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m) Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 111)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”

1)
Pubblicata nel supplemento 2 al B.U. 22 giugno 2023, n. 25.

Art. 1

(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituite:

“a) “lotto funzionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

b) “lotto prestazionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

c) “lotto quantitativo”: uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, adeguato alla capacità economico-finanziaria delle piccole e medie imprese.”

Art. 2

(1) Nel comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, il numero: “20” è sostituito dal numero: “6”.

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“2. Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal/dalla responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“5. Il nominativo del/della RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.”

(4) Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Ferma restando l’unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP.”

(5) Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Il/La RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.”

(6) Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 7-bis, 7-ter e 7-quater:

“7-bis. Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al/alla RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’uno per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del/della RUP di incarichi di assistenza al medesimo/alla medesima.

7-ter. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore/direttrice dei lavori o collaudatore/collaudatrice allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

7-quater. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un/una RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.”

Art. 4

(1) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e dopo le parole: “aggiornamenti annuali” sono aggiunte le parole: “, nel rispetto dei documenti programmatori”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.”

(3) Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “a 100.000 euro” sono sostituite dalle parole: “alla soglia prevista dall’articolo 26, comma 1, lettera a),”.

(4) Nel comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e le parole: “a 40.000 euro” sono sostituite dalle parole: “alla soglia prevista dall’articolo 26, comma 1, lettera b)”.

(5) Nel comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e le parole: “provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali” sono sostituite dalle parole: “funge contemporaneamente da interfaccia con le piattaforme di approvvigionamento digitale e con le banche dati previste a livello nazionale”.

(6) Nel comma 8 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale”.

Art. 5

(1) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica” sono sostituite dalle parole: “può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro” sono soppresse.

Art. 6

(1) Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “d’importo inferiore a 500.000 euro,” sono soppresse.

Art. 7

(1) Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituite:

“a) affidamento diretto degli anzidetti servizi, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

b) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento degli anzidetti servizi, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26.”

Art. 8

(1) Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è soppresso.

Art. 9

(1) Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: “delle relative circostanze” sono inserite le parole: “, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nonché nel rispetto dei principi generali in materia di appalti”.

(2) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.”.

(3) Nel primo periodo del comma 7 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: “appaltanti individuano” sono inserite le parole: “, ove possibile,” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “tre”.

Art. 10

(1) L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)

1. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

c) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;

e) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

2. Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

4. È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate.

5. Quando per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie. La Giunta provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l’individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

6. Nelle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono prevedere, negli atti di gara, l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore/dalla direttrice dei lavori e per i servizi e le forniture dal/dalla RUP o dal direttore/dalla direttrice dell’esecuzione, se nominato/nominata. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. La Giunta provinciale approva i criteri di attuazione per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo, nei quali definisce i criteri per la limitazione dei subaffidamenti e dell’ulteriore subappalto dei subaffidamenti.”

Art. 11

(1) Nel quarto periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “l’applicazione delle relative sanzioni” sono sostituite dalle parole: “le conseguenze di cui sopra”.

(2) Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’operatore economico o conseguenti all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.”.

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Fermo restando l’indicazione nei bandi e negli inviti del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, viene richiesto al solo aggiudicatario di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, nonché per i contratti di lavori e servizi i costi della manodopera. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verifica il contratto collettivo indicato nonché i costi della manodopera.”

(4) Il comma 9 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“9. Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza.”

(5) Il comma 10 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”

(6) Nel comma 11 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10” sono sostituite dalle parole: “fatto salvo quanto previsto al comma 10”.

Art. 12

(1) L’articolo 28 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“Art. 28 (Suddivisione in lotti)

1. Per garantire l’effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

2. Le stazioni appaltanti motivano, nei documenti di gara o nella decisione di contrarre, la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

3. Nel medesimo documento le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1. È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti.

4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e, ove necessario, in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l’avviso di indizione della gara contengono l’indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.”

Art. 13

(1) L’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari.

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;

b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o

c) servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

3. L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

4. Sono aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché relativi ad altri servizi specifici di cui al capo X, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;

b) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dalla normativa vigente, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

c) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

d) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

e) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;

f) gli affidamenti di appalto integrato;

g) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale:

a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;

b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all’articolo 35;

c) della qualità della formazione degli operatori.
Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto delle norme della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:

a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o

b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

7. I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

8. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

9. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

10. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell’offerta economica.”

Art. 14

(1) Nel comma 5 dell’articolo 34 della legge provinciale 7 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “liberi professionisti” sono sostituite dalle parole: “professionisti esterni”

Art. 15

(1) Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2. Nel caso di forniture di derrate alimentari, al fine della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale emana direttive per l’introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti a chilometro zero o da filiera corta, allo scopo di dare priorità alle vie di trasporto più brevi ed alle minori emissioni di CO2.”

Art. 16

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

“1-bis. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 26, comma 1.

1-ter. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile, previa adeguata motivazione, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.”

Art. 17

(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4;”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronunciarsi sulle misure cautelari, con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

4. I termini dilatori previsti dai commi 1 e 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.”

Art. 18

(1) L’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della normativa in materia di appalti, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione della normativa in materia di appalti.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie di rilevanza europea;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 1, lettere b) e c), e ai commi 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.

8. Il contratto è sempre modificabile, in osservanza del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va presentata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il/La RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga a un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

11. In casi eccezionali in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal/dalla RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del/della RUP.

13. Un avviso dell’intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la pubblicità avviene in ambito nazionale.”

Art. 19

(1) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:

“f) sia stata redatta la documentazione antincendio per la parte consegnata ai sensi della normativa provinciale vigente.”

Art. 20

(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, il numero: “40.000” è sostituito dal numero: “140.000”.

Art. 21  (Disposizioni ulteriori)

(1) Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è sostituito, ovunque ricorra, dal termine: “RUP”. Nella sostituzione del termine si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

Art. 22  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 2 dell’articolo 3, l’articolo 4, i commi 2 e 5 dell’articolo 8, i commi 1 e 2 dell’articolo 15, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17, i commi 7 e 8 dell’articolo 18, gli articoli 22 e 23, il comma 1 dell’articolo 27, l’articolo 37, il comma 2 dell’articolo 41, il comma 3-ter dell’articolo 49 e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;
  2. i commi 26, 27, 28, 29 e 30 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 23  (Disposizione finanziaria)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 24  (ntrata in vigore ed efficacia)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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