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g') Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 121)
Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari

1)
Pubblicata nel supplemento 2 al B.U. 6 luglio 2023, n. 27.

TITOLO I
UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, COMUNITÀ COMPRENSORIALI, ISTRUZIONE E MUSEI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “nell’albo online della Provincia” sono sostituite dalle parole: “nel Bollettino Ufficiale della Regione”.

(2) Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “nell’albo online della Provincia” sono sostituite dalle parole: “nel Bollettino Ufficiale della Regione”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “nell’albo online della Provincia” sono sostituite dalle parole: “nel Bollettino Ufficiale della Regione”.

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale, purché la pubblicazione avvenga in forma integrale.”

(5) L’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale)

1. Oltre agli atti per i quali è già previsto dalla legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione anche gli atti che interessano la generalità o determinati gruppi di persone.”

(6) L’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Pubblicazione degli atti normativi provinciali)

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente la Provincia autonoma di Bolzano pubblica, a mero carattere informativo, sul proprio sito web istituzionale una banca dati, ad accesso libero e gratuito, contenente il testo storico, modificato e vigente delle leggi e dei regolamenti provinciali.”

Art. 2 (Organo tecnico-consultivo per le iniziative legislative)

(1) Per gli anni 2023 e 2024 è istituito un organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale e del Consiglio dei Comuni per le iniziative legislative, con i seguenti compiti:

  1. assistenza nell’attività di studio e di ricerca preordinata alla formulazione di iniziative legislative della Giunta provinciale e del Consiglio dei Comuni ed eventuale loro elaborazione;
  2. formulazione di pareri su specifici quesiti concernenti la legislazione provinciale, statale e dell’Unione europea.

(2) L’organo è composto da:

  1. non più di tre responsabili di strutture dell’Amministrazione provinciale competenti in ambito giuridico e istituzionale;
  2. non più di quattro esperti ed esperte particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, regionale o dell’Unione europea, nonché nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse provinciale.

(3) La Giunta provinciale può integrare l’organo, costituito ai sensi del comma 2 con atto del Segretario generale/della Segretaria generale, con ulteriori componenti in possesso dei requisiti previsti, purché sia rispettata la spesa massima annuale determinata ai sensi del comma 7.

(4) Svolge le funzioni di segretario dell’organo il direttore/la direttrice dell’Ufficio Legislativo.

(5) In ragione del disposto di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, ai componenti dell’organo esterni all’Amministrazione provinciale è corrisposta un’indennità pari a 400,00 euro per ciascuna seduta, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.

(6) Resta ferma la possibilità di conferire incarichi specifici di consulenza o collaborazione, ai sensi della normativa vigente, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2023, in 50.000,00 euro per l’anno 2024 e in 50.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “la direzione di strutture” sono inserite le parole: “ovvero all’affidamento di incarichi speciali”.

(2) Nel comma 10 dell'articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “ad esaurimento,” sono inserite le parole: “, previo espletamento di una procedura comparativa,”.

(3) La disposizione di cui al comma 2 acquista efficacia il giorno dell’entrata in vigore della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “si articola” sono inserite le parole: “di norma”.

(5) Dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “I membri che sono dipendenti dell’Amministrazione provinciale o

dell’Azienda sanitaria sono collocati dall’ente di provenienza in aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico dirigenziale presso l’organismo di valutazione.”

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 50 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“7. I membri dell’organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo, in conformità con le specifiche funzioni attribuite all’organismo di valutazione. Il trattamento economico complessivo del coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione provinciale con incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento economico complessivo degli altri membri è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale. Fino al rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ COMPRENSORIALI

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il segretario generale della comunità comprensoriale esercita anche le funzioni di direttore generale ai sensi dell’articolo 134 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

“2-bis Al personale dirigente delle comunità comprensoriali si applica il titolo I della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. Ai direttori dei servizi sociali è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia e a tutti gli altri dirigenti è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.

2-ter In caso di assenza o impedimento il dirigente può essere sostituito dal segretario generale.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Un anno nella scuola dell’infanzia è obbligatorio. La Giunta provinciale definisce i relativi criteri e dettagli, potendo stabilire che per l’anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis Fatto salvo il diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale di decidere in merito all’iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può, anche dopo l’avvenuta iscrizione, prevedere un colloquio obbligatorio di consulenza, se da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è un supporto linguistico e un accompagnamento nella lingua d'insegnamento. I termini e le modalità del colloquio di consulenza e, se necessario, dei corsi di lingua obbligatori nella lingua d'insegnamento prima dell'inizio delle lezioni sono definiti dalla Giunta provinciale.“

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente comma:

“2-bis La valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.”

(4) La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente comma:

“1-bis La valutazione delle studentesse e degli studenti avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.”

(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente comma:

“1-bis La Giunta provinciale può approvare sperimentazioni scolastiche, le cui regolamentazioni si discostano dalle disposizioni vigenti in materia di ordinamento scolastico.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “Sui progetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “Sui progetti e le sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “delle iniziative di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “delle iniziative e delle sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 5-ter dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5-quater La graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, approvata dal direttore provinciale scuole con decreto del 12 novembre 2021, n. 21829, è valida fino al 31 agosto 2028. Entro tale termine e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato anche coloro che risultano collocate/i nella suddetta graduatoria pur non essendo stati dichiarati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.”

(2) Dopo il comma 16 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“17. I vincitori privi di specifica abilitazione dei concorsi per titoli ed esami per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato nella scuola secondaria, banditi dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana, in conformità ai concorsi statali di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modifiche, scelgono un posto a tempo determinato immediatamente dopo i docenti inseriti in graduatoria provinciale. La scelta di tali posti avviene secondo la graduatoria concorsuale. Conseguita l’abilitazione, i vincitori del concorso sono assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 12 e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento determina la definitiva immissione in ruolo.”

(3) Alla fine del comma 3 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta provinciale adatta la validità triennale delle graduatorie d’istituto delle scuole in lingua italiana in corrispondenza della riapertura o della proroga della validità delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) previste a livello statale.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUSEI

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, “Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”)

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, è così sostituito:

“Art. 7 (Personale)

1. L’Azienda Musei provinciali dispone di una propria pianta organica, approvata dalla Giunta provinciale.

2. L’Azienda Musei provinciali opera con personale messo a disposizione dalla Provincia o mediante personale assunto direttamente, con procedura selettiva, al quale si applica il contratto collettivo di riferimento.

3. Alle direttrici e ai direttori dei musei si applica il trattamento giuridico ed economico delle direttrici e dei direttori d’ufficio ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e dei vigenti contratti collettivi per il personale dirigente della Provincia.”

TITOLO II
MASI CHIUSI E ASSOCIAZIONI AGRARIE, TUTELA DELLE ACQUE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DEL PAESAGGIO, FORESTE, CACCIA E PESCA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MASI CHIUSI E DI ASSOCIAZIONI AGRARIE

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1) Dopo il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati stabilito al presente comma per i membri effettivi e i/le presidenti.”.

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati.”

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è inserito il seguente comma:

“1-bis I reclami della Ripartizione provinciale agricoltura di cui al comma 1 sono trasmessi ai soggetti interessati, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, possono presentare alla Commissione provinciale per i masi chiusi deduzioni e documenti. La Commissione provinciale per i masi chiusi non prenderà in considerazione deduzioni e documenti presentati dopo la scadenza di tale termine.”

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“3. Su loro richiesta, i soggetti interessati possono essere sentiti dalla Commissione provinciale per i masi chiusi. Deduzioni e documenti presentati anche nel corso dell’audizione, ma decorso il termine di cui al comma 1 o il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo della Ripartizione provinciale agricoltura, non saranno presi in considerazione dalla Commissione provinciale per i masi chiusi.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, dopo le parole: “a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione” sono inserite le parole: “, in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione presenti,”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Dopo il comma 6-quater dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6-quinquies Alle domande di concessione per itticoltura non si applica il comma 6.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) L’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituita:

“2. La commissione di valutazione valuta nel seguente ordine:”

(2) All’inizio della lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono inserite le seguenti parole: “dopo l’apertura della busta chiusa contenente l’offerta relativa ai fondi di compensazione previsti,”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, “Parco nazionale dello Stelvio”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è inserito il seguente comma:

“1-bis Per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

“4. Il piano del Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel Parco, il piano del Parco definisce la cornice per i piani comunali per il territorio e il paesaggio. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento si applica la disciplina integrativa e di dettaglio dei piani comunali per il territorio e il paesaggio, che nel territorio del Parco nazionale definiscono, delimitano e disciplinano i contenuti di cui all’articolo 47 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

“5. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento, il piano comunale per il territorio e il paesaggio è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio interviene nel procedimento di adozione del piano comunale per il territorio e il paesaggio o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio, la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del Parco.”

(4) Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: “Fino all'approvazione del Piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco come definiti nelle linee guida e negli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche.”

(4) Nel comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: “con cadenza” è inserita la parola: “almeno”.

(6) Nel testo tedesco della rubrica del capo IV della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “Ermächtigungen” è sostituita dalla parola: “Genehmigungen”.

(7) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all’interno del parco è sottoposto” sono sostituite dalle parole: “Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all’interno del Parco, sono sottoposte”.

(8) Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

"2. Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento. Non è richiesto alcun nulla osta per le modifiche ai piani comunali per il territorio e il paesaggio all'interno delle zone D del Piano del Parco."

(9) Nel testo tedesco del comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “Ermächtigungen” è sostituita dalla parola: “Genehmigungen”.

(10) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

“5. In presenza di un piano del Parco e di un regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono sovraordinate ai piani comunali per il territorio e il paesaggio, se non diversamente previsto dal regolamento del Parco, il nulla osta per gli interventi edilizi nelle zone D del piano del Parco è rilasciato dalla sindaca o dal sindaco, che ne dà contestuale comunicazione all’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Ove ammissibili in base al piano e al regolamento del Parco e fatte salve le prescrizioni più restrittive in essi contenuti, in tutte le zone del Parco nazionale non sono soggetti a rilascio di nulla osta gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a) e b), e all’articolo 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”

(11) Il testo tedesco della rubrica dell’articolo 11 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituita: “Genehmigungen”.

(12) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “ermächtigt” è sostituita dalla parola: “genehmigt”.

(13) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “Vereinen” è sostituita dalla parola: “Organisationen”.

(14) Nel comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: “Per l’esecuzione di” sono inserite le seguenti parole: “misure o”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “nonché nei casi previsti nel regolamento di esecuzione”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È vietato accendere o causare in qualsiasi modo fuochi nei boschi o a una distanza inferiore a 20 metri dai boschi, salvo quanto previsto dal comma 3.”

(3) Il comma 8 dell’articolo 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Se a causa dell’accensione di fuochi nei boschi, nei prati di montagna, nei pascoli o a una distanza inferiore a 20 metri da essi insorge un pericolo di incendio o si origina un incendio, oppure si rende necessario un notevole impegno da parte delle forze di intervento, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Tutti i progetti per la realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di cui al comma 1 sono soggetti esclusivamente al parere preventivo tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e al parere espresso ai sensi dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Prima dell’inizio dei lavori una copia del relativo progetto è trasmessa al comune territorialmente competente.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)

(1) L'articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1987, n. 14, è così modificato:

  1. al comma 2 le parole: “può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto” sono sostituite dalle parole: “possono essere assunti uno o più agenti venatori per più riserve di diritto (comunità di riserva)”;
  2. al comma 3 dopo le parole: “per singole riserve” sono inserite le parole: “o comunità di riserva”.

(2) L’articolo 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

(Art. 37 Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o risarcimento dei danni)

1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai proprietari o affittuari dei fondi agricoli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato oppure può risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da fauna selvatica:

a) vengano accertati all’interno di fondi in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o in terreni direttamente ad essi confinanti;

b) vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili;

c) vengano provocati da lepri o piccoli predatori, nonostante l’adozione di misure di prevenzione;

d) siano stati arrecati da ungulati qualora nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia nei tre anni precedenti il danno sia stato abbattuto complessivamente più dell’85 per cento degli ungulati previsti dal piano di abbattimento, e nel contempo sia stato accertato dall'autorità provinciale competente un danno consistente;

e) siano stati arrecati dalla specie Sus scrofa (cinghiale).”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, “Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca”)

(1) La lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituita:

“k) “adeguate al sito” si intendono le specie acquatiche autoctone e quelle specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, inserite in modo stabile negli ecosistemi locali ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge, che ne stabilisce anche le relative misure minime e i periodi di divieto di prelievo. L’elenco comprende anche i crostacei autoctoni dell’ordine dei Decapodi e le cozze di acqua dolce autoctone dell’ordine Unionoida;”

(2) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

“1. L’Ufficio effettua, a tutela del patrimonio ittico e della composizione in specie autoctone e di quelle specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ricerche e monitoraggi, anche tramite cattura.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

“2. L’Ufficio può autorizzare anche terzi all’esercizio delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”

(4) Nel comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo la parola: “privata” sono inserite le parole: “, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di accesso al fondo altrui.”

(5) Nel comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo le parole: “reimmetterli nelle acque da pesca” sono inserite le parole: “, ad eccezione delle specie esotiche invasive.”

(6) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

“1. La sorveglianza del rispetto delle disposizioni compete al Corpo forestale provinciale. Le funzioni di vigilanza, comprese le eventuali misurazioni del deflusso minimo vitale, spettano alle e ai dipendenti dell’Ufficio in possesso dei requisiti amministrativi e di polizia giudiziaria di guardia giurata particolare, all’uopo incaricati con le modalità di cui al comma 2, nonché alle e ai guardiapesca con competenze di polizia amministrativa.”

TITOLO III
APPALTI E VIABILITÀ

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)

(1) La rubrica dell’articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: “Istituzione dell’Agenzia per i contratti pubblici – ACP”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, le parole: “Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle parole: “Agenzia per i contratti pubblici – ACP”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, “Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito:

“Art. 1 (Classificazione delle strade rurali)

1. Tutte le strade non classificate come “statali”, "provinciali", "comunali" o di "bonifica", ai sensi della normativa provinciale sulla classificazione delle strade, sono considerate strade rurali a uso pubblico, se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e sono destinate a pubblico transito. La ripartizione provinciale competente in materia di foreste istituisce un apposito elenco delle strade rurali, che aggiorna su richiesta dei comuni.

2. Le strade rurali non destinate a uso pubblico sono considerate strade di accesso alle aziende agricole a uso privato.”

(2) Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è inserito il seguente periodo: “Possono essere altresì allacciate altre abitazioni se la strada rurale attraversa prevalentemente fondi a utilizzo agro-forestale.”

(3) L’articolo 4 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito:

“Art. 4 (Oneri di manutenzione per le strade rurali)

1. Il comune territorialmente competente provvede alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali.

2. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali.”

(4) L’articolo 6 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito:

“Art. 6 (Oneri per la manutenzione delle strade rurali)

1. Le spese per la manutenzione delle strade rurali comprendono gli oneri per la manutenzione ordinaria e quelli per la manutenzione straordinaria.

2. La manutenzione ordinaria comprende in particolare il regolare deflusso delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaiamento e l'eliminazione di buche causate dal gelo e dal deflusso delle acque, la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti nonché lo sgombero della neve.

3. Si considerano interventi di manutenzione straordinaria quelli da eseguire a causa di danni dovuti a eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di limitazione della normale percorribilità.”

(5) Gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, sono abrogati.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire:

  1. le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni e i connessi compiti degli enti gestori nonché le modalità di coordinamento della Provincia;
  2. le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché le caratteristiche delle strutture e dei servizi lungo le piste e gli itinerari;
  3. l’inserimento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché delle strutture connesse negli appositi strumenti di pianificazione provinciali e comunali;
  4. ulteriori disposizioni consequenziali all’attuazione del presente comma.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

TITOLO IV
SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA, EDILIZIA ABITATIVA E IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché norme in ambito sanitario”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, le parole: “sei anni” sono sostituite dalle parole: “cinque anni”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”)

(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la parola: “contributi” è sostituita dalle parole: “incentivi economici”.

(2) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, la parola: “contributi” è sostituita dalle parole: “incentivi economici”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 4-bis dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-ter Nel primo decennio di durata del vincolo sociale, l’usufruttario che è al contempo anche beneficiario dell’agevolazione, può acquistare, previa autorizzazione del Direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, la nuda proprietà dell’alloggio oggetto di agevolazione, diventando pieno proprietario.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n.10, “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) L’articolo 5-sexies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5-sexies (Macellazione per il consumo domestico privato)

1. Al fine di mantenere metodi e consumi tradizionali è consentita, presso le aziende agricole, la macellazione per autoconsumo delle specie di cui al comma 6. Presupposto è che la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non richieda interventi specifici. È vietata la cessione a terzi delle carni e degli ulteriori prodotti ottenuti dalla macellazione nonché la loro successiva trasformazione al di fuori della stessa azienda agricola.

2. L’operatore agricolo è in ogni caso tenuto al rispetto delle disposizioni previste in materia di identificazione e registrazione degli animali.

3. Durante la macellazione devono essere rispettate le disposizioni vigenti per il benessere animale. La persona che esegue lo stordimento e il dissanguamento deve dimostrare di avere una specifica formazione o un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle macellazioni per autoconsumo. Le macellazioni rituali sono eseguite presso i macelli autorizzati.

4. Le macellazioni per autoconsumo devono essere comunicate al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria almeno tre giorni prima della data della macellazione, in modo da consentire controlli a campione in relazione alla salute degli animali, al benessere animale, all’igiene della macellazione e al corretto smaltimento dei sottoprodotti.

5. Fermi restando i limiti previsti dal comma 6, ogni azienda agricola può macellare per autoconsumo un numero di animali corrispondente al massimo a un’unità bovina adulta (UBA) all’anno. Tale numero può essere aumentato fino a un massimo complessivo di 1,2 UBA/anno, su autorizzazione del veterinario ufficiale competente.

6. La macellazione per autoconsumo è ammessa esclusivamente per le seguenti specie animali e con il limite massimo annuo rispettivamente indicato:

a) ovini e caprini: massimo cinque animali di peso vivo superiore a 15 kg (0,1 UBA/animale); massimo dieci agnelli/capretti di peso vivo inferiore a 15 kg (0,05 UBA/animale);

b) suidi: massimo quattro animali (0,2 UBA/animale);

c) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata: massimo 50 capi senza preventiva comunicazione al veterinario ufficiale competente (0,005 UBA/animale);

d) bovini: massimo un bovino di età superiore a otto mesi (1 UBA/animale) oppure due vitelli di età inferiore a otto mesi (0,5 UBA/animale). La macellazione domiciliare di bovini di età superiore a un anno deve essere autorizzata dal veterinario ufficiale competente.

7. Nel caso di eventi non prevedibili che richiedono l’abbattimento immediato dell’animale (quali per esempio fratture, lesioni acute, traumi, ecc.), il veterinario ufficiale, previamente contattato dal proprietario che intende destinare le carni all’autoconsumo, può autorizzare la macellazione domiciliare anche in deroga ai limiti fissati dai commi precedenti.

8. Per le macellazioni per autoconsumo non trovano applicazione le disposizioni che prescrivono prove diagnostiche per animali e prodotti di origine animale destinati all’immissione in commercio. Resta fermo che l’operatore può richiedere, a propri costi, al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria l’esecuzione dell’ispezione post mortem delle carni e/o l’esecuzione di prove diagnostiche.

9. L’imprenditore agricolo deve trasportare i residui della macellazione e i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento. Per tale trasporto non sono richieste ulteriori autorizzazioni, a condizione che si effettui in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, unionali o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 2.600,00 euro.

12. La vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni del presente articolo compete al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.”

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 25 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto all’articolo 2, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 26 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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