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o) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 151)
Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”

1)
Pubblicato nel supplemento 4 al B.U. 20 luglio 2023, n. 29.

Art. 1

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2.”.

(2) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “, escluse le piste da fondo e da slittino”.

(3) Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“h) le piste da fondo, da slitta e da slittino, di cui all’articolo 5-quater.”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “o attrezzi similari” sono aggiunte le seguenti parole:” o di slitta o di slittino”.

(5) Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione.”.

(6) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.”.

(7) Dopo l’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-quater (Piste da fondo, da slitta e da slittino)

1. Ai fini della presente legge sono riconosciute come piste da fondo, da slitta e da slittino quelle gestite all’interno delle zone sciistiche e/o quelle inserite nei piani paesaggistici.

2. Per le piste da slitta e da slittino di cui al comma 1 gestite prima del 24 ottobre 2024 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.”.

(8) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all’inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell’attività di allenamento, l’incaricato dall’organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento.”.

(9) La rubrica dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: “Delimitazione piste da sci”.

(10) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

“1. Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.”.

(11) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è abrogato.

(12) Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “ai bordi delle piste” sono inserite le seguenti parole: “da sci”.

(13) Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo la parola: “pista” sono inserite le seguenti parole: “da sci”.

(14) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9-bis (Delimitazione delle piste da slitta e slittino)

1. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da sci.”.

(15) Dopo l’articolo 9-bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9-ter (Delimitazione piste da fondo)

1. Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;

b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.

3. La palinatura può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.”.

(16) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“e) di mettere gratuitamente a disposizione dell’Area funzionale Turismo e dell’Ufficio provinciale Funivie spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’articolo 23,”.

(17) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“g) di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.”.

(18) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il gestore dell’area sciabile attrezzata deve essere collegato con le Centrali del numero unico europeo di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.”.

(19) Nel comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “Ripartizione provinciale” sono sostituite con le seguenti parole: “Area funzionale”.

(20) Dopo l'articolo 15 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15-bis (Direttore delle piste)

1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata individua il direttore delle piste. In caso di sua mancata individuazione, le funzioni di direttore delle piste vengono assunte dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

2. Il direttore delle piste:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso e al servizio piste e controllo;

f) predispone un piano di gestione delle emergenze sul proprio comprensorio per i casi di pericolo valanghe.”.

(21) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune.”.

(22) Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “Gli utenti delle aree sciabili attrezzate” vengono inserite le seguenti parole: “sono responsabili della condotta tenuta sulle piste. Essi”.

(23) Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17-bis (Utenti delle aree sciabili attrezzate con disabilità)

1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore da loro stessi scelto.

2. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull’avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

3. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli utenti normodotati.

4. Gli utenti normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.”.

(24) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, viene aggiunto il seguente periodo: “L’utente a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con l’utente a valle;”.

(25) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“d) assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l’utente sorpassato;”.

(26) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“g) modificare negli incroci la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con l’utente che giunge da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio l’utente deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello stesso;”.

(27) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“h) non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta. In quest’ultimo caso gli utenti devono portarsi sui bordi della pista;”.

(28) Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“m) non entrare all’interno della pista di allenamento di cui all’articolo 6, comma 2, e percorrere la relativa discesa.”.

(29) Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

“2. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, slitta e slittino, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.”.

(30) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

“1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 18 anni di indossare un casco protettivo omologato.”.

(31) Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi del comma 1. In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.”.

(32) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19-bis (Accertamenti alcolemici e tossicologici)

1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e successive modifiche.”.

(33) La rubrica dell’articolo 20 è così sostituita: “Transito e risalita delle piste”.

(34) Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

“1. È vietato percorrere a piedi o con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità oppure salvo per brevi tratti individuati e segnalati dal gestore dell’area sciabile attrezzata.”.

(35) Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Chi discende la pista da sci senza sci deve tenersi ai bordi delle piste e dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.”.

(36) Dopo il comma 1-bis dell’articolo 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

“1-ter. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.”.

(37) Dopo il comma 1-ter dell’articolo 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

“1-quater. La risalita della pista da sci con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.”.

(38) Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “La Ripartizione provinciale Turismo” e: “Ufficio provinciale Trasporti” sono sostituite rispettivamente con le seguenti parole: “L’Area funzionale Turismo” e: “Ufficio provinciale Funivie”.

(39) Nell’articolo 24, comma 1 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “riguardante le aree di cui all’articolo 2” sono inserite le parole: “escluse le piste da fondo e da slitta di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h)”.

(40) Nel comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “Ripartizione provinciale Turismo” sono sostituite con le seguenti parole:” Area funzionale Turismo”.

(41) Nel comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “la Ripartizione provinciale Turismo” sono sostituite con le seguenti parole:” l’Area funzionale Turismo”.

(42) Nel comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “della Ripartizione provinciale Turismo” sono sostituite con le seguenti parole:” dell’Area funzionale Turismo”.

(43) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro” sono sostituite con le seguenti parole:” sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro”.

(44) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro” sono sostituite con le seguenti parole:” sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro”.

(45) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“h) salvo quanto previsto dalle lettere g), i) ed l), chiunque nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve non ottemperi ad una delle norme di comportamento di cui agli articoli 17, 17-bis, commi 3 e 4, e 18, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;”.

(46) Nella lettera j) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro” sono sostituite con le seguenti parole:” sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro”.

(47) Nella lettera k) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro” sono sostituite con le seguenti parole:” sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro”.

(48) Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“m) chiunque non ottemperi alle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 18, comma 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 150,00 euro oltre al ritiro dello skipass;”.

(49) Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“n) chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 19-bis, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.”.

(50) Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: “della Ripartizione provinciale Turismo” sono sostituite con le seguenti parole:” dell’Area funzionale Turismo”.

(51) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “i requisiti e la classificazione delle piste da sci,” sono inserite le seguenti parole:” delle piste da fondo, delle piste da slitta e da slittino,”.

Art. 2 (Disposizione finanziaria)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarla e di farla osservare.

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