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d) Decreto del Presidente della Provincia 27 luglio 2023, n. 201)
Regolamento di esecuzione sulla determinazione dei parametri per le piante organiche delle comunità comprensoriali nei settori amministrativo e di polizia locale

1)
Pubblicato nel B.U. 3 agosto 2023, n. 31.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, i parametri per determinare la consistenza del personale amministrativo nelle piante organiche delle comunità comprensoriali.

(2) Per il personale del settore sociale continuano ad applicarsi i parametri pertinenti fissati dalla Giunta Provinciale.

Art. 2 (Dotazione complessiva dei posti)

(1) Su richiesta della comunità comprensoriale, la Giunta provinciale determina, entro 90 giorni dalla richiesta, la dotazione complessiva dei posti sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale.

(2) Variazioni della pianta organica che riguardano solo le qualifiche funzionali e i profili professionali non richiedono l'autorizzazione della Giunta provinciale.

(3) Per ogni variazione della pianta organica che riguarda i profili professionali sociali e sanitari operanti nei servizi e nelle strutture sociali o i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da a) a d), occorre richiedere obbligatoriamente il parere positivo della ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali.

Art. 3 (Calcolo del fabbisogno di personale amministrativo)

(1) Il personale amministrativo di ciascuna comunità comprensoriale non può superare il 15 per cento del totale dei posti previsti nella propria pianta organica approvata dalla Giunta provinciale; se la comunità comprensoriale ha meno di 40.000 abitanti, tale percentuale massima è innalzata al 17 per cento.

(2) Per la determinazione della percentuale di cui al comma 1 sono esclusi:

  1. i/le responsabili dei servizi e delle strutture in ambito sociale, se questi sono inquadrati in un profilo professionale amministrativo;
  2. gli/le impiegati/e amministrativi/e dell’assistenza sociale e finanziaria;
  3. gli/le impiegati/e amministrativi/e dello sportello informativo per il cittadino in ambito sociale;
  4. gli/le impiegati/e amministrativi/e che, ai sensi del vigente decreto del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali sulla “Determinazione dei servizi e degli enti sociali sovralocali”, sono assegnati e in servizio presso i medesimi servizi o enti;
  5. gli/le impiegati/e amministrativi/e con disabilità ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.

Art. 4 (Calcolo del fabbisogno di personale di polizia locale)

(1) Se la comunità comprensoriale gestisce anche il servizio di polizia locale in forma di collaborazione tra comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, può dotarsi, in aggiunta al personale amministrativo, al massimo di 0,60 unità di personale di polizia locale ogni 1.000 abitanti. Il numero degli abitanti è determinato dalla somma della popolazione residente in ogni comune che partecipa a tale collaborazione intercomunale, secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

(2) Il numero massimo di personale risultante dal comma 1 comprende anche il personale per il servizio di polizia locale messo a disposizione dai comuni che partecipano a tale collaborazione.

Art. 5 (Autorizzazione alla deroga)

(1) Per documentate e motivate esigenze, la comunità comprensoriale può presentare alla Giunta provinciale richiesta di deroga dai parametri previsti agli articoli 3 e 4.

(2) La richiesta di cui al comma 1 contiene le seguenti dichiarazioni:

  1. la disponibilità dei mezzi finanziari per la copertura dei posti;
  2. le ragioni per le quali la comunità comprensoriale non stipula contratti per l’esternalizzazione di servizi;
  3. eventuali ulteriori ragioni e situazioni particolari da cui risulti un fabbisogno di personale superiore alla media.

(3) La lettera b) non si applica al personale di cui all’articolo 4, in quanto per tale personale l’esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6 non è possibile.

(4) La Giunta provinciale delibera entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 6 (Esternalizzazione di servizi)

(1) Se, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunità comprensoriale esternalizza dei servizi, i posti divenuti di conseguenza vacanti sono cancellati dalla pianta organica e non vengono considerati per il calcolo dei parametri del personale.

(2) Se una comunità comprensoriale affida a terzi la gestione di un servizio o di una struttura, la percentuale di cui all’articolo 3, comma 1, non può superare il 17,25 per cento. Nelle comunità comprensoriali con meno di 40.000 abitanti, tale percentuale non può superare il 19,55 per cento.

Art. 7 (Controlli in prima applicazione)

(1) Le comunità comprensoriali si adeguano ai parametri per il personale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Scaduto tale termine, in caso di mancato adeguamento ai parametri, la Provincia decurta del 2 per cento le assegnazioni correnti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, secondo l'attuale accordo sulla finanza locale.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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