(1) Ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica si considerano le seguenti entrate della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi nell’abitazione:
- tutti i redditi soggetti all’imposta sul reddito;
- tutti i redditi non soggetti all’imposta sul reddito che sono a disposizione del nucleo familiare in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2.
(2) Nella determinazione della capacità economica non si considerano:
- le indennità di cui all’articolo 3, comma 1, numeri da 6 a 11, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
- l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
- le borse di studio per studentesse e studenti, destinate a finanziarne il sostentamento al di fuori del nucleo familiare;
- le pensioni di guerra;
- le rendite INAIL;
- l‘indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche, a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- i redditi esenti delle sportive e degli sportivi dilettanti;
- il contributo al canone di locazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(3) I redditi dei discendenti conviventi con la parte conduttrice che non sono fiscalmente a carico di quest’ultima vengono calcolati al 60 per cento.
(4) Per i componenti del nucleo familiare che dispongono esclusivamente di redditi da lavoro autonomo si considera comunque un reddito pari alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. Il reddito dei collaboratori delle imprese familiari è considerato come minimo nella misura risultante dall’applicazione del 75 per cento del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. Per i piccoli imprenditori agricoli il reddito è considerato nella misura risultante dall’applicazione del contratto collettivo per i salariati fissi del settore.
(5) Se non è già considerato reddito da piccola impresa agricola, il reddito da proprietà fondiaria è considerato nella misura del 2,5 per cento del valore calcolato in applicazione degli importi stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2. Per i terreni affittati si calcola un reddito corrispondente al canone equo d’affitto stabilito dalla Commissione tecnica provinciale per la fissazione del canone equo d’affitto per fondi agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modifiche.
(6) Il reddito dei fabbricati corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per sei. Nel caso di un edificio che il comune ha certificato come inabitabile, il valore così calcolato deve essere ridotto della metà. I fabbricati su cui grava un diritto reale non vengono considerati.
(7) Nel caso di abitazioni che non sono disponibili a seguito di separazione o altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia non disposto per delitti di violenza domestica, il reddito dei fabbricati è valutato in base alla loro rendita catastale.
(8) Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore a cui i minori sono stati affidati in via preliminare dichiara di non ricevere alcun importo a titolo di alimenti dall’altro genitore, pur essendovi quest’ultimo obbligato in forza di un titolo esecutivo, nel reddito non viene considerato alcun importo a titolo di alimenti, a condizione che l’interessata/l’interessato dimostri di essersi attivata/attivato inutilmente per ottenere quanto spettante. Se ciò non può essere dimostrato, si deve conteggiare quale entrata reddituale l’importo stabilito nel provvedimento dell’autorità giudiziaria a favore di ciascun figlio/ciascuna figlia.
(9) Se l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio/la figlia o in mancanza di accordo con l’altro genitore sugli alimenti, si considera un importo mensile aggiuntivo di 250,00 euro a figlio/figlia fino al compimento del diciottesimo anno d’età. La suddetta disposizione non si applica in situazioni particolari e gravi, da comprovare adeguatamente.
(10) Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell’Art. 433 del Codice Civile, in esecuzione della sentenza o di un accordo, sono detratte dal reddito, a condizione che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti si sommano al reddito.
(11) Se alla parte conduttrice o a un’altra/un altro componente del nucleo familiare sono affidati minorenni, ai fini della valutazione della capacità economica i compensi per l’affidamento concessi ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, sono considerati nella misura del 20 per cento.
(12) Dal reddito complessivo della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi, determinato ai sensi dei commi precedenti, sono detratte le seguenti quote di detrazione, commisurate alla quota base determinata dalla Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche:
- il 60 per cento della quota base:
- per la parte conduttrice stessa;
- per la/il partner;
- il 120 per cento della quota base:
- per ogni discendente fiscalmente a carico;
- per ogni figlio studente/figlia studentessa fiscalmente non a loro carico, il cui reddito proviene esclusivamente da lavoro durante le ferie;
- 100 per cento della quota base:
- per ogni figlia invalida/figlio invalido, anche se fiscalmente non a loro carico, per la/il quale la diminuzione della capacità lavorativa è di almeno il 74 per cento;
- per gli ascendenti invalidi della parte conduttrice, anche se fiscalmente non a loro carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è di almeno il 74 per cento;
- per gli ascendenti invalidi della/del partner, anche se fiscalmente non a loro carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è di almeno il 74 per cento;
- per gli ascendenti ultrasessantacinquenni della parte conduttrice e della/del partner;
- il 36 per cento della quota base per ogni ulteriore persona convivente con la parte conduttrice, esclusi i discendenti di cui al comma 3.
(13) Se alla formazione dei redditi predetti concorrono redditi da lavoro dipendente, una volta effettuata la detrazione delle quote di cui al comma 12, questi vengono considerati nella misura del 75 per cento. Lo stesso vale per i redditi da pensione per invalidi civili e i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.
(14) Ai fini della determinazione della capacità economica viene predisposto un questionario in cui le parti conduttrici devono fornire, per sé e per tutte le persone indicate nell’elenco delle persone residenti, i seguenti dati:
- cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela e stato civile;
- diritti di proprietà o reali su una qualsiasi abitazione, su altri beni immobili iscritti in pubblici registri, con la loro descrizione;
- reddito percepito nell'anno precedente.
(15) In caso di accoglimento di persone nell’abitazione, i dati di cui al comma 14 devono essere comunicati nella domanda di accoglimento.
(16) Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(17) Per le parti conduttrici che omettono di presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare complessivo, il canone di locazione è determinato per la durata di un anno nella misura del canone provinciale. Se la documentazione per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare viene regolarmente presentata successivamente all’imposizione del canone, il canone di locazione può essere rideterminato nella misura del canone sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della documentazione e per la rimanente parte dell’anno, tenuto conto dell’effettiva capacità economica del nucleo familiare.
(18) In caso di ricovero definitivo della/del partner in una residenza per anziani, come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, il suo reddito e le rispettive detrazioni non vengono considerati ai fini della determinazione della capacità economica.
(19) La parte conduttrice è obbligata a comunicare le variazioni avvenute nella proprietà o nel diritto d’usufrutto, d’uso o di abitazione su abitazioni entro 30 giorni.