(1) Alle case albergo per lavoratori e lavoratrici possono essere ammessi lavoratori e lavoratrici come definiti al comma 2.
(2) Sono considerati lavoratori/lavoratrici le persone che, in Alto Adige, sono titolari di un regolare contratto di lavoro o contratto di tirocinio retribuito o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo o seguono un progetto di inserimento lavorativo o sono iscritte nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro in provincia di Bolzano;
(3) La Giunta provinciale può destinare un determinato numero di posti all’interno delle case albergo alla sistemazione di determinate categorie professionali di lavoratori/lavoratrici di cui al comma 2 oppure a studenti/studentesse ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera b).
(4) Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il/la richiedente, al momento della presentazione della domanda di ammissione, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- essere una persona singola che ha compiuto i 18 anni;
- essere cittadino italiano/cittadina italiana o cittadino/cittadina di un altro Stato membro dell'Unione europea o di Stati terzi oppure apolide e regolarmente soggiornante nel territorio provinciale per motivi diversi dal turismo;
- non essere titolare del diritto di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione su di un’abitazione adeguata e facilmente raggiungibile né aver ceduto un tale diritto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
- rispettare quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge;
- il valore della situazione economica (VSE), come determinato ai sensi del presente articolo, non può essere superiore a 4,46.
- non aver rifiutato un posto letto/miniappartamento nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, salvo il caso di rinuncia scritta al posto letto/miniappartamento per giustificati motivi;
- non aver subito un provvedimento di riconsegna del posto letto/miniappartamento ai sensi dell’articolo 11, comma 3, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.
(5) In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi dell’edilizia residenziale pubblica e sociale sono considerati prestazioni di primo livello.
(6) In deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per l’individuazione del VSE si considera componente del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, il solo richiedente/la sola richiedente.
(7) Il patrimonio del/della richiedente è costituito da:
- il patrimonio immobiliare risultante dalla DURP. Si tiene conto anche degli immobili di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Il patrimonio immobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;
- il patrimonio mobiliare risultante dalla DURP. I primi 20.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono esenti. Il patrimonio mobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.
(8) Ai fini della determinazione della scala di equivalenza viene esclusivamente considerato il valore per una persona di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.
(9) Se il reddito netto della “dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP) presa in considerazione, senza applicare i correttivi ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risulta inferiore al fabbisogno annuale del nucleo familiare, come stabilito ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il/la richiedente deve dimostrare di essere in grado di sostenere gli obblighi finanziari derivanti dal rapporto di locazione. Qualora non possa dimostrarlo, la domanda non potrà essere inserita nell’elenco cronologico.