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h) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 101)
Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi

1)
Pubblicata nel  supplemento 6 al B.U. 15 giugno 2023, n. 24.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

(1) La presente legge disciplina l’individuazione di Zone pascolive protette, nonché la connessa adozione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo, alla cattura o all’uccisione di esemplari appartenenti alla specie del Canis lupus ai sensi della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, e l’adozione di misure di prevenzione del rischio derivante dai medesimi.

Art. 2 (Zone pascolive protette)

(1) Per la tutela dei compendi malghivi, in particolare per la loro gestione sostenibile nell’interesse pubblico e per la connessa esigenza di salvaguardia della biodiversità, nonché per la loro conservazione e cura come elemento essenziale del panorama culturale, economico e ricreativo, il direttore della Ripartizione foreste determina per ogni singola zona pascoliva risultante dalla rispettiva scheda malga, sulla base dei criteri definiti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 2, se è da considerarsi una zona pascoliva protetta.

(2) Con regolamento di esecuzione sono individuati i criteri per l’istituzione delle Zone pascolive protette. In particolare, il regolamento prevede che all’istituzione delle Zone pascolive protette si addivenga in riferimento ai compendi malghivi nei quali sia impossibile provvedere a misure di protezione delle greggi e delle mandrie diverse da quelle di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, da eventi di predazione, non risultando ragionevolmente possibile la predisposizione di adeguate recinzioni, l’utilizzazione di cani da guardia e la presenza continua di pastori accompagnati da cani pastore.

Art. 3 (Autorizzazioni)

(1) Le autorizzazioni del Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica (direttiva Habitat), nonché dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, con riferimento agli esemplari della specie Canis lupus, sono rilasciate, ove gli obiettivi delle Zone pascolive protette di cui all’articolo 2 siano messi a rischio da episodi di predazione del bestiame, alle seguenti condizioni:

  1. per la valutazione del criterio relativo all’impatto sulla popolazione della specie interessata, ossia lo stato di conservazione favorevole, si prende in considerazione la relazione nazionale ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ovvero la versione attuale del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, a seconda di quale sia il documento elaborato sulla base dei dati più aggiornati, o comunque il più recente;
  2. gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono da considerarsi minacciati in particolare da gravi danni all’allevamento di bestiame se, a causa di lupi nella loro area di distribuzione:
    1. almeno 25 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di quattro mesi;
    2. almeno 15 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di un mese;
    3. almeno 8 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di quattro mesi, qualora già precedentemente si fossero verificati danni cagionati da lupi;
    4. in mandrie di bovini, equini o camelidi sudamericani, almeno due capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di quattro mesi.
  3. che non sussista altra soluzione valida, con particolare riferimento all’adozione di misure di prevenzione. 2)

(2) Le autorizzazioni del Presidente della Provincia di cui al presente articolo sono rilasciate anche nei casi in cui, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, gli obiettivi delle Zone pascolive protette di cui all’articolo 1 siano evidentemente messi a rischio da gravi episodi di predazione del bestiame.

(3) Le autorizzazioni finalizzate a prevenire ulteriori danni al bestiame hanno una durata limitata ad un massimo di 60 giorni e sono circoscritte a un’area di prelievo adeguata, che include le Zone pascolive protette alla cui tutela sono rivolte.

(4) Se i danni non possono essere attribuiti a un lupo specifico, e se, sulla base della distribuzione spazio-temporale degli episodi di predazione, si può presumere che tutti gli animali di bestiame predati siano stati uccisi o feriti da uno stesso lupo o dai medesimi esemplari di lupo, i pareri tecnici di cui all’articolo 4 e la conseguente autorizzazione sono riferiti agli esemplari cui, con ragionevole probabilità scientifica, siano attribuibili gli episodi di predazione. 3)

2)
La lettera c) dell’art. 3, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 7, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
3)
L’art. 3, comma 4, è stato così modificato dall’art. 7, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 4 (Pareri tecnici e procedura d’urgenza)

(1) Prima di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 3, sono acquisiti i pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell’Osservatorio faunistico della Provincia in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, nonché in riferimento alla determinazione del numero esatto delle predazioni effettuata dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).

(2) In caso di urgenza, in particolare a causa della prevedibilità di ulteriori danni e al fine di mantenere il collegamento temporale con gli eventi di predazione, il Presidente della Provincia, con adeguata motivazione, segnala la sussistenza delle ragioni di urgenza nella richiesta dei pareri di cui al comma 1. In tali circostanze, e sempre che la richiesta di parere abbia prefigurato espressamente tale possibilità, il Presidente della Provincia può adottare la propria autorizzazione anche sulla base di uno solo dei due pareri, decorsi 15 giorni dalla richiesta dei pareri medesimi. 4)

4)
L’art. 4, comma 2, è stato così modificato dall’art. 7, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 5 (Contenuto del provvedimento autorizzatorio)

(1) Le autorizzazioni del Presidente della Provincia di cui all’articolo 3 devono contenere espressamente:

  1. l’indicazione dello stato di conservazione soddisfacente della specie e del documento sulla cui base è possibile ritenere sussistente tale circostanza;
  2. l’indicazione delle misure in deroga autorizzate, con l’espressa indicazione del motivo di assenza di altra soluzione valida; 5)
  3. le ragioni per le quali le misure disposte non incidono sullo stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus;
  4. l’indicazione della natura del rischio di pregiudizio agli obiettivi di tutela delle Zone pascolive protette di cui all’articolo 2 e degli eventi che conducono a ritenere sussistente il medesimo;
  5. la motivazione tecnica che consente di attribuire a un singolo lupo gli eventi di predazione considerati, anche sulla base del criterio presuntivo di cui all’articolo 3, comma 4;
  6. l’indicazione delle modalità individuate per dare esecuzione alle misure autorizzate;
  7. la motivazione per la quale si ricorre, eventualmente ed eccezionalmente, a mezzi non selettivi, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le ragioni per le quali tali mezzi non pregiudicano lo stato di conservazione soddisfacente della specie e rappresentano l’unica soluzione valida nel caso concreto;
  8. l’indicazione del periodo e dell’area in cui possono essere portate ad esecuzione le misure previste ovvero i mezzi non selettivi che siano stati eventualmente autorizzati;
  9. in caso di urgenza, le motivazioni che la sostengono;
  10. in presenza di pareri tecnici discordanti, nei casi di cui all’articolo 4, la specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritiene di disattendere le valutazioni tecniche di uno dei due pareri. 6)
5)
La lettera b) dell’art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 4, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
6)
La lettera j) dell’art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 7, comma 5, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 6 (Misure dissuasive)

(1) Nell’interesse degli obiettivi di cui all’articolo 2, i lupi che si trovano nel raggio di 200 metri da edifici, stalle e pascoli utilizzati dall’uomo possono essere allontanati in qualsiasi momento dal proprietario del terreno, dall’allevatore, nonché dagli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale, dagli agenti venatori e dalle persone abilitate all’esercizio della caccia, mediante segnali ottici e acustici allo scopo di ottenerne un condizionamento dissuasivo. In caso di insuccesso, gli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale, gli agenti venatori e le persone abilitate alla caccia possono sparare con un’arma lunga un colpo di avvertimento o con lo scopo di spaventare l’animale.

Art. 7 (Obblighi di denuncia e controllo)

(1) Ogni azione dissuasiva e ogni rimozione di lupo effettuate ai sensi della presente legge devono essere immediatamente segnalate per telefono e per iscritto agli organi da stabilire con regolamento di esecuzione.

(2) La verifica dell’osservanza delle disposizioni della presente legge viene effettuata dalla Giunta provinciale.

(3) Ai fini della conservazione delle prove e del controllo, i lupi abbattuti devono essere messi a disposizione della Giunta provinciale o dell’autorità da essa designata entro 24 ore dalla comunicazione effettuata ai sensi del comma 1.

Art. 8 (Monitoraggio)

(1) L’Amministrazione provinciale svolge le attività di monitoraggio del lupo con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 9 (Obblighi di comunicazione allo Stato)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano assicura l’invio allo Stato delle informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione europea relativi agli interventi derogatori di cui all’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. In particolare, l’Amministrazione provinciale, in occasione di ciascuna adozione di provvedimenti autorizzatori presidenziali di cui all’articolo 3, provvede con immediatezza alla trasmissione allo Stato di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

  1. l’oggetto specifico della deroga, comprensivo dei dati sugli esemplari prelevati, catturati o uccisi;
  2. il motivo della deroga, compresa la natura del rischio;
  3. le potenziali soluzioni alternative non accolte;
  4. i dati scientifici utilizzati;
  5. i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati e i motivi della loro autorizzazione;
  6. le circostanze di tempo e di luogo delle deroghe;
  7. l’autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono state soddisfatte e a decidere i mezzi, le strutture e i metodi utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
  8. le misure di controllo attuate e i risultati ottenuti o comunque attesi.

Art. 10 (Piano di gestione)

(1) Sulla base della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, la Provincia autonoma di Bolzano, preferibilmente insieme ad altre regioni che condividono la stessa popolazione di lupo, può elaborare un piano di gestione del lupo in attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e sottoporlo alla Commissione UE per la valutazione ed eventuale approvazione.

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2023, in 20.000,00 euro per l’anno 2024 e in 20.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 

 

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