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Delibera 20 giugno 2023, n. 526
Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative volta a favorire l’incremento economico e della produttività

Allegato

Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività

CAPO I
Disposizioni generale

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, la concessione di contributi per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività, nonché l’aggiornamento e la specializzazione nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dei servizi e del turismo, incluse le iniziative atte a favorire l’innovazione e la cooperazione in tali ambiti.

2. I presenti criteri disciplinano inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, la concessione di contributi per l’innovazione nel settore dell’agricoltura.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi a condizione che non siano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 2
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi ad associazioni di categoria e loro cooperative nonché a istituti, enti e organizzazioni che svolgono attività aventi ricaduta prevalente nel territorio della provincia di Bolzano, per iniziative che perseguono gli scopi di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, e alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

Art. 3
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo, secondo quanto specificato ai capi II e III dei presenti criteri:

a) le iniziative di cui all’articolo 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche;

b) le iniziative per l’innovazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

2. Le iniziative devono essere dirette a favorire in generale l’incremento dei settori economici di cui all’articolo 1 dei presenti criteri e non essere rivolte a singole imprese.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e in ogni caso prima della realizzazione dell’iniziativa.

2. È ammessa la presentazione di più domande all’anno.

3. Le domande devono essere corredate della documentazione di cui all’articolo 12 o 21.

Art. 5
Concessione e liquidazione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e liquidati dietro presentazione della documentazione di cui all’articolo 20 rispettivamente 30.

Art.6
Termini per la rendicontazione

1. Il beneficiario deve rendicontare le spese riguardanti i contributi concessi entro la fine dell’anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. In caso di iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare le spese sostenute entro la fine dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole iniziative previste nel cronoprogramma di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), rispettivamente all’articolo 21, comma 1, lettera c).

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il direttore/la direttrice di ripartizione competente dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine il contributo è automaticamente revocato.

Art. 7
Obblighi

1. Nella domanda di contributo va dichiarato che per le medesime iniziative e spese ammissibili non è stata presentata domanda ad altri enti o istituzioni pubbliche. In caso contrario la relativa agevolazione va dichiarata come entrata ed è detratta dalla spesa ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro e le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.

3. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione e la liquidazione del contributo.

Articolo 8
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle iniziative agevolate; a queste si aggiungono i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi da sottoporre a controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i soggetti beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che non abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Il controllo è teso inoltre a verificare che le iniziative agevolate siano finalizzate agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai soggetti beneficiari il termine entro il quale saranno sottoposti al controllo. Detto termine non può superare i sei mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento. Con tale comunicazione si invitano i soggetti beneficiari a produrre la documentazione richiesta per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, comporta la revoca dell’agevolazione e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione dell’agevolazione.

Art. 9
Revoca del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, il contributo è revocato per inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri.

2. In caso di revoca il contributo va restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 10
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione potrà essere ridotta oppure le domande di agevolazione potranno essere rigettate d’ufficio.

Articolo 11
Validità

1. Le disposizioni di cui ai presenti criteri trovano applicazione per le domande di contributo presentate a partire dalla data di approvazione degli stessi nonché, se più favorevoli, alle domande giacenti e non ancora approvate.

CAPO II
Contributi per artigianato, industria, commercio, servizi, innovazione e cooperazione

Art. 12
Documentazione

1. Alle domande di contributo va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione e di emissione della relativa documentazione di spesa, nonché delle ricadute e degli effetti nei rispettivi settori economici;

c) cronoprogramma delle iniziative, se la loro realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale;

d) piano di finanziamento;

e) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Art. 13
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, purché raggiungano una spesa ammessa minima di 2.000,00 euro:

a) studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo, comprese iniziative di marketing e campagne d’immagine, limitatamente ai relativi settori, rami economici o professioni nonché ai prodotti o alle zone geografiche di rispettivo interesse, senza alcuna pubblicità aziendale;

b) iniziative volte a migliorare le tecnologie, l’organizzazione e la gestione aziendale, a pianificare la successione d’impresa, a promuovere l’etica in economia, a incrementare la qualità in generale, ad aumentare il livello di tutela dell’ambiente, del lavoro e della salute sul posto di lavoro;

c) organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni informative;

d) Organizzazione, preparazione e partecipazione a concorsi di mestieri;

e) Organizzazione e realizzazione di concorsi di mestieri in Alto Adige;

f) altre iniziative per lo sviluppo dei rispettivi settori, rami economici o professioni.

2. Per promuovere l’innovazione possono essere ammesse a contributo le iniziative di cui alle lettere a), b), c) ed f).

Art. 14
Spese ammissibili

1. Per studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo, comprese iniziative di marketing e campagne d’immagine di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti;

b) traduzioni;

c) materiale informativo e pubblicitario;

d) creazione e assistenza per siti web.

e) limitatamente a iniziative di marketing e campagne d’immagine di prodotti o zone geografiche di rispettivo interesse di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), sono inoltre ammissibili le spese pubblicitarie e di comunicazione, le spese per il programma collaterale, l’affitto di locali, il noleggio di attrezzature tecniche nonché i costi di organizzazione.

2. Per iniziative volte a migliorare le tecnologie, l’organizzazione e la gestione aziendale, a pianificare la successione d’impresa, a promuovere l’etica in economia, a incrementare la qualità in generale, ad aumentare il livello di tutela dell’ambiente, del lavoro e della salute sul posto di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti;

b) traduzioni;

c) materiale informativo e pubblicitario.

3. Per l’organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni informative di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi di organizzazione;

b) compensi dei relatori;

c) affitto di locali e noleggio di attrezzature tecniche;

d) servizi di interpretariato e traduzione;

e) materiale informativo.

4. Per l’organizzazione, preparazione e partecipazione a concorsi di mestieri di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), nonché per l’organizzazione e realizzazione di concorsi di mestieri in Alto Adige di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) sono ammissibili le seguenti spese:

a) quote di partecipazione;

b) costi dei formatori dei partecipanti al concorso, incluse le spese di vitto e alloggio nonché le spese di viaggio. Le spese di viaggio sono ammissibili fino a un massimo di 800,00 euro per iniziative che si svolgono in Italia o in un altro paese europeo e di 1.600,00 euro per iniziative che si svolgono in altri paesi;

c) spese di vitto e alloggio nonché spese di viaggio dei partecipanti al concorso. Le spese di viaggio sono ammissibili fino a un massimo di 800,00 euro per iniziative che si svolgono in Italia o in un altro paese europeo e di 1.600,00 euro per iniziative che si svolgono in altri paesi;

d) utensili e attrezzature utilizzati per la formazione dei partecipanti al concorso;

e) costi di modelle e modelli,

f) costi di organizzazione;

g) affitto di locali e di aree;

h) noleggio, montaggio e smontaggio, allestimento degli stand e della relativa dotazione;

i) costi degli addetti allo stand e di modelle e modelli;

j) trasporto, pulizia, copertura assicurativa, custodia degli stand e della relativa dotazione;

k) costi delle attività di informazione ed educazione del consumatore.

Art. 15
Spesa massima per relatori, consulenti, formatori e tutor

1. La spesa massima ammissibile per il compenso giornaliero per relatori, consulenti, formatori e tutor è di 800,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio.

Art. 16
Spese amministrative interne

1. Per le iniziative di cui all’articolo 13 possono essere inoltre ammesse le spese amministrative interne del richiedente relative all’iniziativa agevolata, nella misura massima del 10 per cento delle spese esterne ammissibili ai sensi del presente capo.

2. Le spese amministrative interne devono essere elencate in un prospetto riepilogativo dettagliato ed essere documentate nell’ambito dei controlli a campione con idonea documentazione giustificativa.

Art. 17
IVA

1. Se il beneficiario non è soggetto all’IVA e quest’ultima rappresenta un fattore di costo, l’IVA può essere ammessa come spesa agevolabile.

Art. 18
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

a) le spese relative a pasti, rinfreschi, buffet, omaggi o premi di ogni tipo,

b) le spese per iniziative a carattere prettamente comunale e locale, culturale o sportivo, oppure riconducibili a feste o eventi popolari o folcloristici, con esclusione delle iniziative comprese in ampi programmi o progetti di sviluppo o valorizzazione di centri abitati e di quelle che riguardano e coinvolgono più settori economici.

Art. 19
Misura del contributo

1. Per le iniziative di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) d) e f), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), e f), aventi carattere innovativo, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammessa.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 80 per cento della spesa ammessa.

Art. 20
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dei documenti originali di spesa, regolarmente quietanzati o corredati da estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. La spesa documentata deve essere di importo almeno pari a quella ammessa. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente o alle società collegate che ne gestiscono il patrimonio e non ad un singolo socio.

2. Se l’importo della spesa documentata risulta inferiore a quello della spesa ammessa, il contributo è ridotto in proporzione. L’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell’intera spesa dell’iniziativa agevolata.

CAPO III
Contributi per il turismo

Art. 21
Documentazione

1. Alle domande di contributo va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione e di emissione della relativa documentazione di spesa, nonché delle ricadute e degli effetti nel settore turismo;

c) cronoprogramma delle iniziative, se la loro realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale,

d) piano di finanziamento;

e) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Art. 22
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, purché raggiungano una spesa ammessa minima di 2.000,00 euro:

a) manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza turistica, preferibilmente di carattere interregionale. Sono escluse dal contributo le piccole manifestazioni organizzate a livello locale dalle organizzazioni turistiche nello svolgimento della propria attività istituzionale;

b) iniziative di informazione e di marketing nel settore turistico, senza alcuna pubblicità aziendale;

c) studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo di particolare rilevanza turistica e interregionale.

d) iniziative di sensibilizzazione alla conoscenza delle norme in materia di sicurezza sulle piste da sci ed in montagna.

Art. 23
Spese ammissibili

1. Per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza turistica di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese pubblicitarie e di comunicazione;

b) materiale informativo e pubblicitario;

c) spese per il programma collaterale;

d) spese di vitto, alloggio e viaggio;

e) compensi degli artisti;

f) affitto di locali e noleggio di attrezzature tecniche;

g) spese di trasporto;

h) spese di sicurezza;

i) altre prestazioni strettamente connesse con lo svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa.

2. Per iniziative di informazione e di marketing di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi di organizzazione;

b) compensi dei relatori;

c) affitto di locali e noleggio di attrezzature tecniche;

d) servizi di interpretariato e traduzione;

e) materiale informativo e pubblicitario;

f) noleggio, montaggio e smontaggio dello stand, allestimento dello stand e della relativa dotazione;

g) creazione e assistenza per siti web.

3. Per studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti;

b) traduzioni;

c) materiale informativo e pubblicitario.

4. Per iniziative di sensibilizzazione alla conoscenza delle norme in materia di sicurezza sulle piste da sci ed in montagna di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d), sono ammesse le seguenti spese:

a) costi di organizzazione,

b) spese di comunicazione,

c) materiale informativo e pubblicitario,

d) spese per il programma collaterale,

e) servizi di interpretariato e traduzione,

f) noleggio di attrezzature tecniche,

g) creazione e assistenza per siti web.

Art. 24
Spesa massima per relatori e consulenti

1. La spesa massima ammissibile per il compenso giornaliero per relatori e consulenti è di Euro 800,00, comprese eventuali spese di viaggio.

Art. 25
Spese amministrative interne

1. Per le iniziative di cui all’articolo 22 sono inoltre ammissibili le spese amministrative interne del richiedente relative all’iniziativa agevolata, nella misura massima del 10 per cento delle spese esterne ammissibili ai sensi del presente capo.

2. Le spese amministrative interne non devono essere documentate, bensì indicate nel preventivo di spesa e nel piano di finanziamento.

Art. 26
IVA

1. Se il beneficiario non è soggetto all’IVA e quest’ultima rappresenta un fattore di costo, l’IVA può essere ammessa come spesa agevolabile.

Art. 27
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a omaggi o premi di ogni tipo.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), non sono inoltre ammissibili le spese relative a pasti, rinfreschi e buffet.

Art. 28
Spese di gestione dell’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige

1. All’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige, in considerazione delle attività che essa svolge per il perseguimento degli scopi di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, può essere concesso un contributo per le spese di gestione nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.

2. Per le spese di gestione è ammessa la presentazione di una sola domanda all’anno, che va presentata prima dell’inizio del relativo esercizio finanziario. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) distinta dettagliata delle spese;

b) piano di finanziamento;

c) descrizione esaustiva delle attività e dei progetti effettuati e programma annuale;

d) relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno precedente, con il riepilogo delle entrate e delle uscite.

3. Le spese di gestione possono comprendere le seguenti voci:

a) costi per l’acquisto di merci:

1) materiali di consumo;

2) materiale di cancelleria e stampati;

3) acquisto di prodotti finiti;

a) costi per il personale:

1) salari e stipendi;

2) oneri sociali;

3) trattamento di fine rapporto;

4) accantonamenti Casse di Previdenza;

5) rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio;

6) altri costi di personale;

b) spese correnti:

1) spese per i locali e spese amministrative come canoni di locazione, energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia e altre spese di gestione corrente;

2) spese di trasporto;

3) canoni di leasing e spese per contratti di leasing;

4) consulenze contabili e fiscali;

5) polizze assicurative;

6) assistenza software.

4. I costi per il personale possono essere rendicontati entro il limite massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Gli importi di riferimento sono quelli stabiliti dal vigente contratto collettivo per le corrispondenti qualifiche funzionali. Sono inoltre riconosciuti gli ulteriori costi del personale, inclusi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Non sono invece considerate le indennità individuali di produttività e i corrispettivi per le ore di lavoro straordinario.

5. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) ammontare dell’IVA detraibile;

b) interessi passivi;

c) disavanzo degli esercizi precedenti;

d) ammortamenti;

e) interessi di mora e sanzioni;

f) acquisto di beni destinati alla vendita;

g) altre spese non documentate o non adeguatamente documentate;

h) offerte e altri contributi di solidarietà.

Art. 29
Misura del contributo

1. Per le iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammessa.

3. In caso di organizzazioni turistiche la misura massima del contributo è pari al 70 per cento della spesa ammessa.

Art. 30
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dei documenti originali di spesa, regolarmente quietanzati o corredati da estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento e intestati al richiedente. La spesa documentata deve essere di importo almeno pari a quella ammessa.

2. Per la rendicontazione dei costi per il personale va presentato un elenco riepilogativo degli stipendi lordi suddiviso per persone e qualifiche funzionali, con la dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che i predetti costi sono stati sostenuti.

3. Se l’importo della spesa documentata risulta inferiore a quello della spesa ammessa, il contributo è ridotto in proporzione. L’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell’intera spesa dell’iniziativa agevolata.

 

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