(1) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:
“1. L’avviso pubblico della procedura di selezione fissa, in osservanza delle linee guida stabilite dalla Giunta provinciale, i criteri di massima per l’analisi comparativa delle candidature tenendo conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, delle specificità del posto da ricoprire e delle caratteristiche e dell’ubicazione territoriale della struttura presso la quale verrà svolto l’incarico oggetto della procedura. La Commissione di selezione riceve dall'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il profilo professionale della/del dirigente da incaricare, come indicato nel suddetto avviso, ed effettua l’analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali delle candidate/dei candidati, tenuto anche conto delle necessarie competenze organizzative e gestionali, del volume delle attività svolte, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio di selezione.”.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. Dopo la sua nomina e prima di conoscere i nominativi delle candidate/dei candidati che hanno presentato domanda, la Commissione, coerentemente con quanto stabilito dal presente regolamento, dalle linee guida di cui al comma 1, e dall’avviso pubblico, specifica i criteri di dettaglio per la valutazione delle candidature e per l’attribuzione dei relativi punteggi. Tali criteri sono pubblicati sulla pagina Internet dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, a integrazione dei criteri di massima, con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione in cui la Commissione inizia i lavori di valutazione delle candidature.
1-ter. Tutte le domande presentate entro il termine fissato nell’avviso pubblico sono valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) curriculum;
b) titoli professionali, anche in relazione alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
c) volume delle attività svolte;
d) aderenza al profilo ricercato;
e) colloquio avente le caratteristiche e i contenuti di cui ai commi 2 e 3.
1-quater. Ai fini della valutazione di ogni candidata/candidato la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo complessivo di 100 punti. L’avviso pubblico di selezione stabilisce anche il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter, lettere da a) a d). Il punteggio massimo attribuibile al colloquio di cui al comma 1-ter, lettera e), è di 50 punti.
1-quinquies. La Commissione esprime un giudizio motivato su ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter e attribuisce il corrispondente punteggio. La Commissione formula, infine, un giudizio finale complessivo di ogni candidata/candidato e attribuisce il punteggio corrispondente, risultante dalla somma dei punteggi riportati per ciascuno dei suddetti elementi.”.
(3) L’alinea del comma 4 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:
“4. Sulla base del curriculum, la Commissione valuta, nel loro complesso, le varie attività professionali, dirigenziali e organizzative ed eventuali attività di studio e ricerca di ogni candidata/candidato, in relazione tra loro e nella misura in cui contribuiscono a far emergere il quadro complessivo della candidata/del candidato, con riferimento:”.
(4) Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:
“7. Al termine della valutazione degli elementi di cui al comma 1-ter, la Commissione stila la graduatoria e dichiara altresì quali candidate/candidati risultano idonee/idonei. L’idoneità si ottiene con un punteggio minimo di 60 punti.”.
(5) I commi 8, 9 e 10 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono abrogati.