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a) Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19i)
Disciplina della coltivazione di sostanze minerali

Regolamento di esecuzione: D.P.P. 28 marzo 2024, n. 4

Art. 1 (Definizioni)

(1) Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. “sostanza minerale” le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili;
  2. “coltivazione” qualsiasi attività per la coltivazione delle sostanze minerali;
  3. “lavorazione” la vagliatura, la frantumazione, la macinazione, la comminuzione e il lavaggio di sostanze minerali nonché tutte le attività correlate, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 5, comma 6;
  4. “impianti mobili” impianti modulari non fissi impiegati per la coltivazione e lavorazione di sostanze minerali ai sensi del presente articolo;
  5. “impianti fissi” tutti gli altri impianti destinati alla coltivazione e lavorazione delle sostanze minerali ai sensi del presente articolo;
  6. “infrastrutture” le strade, piazze, condutture e simili;
  7. “edifici” le costruzioni destinate alla produzione, alla lavorazione, allo stoccaggio, alla manutenzione, all’amministrazione, ai servizi igienici e alle attività prescritte dalla legge.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina la coltivazione di sostanze minerali. Le norme della presente legge si applicano a tutte le cave, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione per la coltivazione di sostanze minerali ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, e successive modifiche.

(2) Sono esclusi l’escavazione di materiale grezzo negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all’articolo 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, così come il prelevamento di materiale sassoso ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

(3) Non sono ammesse nuove domande per la coltivazione di torba.

Art. 3 (Coltivazione di sostanze minerali)

(1) La coltivazione delle cave per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione.

(2) Con la domanda è obbligatorio fornire quanto segue:

  1. un'attestazione della necessità della quantità di materiale richiesta, tenuto conto delle autorizzazioni già concesse per lo stesso tipo di risorsa nel territorio della comunità comprensoriale interessata;
  2. la prova della presenza della quantità e della qualità di risorsa richieste;
  3. l'indicazione se le zone tutelate presenti sul territorio comunale sono interessate dall'attività estrattiva.

(3) Nell'ambito della procedura di autorizzazione viene definito il corretto ripristino dell’area di coltivazione. Questo può avvenire anche gradualmente, ma deve essere in ogni caso completamente concluso entro la scadenza dell’autorizzazione.

(4) Ai fini di una gestione sostenibile dell’area di coltivazione, le vie di trasporto alle zone di lavorazione devono essere le più brevi possibili. Sulle aree di coltivazione con impianti di lavorazione può essere lavorato materiale inerte o materiale da escavazione proveniente anche da altre cave, gallerie, fiumi, torrenti, frane oppure da altre aree colpite da eventi naturali eccezionali. Il luogo di provenienza dei materiali deve distare al massimo 15 chilometri dall’impianto. In casi motivati di interesse pubblico è ammissibile anche la lavorazione di materiale proveniente da distanze maggiori.

Art. 4 (Presentazione e istruttoria della domanda)   delibera sentenza

(1) La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere da imprese che possiedono i requisiti tecnici, economici-finanziari e che operano nel campo della produzione di materiali da costruzione minerali, a condizione che siano autorizzate dai proprietari dei terreni. I requisiti e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(2) L'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune nel quale si intende svolgere la coltivazione e informa i comuni interessati dall’attività di coltivazione. La commissione comunale per il territorio ed il paesaggio dei predetti comuni, può esprimere un parere entro 30 giorni. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Scaduto tale termine la domanda è sottoposta, ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, a verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Conferenza di servizi in materia ambientale. L’amministrazione comunale informa i cittadini della domanda di coltivazione pubblicandola sull’albo pretorio digitale.

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Art. 5 (Autorizzazione alla coltivazione)   delibera sentenza

(1) Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione da parte del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere è il parere positivo dell’ufficio provinciale competente per le valutazioni ambientali oppure la delibera della Giunta provinciale, adottata sulla base della valutazione di impatto ambientale.

(2) La durata dell’autorizzazione è definita tenendo conto del comprovato fabbisogno dell'attività estrattiva, del volume stimato del materiale sfruttabile del giacimento, con indicazione della tipologia, della quantità e della qualità del materiale, nonché del volume annuo dichiarato di materiale da estrarre. La tipologia, la quantità e la qualità del materiale sono stabilite con regolamento di esecuzione. L’autorizzazione alla coltivazione di cave ha una durata massima di 20 anni, a partire dall’inizio dell’attività. In caso di estrazione sotterranea, l’autorizzazione può essere concessa per una durata massima di 25 anni.

(3) Con il provvedimento di autorizzazione è approvato anche il disciplinare con le norme di comportamento per l’esercizio della cava.

(4) Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione, la durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all’esercizio della cava.

(5) Copia dell’autorizzazione è trasmessa al comune nel quale si svolge la coltivazione. Il comune rilascia il permesso di costruire ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, relativamente agli impianti, agli edifici e alle infrastrutture comprese nel progetto che soggiacciono all’obbligo del permesso di costruire e che si trovano al di fuori di una zona rossa in base al piano delle zone di pericolo.

(6) La realizzazione e l’esercizio di impianti diversi da quelli indicati nel comma 5 per la lavorazione di materiali, nonché gli impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e gli impianti di riciclaggio di materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia o in zone produttive ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, purché tali opere o impianti siano previsti nel piano di attuazione. Fanno eccezione gli impianti e le infrastrutture mobili temporanee interni ai cantieri.

(7) L’attività estrattiva deve essere avviata entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione. Per le autorizzazioni funzionali alla realizzazione di opere di interesse pubblico e vincolate a prescrizioni temporali, i titolari delle autorizzazioni possono chiedere, con specifica motivazione, la proroga dell'avvio dei lavori.

(8) In caso di rigetto della domanda, la ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere comunica al/alla richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al comune territorialmente competente.

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Art. 6 (Proroga dell’autorizzazione)

(1) Nel caso in cui ricorrano particolari motivi di pubblico interesse per la tutela di beni costituzionalmente protetti, l’autorizzazione può essere prorogata fino ad un massimo di 6 anni. Il relativo provvedimento viene trasmesso al comune territorialmente competente.

Art. 7 (Trasferimento dell’autorizzazione)

(1) In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l’avente causa deve chiedere il subentro nella titolarità dell’autorizzazione. Dalla data del trasferimento il soggetto successore subentra in tutti gli obblighi stabiliti nell’autorizzazione originaria.

(2) L’ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere verifica i requisiti tecnici ed economici dei soggetti interessati. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente autorizza quindi il trasferimento dell’autorizzazione alla coltivazione. Il relativo provvedimento è trasmesso al comune territorialmente competente.

(3) Ferma restando la titolarità dell’autorizzazione e gli obblighi previsti a carico del/della titolare, l’esercizio della cava può essere ceduto a terzi.

Art. 8 (Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori)   delibera sentenza

(1) Nel provvedimento di autorizzazione è stabilito l’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il/la richiedente ha l’obbligo di prestare all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell’inizio dei lavori. La garanzia è prestata per la regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico e ambientale, nonché per risarcire i danni derivanti alla collettività o a terzi dall’esercizio della cava. Tale importo, che deve essere aggiornato in base all’indice ISTAT ogni dieci anni, viene fissato su proposta della Conferenza di servizi in materia ambientale o del Comitato VIA, tenuto conto del volume autorizzato di materiale coltivabile e delle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.

(2) Le modalità per il deposito e lo svincolo della cauzione o della fideiussione bancaria sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

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Art. 9 (Limitazione e revoca dell’autorizzazione)

(1) Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere revoca l’autorizzazione, se vengono meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, in caso di inosservanza dell'articolo 5, comma 7, o qualora l’esercente della cava, nonostante sia già stato diffidato, non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall’autorizzazione oppure dalle norme contenute in leggi, regolamenti o prescrizioni. La revoca è comunicata al/alla titolare dell’autorizzazione, all’esercente e al comune territorialmente competente.

(2) Fatti salvi i motivi di interesse pubblico o comunque non imputabili al/alla titolare dell’autorizzazione, il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere può disporre la limitazione o la revoca dell’autorizzazione, se il cronoprogramma di estrazione approvato viene disatteso in modo sostanziale per almeno due anni consecutivi. La limitazione o la revoca è comunicata al/alla titolare, all’esercente e al comune territorialmente competente.

(3) L'autorizzazione è revocata anche in caso di grave violazione di legge in materia ambientale. La revoca è comunicata al/alla titolare dell’autorizzazione, all’esercente e al comune territorialmente competente.

(4) La Giunta provinciale può revocare in ogni momento l’autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze di pubblica utilità. La revoca è comunicata al/alla titolare dell’autorizzazione, all’esercente e al comune territorialmente competente.

Art. 10 (Obblighi del/della titolare dell’autorizzazione)   delibera sentenza

(1) Il/La titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava è obbligato/a a comunicare all’ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere i dati statistici e tecnici e a fornire tutte le informazioni e chiarimenti richiesti in merito ai dati forniti. Le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

(2) Il/La titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava è tenuto/a in solido con l’esercente a risarcire ogni danno derivante alla collettività o a terzi dall’esercizio della cava, altrimenti l’autorizzazione può essere sospesa fino al risarcimento dei danni.

(3) Il/La titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava è tenuto/a a ripristinare l’area di cava in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione.

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Art. 11 (Obblighi dell’esercente)

(1) L’esercente e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici devono svolgere il proprio lavoro con diligenza e sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria, delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell’autorizzazione e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(2) L’esercente deve mettere a disposizione dell’Amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Art. 12 (Onere di coltivazione)   delibera sentenza

(1) Il/La titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava versa al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l’uso delle risorse naturali.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati le misure di compensazione ambientale, le modalità di pagamento dell'onere di coltivazione e il suo utilizzo nonché, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, l’ammontare dell’onere di coltivazione. L’onere di coltivazione comprende tutte le misure di compensazione ambientale.

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Art. 13 (Sanzioni)

(1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. da 3.200,00 euro a 25.000,00 euro per l’esecuzione di lavori di coltivazione o la rimozione di materiale da discariche di cave senza la prescritta autorizzazione, oppure per la violazione degli obblighi di cui all’Art. 3, comma 3;
  2. da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, per la violazione delle prescrizioni del disciplinare dell’autorizzazione oppure per l’esecuzione di attività non previste nel progetto autorizzato.)

Art. 14 (Vigilanza)   delibera sentenza

(1) La vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge è affidata all’ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere, agli organi di polizia mineraria, al corpo forestale provinciale e alla polizia locale.

(2) Il personale tecnico dell’ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche.

(3) Il personale incaricato di vigilare sull’osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere agli accertamenti previsti e a tutti gli altri controlli necessari.

(4) L'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere effettua il monitoraggio dei volumi di materiale coltivabile autorizzati, dei riempimenti previsti e dei termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate per la coltivazione di cave. Le modalità di raccolta dei dati e del loro utilizzo sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

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Art. 15 (Norme transitorie)

(1) Ferma restando la durata delle autorizzazioni alla coltivazione di cave concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge, queste autorizzazioni possono essere prorogate, su richiesta motivata, per un massimo di otto anni, dedotte le proroghe già concesse. Le autorizzazioni di torbiere sono prorogate per un massimo di due anni, dedotte le proroghe già concesse.

(2) I/Le titolari di autorizzazioni di cave e torbiere, concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge, devono versare al comune nel cui territorio si svolge la coltivazione, entro il mese di febbraio, l’onere di coltivazione riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.

(3) Ad eccezione delle norme transitorie previste nel presente articolo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle autorizzazioni di cave e torbiere rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 17 (Disposizione finanziaria)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 18 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.