(1) Il/La Presidente dell’IPES assegna le abitazioni resesi disponibili per l'assegnazione durante il periodo di validità della graduatoria.
(2) Sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali è stato ultimato almeno il rustico dell'edificio. In caso di abitazioni di vecchia costruzione per le quali devono essere effettuati interventi di recupero ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tali abitazioni sono disponibili per l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero.
(3) Nell’assegnare le abitazioni si tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione, della consistenza numerica del nucleo familiare nonché delle superfici indicate dalle disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), della legge. La superficie utile abitabile di cui alle suddette lettere d) e f) può essere aumentata di 15 metri quadrati per ogni componente del nucleo familiare con menomazioni fisiche permanenti di cui all’Art. 28, comma 1.
(4) Al fine di favorire l’integrazione sociale e linguistica di cittadini e cittadine di Stati non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi, le assegnazioni delle abitazioni si effettuano in modo tale che in un edificio la percentuale di questa categoria di persone non sia, di norma, superiore al 10 per cento. Se un edificio consiste in meno di dieci abitazioni può essere comunque assegnata un’abitazione.
(5) I requisiti specifici previsti dalla rispettiva graduatoria e categoria nonché i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla f), devono essere posseduti fino al momento dell’assegnazione dell’abitazione.
(6) L’abitazione non può essere assegnata in caso di diminuzione sopravvenuta del numero dei componenti del nucleo familiare, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
(7) Se, in caso di assegnazione di un’abitazione in locazione, il/la richiedente non può produrre la valida dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 6, l’assegnazione è sospesa. L’assegnazione potrà eventualmente essere effettuata una volta che la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione esplicherà i suoi effetti, purché siano disponibili abitazioni adeguate all’assegnazione e non sia stato superato il periodo di validità della domanda.
(8) Contestualmente all'offerta dell'abitazione viene assegnato al/alla richiedente un termine massimo di 30 giorni entro il quale questi deve dichiarare, a pena di decadenza dall’assegnazione, di accettare l'abitazione offerta.
(9) Chi non accetta l’abitazione offerta in locazione viene cancellato dalla graduatoria e potrà presentare una nuova domanda di assegnazione per la stessa graduatoria solo decorsi tre anni.
(10) L’esclusione di cui al comma 9 non avviene, se l’abitazione offerta:
- per motivi di salute non è accessibile o non è adattabile alle esigenze di una persona con menomazioni fisiche;
- non è adeguata o è sottoutilizzata;
- dispone di una sola camera da letto ed il nucleo familiare è composto da almeno un genitore con figli/figlie conviventi;
- si trova in un luogo che non è adeguatamente servito da linee di trasporto pubblico e che, in caso di famiglie con figli/figlie della relativa età, non dispone di una scuola per l’infanzia e di una scuola elementare. Nella valutazione viene considerata l’attuale residenza.
(11) Se una domanda è ammessa a più graduatorie, l’accettazione di un’abitazione offerta comporta la cancellazione da tutte le graduatorie.
(12) La mancata firma del contratto entro il termine stabilito per motivi imputabili all’assegnatario/all’assegnataria equivale alla non accettazione e comporta la perdita di efficacia della dichiarazione di accettazione con l’applicazione di quanto previsto dal comma 9. In questo caso non trova applicazione il comma 10.
(13) Se l’assegnatario/assegnataria restituisce l’abitazione assegnata, una nuova domanda potrà essere presentata solo decorso il termine previsto dal comma 9, fatte salve le eccezioni previste al comma 10.