività di informazione mirata su temi politicamente sensibili o di interesse generale;

f) svolge attività didattiche sui temi di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f).

3. L’organismo di raccordo opera secondo le direttive dell’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed è tenuto in ogni caso a garantire l’indipendenza e l’equilibrio politico dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’organismo di raccordo può avvalersi degli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e, per quanto riguarda le funzioni di cui all’articolo 24, comma 2, lettere f) e g), anche dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Nell’ambito delle sue attività si consulta con l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e lo tiene costantemente informato, sia sulle attività dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione che sulle proprie, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) ed e). Per quanto concerne la funzione di cui al comma 2, lettera f), l’organismo di raccordo può sottoporre all’ufficio di presidenza proposte concrete o ricevere da quest’ultimo direttive al riguardo; sia le proposte che le direttive devono essere approvate all’unanimità.

4. L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha nel proprio organico una/un dipendente in servizio o in posizione di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”

Art. 15

(1) Il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“2. Il gruppo di redazione è costituito con deliberazione unanime dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale ed è composto in egual misura da rappresentanti della parte sostenitrice e di quella oppositrice. Tale deliberazione dovrà specificare il numero di componenti del gruppo di redazione e la scadenza del suo mandato. L’assegnazione del personale avverrà previo parere obbligatorio rilasciato dai gruppi consiliari su richiesta della/del presidente del Consiglio provinciale e dovrà tenere conto della consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati in Consiglio provinciale e dell’equilibrata rappresentanza di genere.”

Art. 16

(1) Il comma 4 dell’articolo 26 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

“4. Tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell’opuscolo destinato alle famiglie.”

Art. 17

(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, dopo le parole: “ai promotori di” sono inserite le parole: “iniziativa popolare e di”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.

Art. 18

(1) Dopo l’articolo 30 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente articolo:

“Art. 30-bis (Disciplina della votazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, escluse quelle sul voto per corrispondenza.

3. In occasione di referendum consultivo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, hanno diritto al voto tutte le cittadine iscritte e tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali generali del Comune nonché in apposite liste elettorali aggiunte, che il giorno della votazione abbiano compiuto sedici anni e che posseggano i requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Oltre all’approntamento delle liste elettorali generali, il 45° giorno antecedente la votazione la/il responsabile dell’ufficio elettorale del Comune stila un’apposita lista elettorale aggiunta, in duplice copia, nella quale, distinto per maschi e femmine, iscrive le/gli aventi diritto ai sensi del periodo precedente e che sono iscritte/i nei registri anagrafici del Comune (Registro della popolazione residente - APR e Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE) e che abbiano compiuto il giorno della votazione gli anni sedici ma non ancora gli anni diciotto. Per le iscritte e gli iscritti in questa lista elettorale aggiunta la sindaca/il sindaco rilascia un’apposita attestazione di ammissione al voto, la quale deve essere notificata alle interessate ed agli interessati in tempo utile. Non oltre il 30° giorno antecedente la votazione devono essere effettuate le iscrizioni alle liste elettorali aggiunte a causa dell’acquisto della cittadinanza, della mancata iscrizione, del riacquisto dei diritti politici, della ricomparsa di una/un irreperibile oppure dell’iscrizione d’ufficio. Entro il 15° giorno antecedente la votazione vengono cancellati dalle predette liste elettorali aggiunte eventuali aventi diritto al voto che fossero decedute/i entro detto termine. Le liste elettorali aggiunte, corrette ai sensi del precedente periodo, vengono approvate per la votazione da parte della commissione o sottocommissione elettorale mandamentale.”

Art. 19 (Abrogazioni)

(1) Gli articoli da 18 a 23 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, sono abrogati.

Art. 20 (Disposizione finanziaria)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l’anno 2023.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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