(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Prima delle elezioni provinciali, la Provincia invia, a tutte le famiglie e nelle lingue ufficiali, un opuscolo informativo sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, che viene anche pubblicato sui principali canali di informazione. Il comitato di redazione dell’opuscolo si compone di collaboratori e collaboratrici dell’Ufficio Stampa provinciale e del Servizio stampa del Consiglio provinciale.”