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j'') Decreto del Presidente della Provincia 8 settembre 2023, n. 321)
Modifiche al regolamento di esecuzione relativo al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 14 settembre 2023, n. 37.

Art. 1

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

“1. La Commissione di selezione è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e da tre direttrici/direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno uno/una responsabile di struttura complessa in territorio diverso dalla regione.”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la Commissione è nominata dalla Direttrice generale/dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.”.

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, qualora tutte le persone sorteggiate fossero direttrici/direttori di struttura complessa della regione, sono nominate componenti della Commissione di selezione le prime due persone sorteggiate e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno una/un componente della Commissione che sia direttrice/direttore di struttura complessa in territorio diverso dalla regione.”.

(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Se al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la metà dei componenti destinati a formare la Commissione di selezione non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l’effettiva parità di genere nella composizione della Commissione, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nei commi 3, 3-bis e 4.”.

(5) Dopo il comma 6 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

“6-bis. Assume le funzioni di presidente della Commissione la/il componente con maggiore anzianità di servizio tra le tre direttrici sorteggiate/i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto della/del presidente.”.

(6) Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è abrogato.

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

“1. L’avviso pubblico della procedura di selezione fissa, in osservanza delle linee guida stabilite dalla Giunta provinciale, i criteri di massima per l’analisi comparativa delle candidature tenendo conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, delle specificità del posto da ricoprire e delle caratteristiche e dell’ubicazione territoriale della struttura presso la quale verrà svolto l’incarico oggetto della procedura. La Commissione di selezione riceve dall'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il profilo professionale della/del dirigente da incaricare, come indicato nel suddetto avviso, ed effettua l’analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali delle candidate/dei candidati, tenuto anche conto delle necessarie competenze organizzative e gestionali, del volume delle attività svolte, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio di selezione.”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Dopo la sua nomina e prima di conoscere i nominativi delle candidate/dei candidati che hanno presentato domanda, la Commissione, coerentemente con quanto stabilito dal presente regolamento, dalle linee guida di cui al comma 1, e dall’avviso pubblico, specifica i criteri di dettaglio per la valutazione delle candidature e per l’attribuzione dei relativi punteggi. Tali criteri sono pubblicati sulla pagina Internet dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, a integrazione dei criteri di massima, con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione in cui la Commissione inizia i lavori di valutazione delle candidature.

1-ter. Tutte le domande presentate entro il termine fissato nell’avviso pubblico sono valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) curriculum;

b) titoli professionali, anche in relazione alle necessarie competenze organizzative e gestionali;

c) volume delle attività svolte;

d) aderenza al profilo ricercato;

e) colloquio avente le caratteristiche e i contenuti di cui ai commi 2 e 3.

1-quater. Ai fini della valutazione di ogni candidata/candidato la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo complessivo di 100 punti. L’avviso pubblico di selezione stabilisce anche il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter, lettere da a) a d). Il punteggio massimo attribuibile al colloquio di cui al comma 1-ter, lettera e), è di 50 punti.

1-quinquies. La Commissione esprime un giudizio motivato su ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter e attribuisce il corrispondente punteggio. La Commissione formula, infine, un giudizio finale complessivo di ogni candidata/candidato e attribuisce il punteggio corrispondente, risultante dalla somma dei punteggi riportati per ciascuno dei suddetti elementi.”.

(3) L’alinea del comma 4 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

“4. Sulla base del curriculum, la Commissione valuta, nel loro complesso, le varie attività professionali, dirigenziali e organizzative ed eventuali attività di studio e ricerca di ogni candidata/candidato, in relazione tra loro e nella misura in cui contribuiscono a far emergere il quadro complessivo della candidata/del candidato, con riferimento:”.

(4) Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

“7. Al termine della valutazione degli elementi di cui al comma 1-ter, la Commissione stila la graduatoria e dichiara altresì quali candidate/candidati risultano idonee/idonei. L’idoneità si ottiene con un punteggio minimo di 60 punti.”.

(5) I commi 8, 9 e 10 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono abrogati.

Art. 3

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono così sostituiti:

“2. La Direttrice generale/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla nomina della candidata/del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale la candidata/il candidato più giovane di età.

3. Qualora, entro due anni dal conferimento dell’incarico, la direttrice o il direttore di struttura complessa si dimetta o decada, la Direttrice generale/il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla sua sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria delle persone idonee, se questo è previsto preventivamente nell’avviso pubblico di selezione.”.

Art. 4 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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