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b) Decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2023, n. 151)
Modifica del regolamento sulle nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici

1)
Pubblicato nel B.U. 22 giugno 2023, n. 25.

Art. 1

(1) La lettera c) del paragrafo 15 del capitolo V dell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 9 settembre 2011, n. 35, è così sostituita:

c) Cinematica con correzioni in realtime

1. Le registrazioni dei dati satellitari di tutte le stazioni e dei singoli punti in formato RINEX. Coloro che eseguono le misure utilizzando le correzioni del servizio in tempo reale provinciale (STPOS) non hanno l’obbligo di allegare i file RINEX, ma devono indicare l’identificativo utente (USER ID).

2. Il file delle elaborazioni generato dal proprio software, che per ogni singolo punto rilevato deve indicare:

2.1. il nome del punto (deve coincidere con quello indicato nel file Pregeo; in caso contrario la relativa corrispondenza deve essere indicata a parte);

2.2. le coordinate (UTM fuso 32, Est, Nord);

2.3. la precisione ottenuta;

2.4. la data e l’ora della misura.

Art. 2

(1) Nell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 9 settembre 2011, n. 35, nel punto 3 delle “Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento” il periodo: “Gli uffici del Catasto in sede di approvazione del frazionamento cancelleranno la sigla N1, N2, ecc. con un tratto rosso e riporteranno accanto sempre in rosso il numero o denominatore definitivo.” è sostituito dai seguenti periodi: “Gli uffici del Catasto, in sede di approvazione del frazionamento, indicheranno la corrispondenza tra le sigle N1, N2, ecc. e il numero o denominatore definitivo. La conformità dell’estratto mappa è verificata e attestata dagli uffici del Catasto solo per le particelle oggetto del frazionamento. Le particelle confinanti o circostanti sono riportate solo a livello indicativo.”.

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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