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Delibera 30 maggio 2023, n. 455
Statuto della "Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie"

Allegato A

Statuto della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

PARTE I
Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

Art. 1
Istituzione e funzioni

1. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con sede a Bolzano. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti del presente Statuto.

2. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie si articola in:

a) scuola superiore “Claudiana”, competente per la formazione di base e specialistica e per l’aggiornamento continuo nelle professioni sanitarie nonché per la ricerca applicata e il miglioramento della qualità in ambito sanitario, di seguito Claudiana, e

b) il Centro di formazione specifica in medicina generale, di seguito denominato Istituto.

3. La Claudiana è responsabile per la formazione delle professioni sanitarie afferenti alle seguenti 4 classi di laurea: infermieristica e ostetrica, tecnico-sanitaria, della riabilitazione e infine, della prevenzione. Ha inoltre competenza nella formazione in psicoterapia. Nell’ambito delle proprie competenze, è impegnata nella ricerca attraverso l’unità organizzativa “Claudiana Research” e collabora con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e con enti pubblici e privati negli ambiti della ricerca, della sicurezza del paziente e dello sviluppo della qualità.

4. All’Istituto competono la gestione della didattica e delle attività connesse con la formazione specifica in medicina generale, nonché la medicina di famiglia, la prevenzione e la ricerca.

5. Si accede all’offerta formativa previo superamento degli esami di ammissione previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché in seguito alla verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

6. La Scuola provinciale superiore di Sanità - Polo universitario delle Professioni sanitarie promuove l’offerta formativa e l’attività di ricerca di tutte le sue strutture svolgendo attività di orientamento e di informazione verso terzi.

7. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie può espletare ulteriori mandati formativi conferiti dalla Giunta Provinciale.

8. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie è sede didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (LM-41) e svolge le relative attività organizzative.

Art. 2
Organi della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

1. Gli organi della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie vengono nominati dalla Giunta provinciale e sono:

a) il Consiglio d’amministrazione;

b) il/la Presidente del Consiglio d’amministrazione;

c) l’Organo di controllo.

2. Gli organi della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie restano in carica tre anni. Le relative nomine sono rinnovabili.

3. Trovano applicazione le disposizioni provinciali sul trattamento economico degli organi.

Art. 3
Consiglio d’amministrazione

1. Il Consiglio d’amministrazione è composto da:

a) il/la Presidente del Consiglio della Claudiana;

b) il/la Presidente del Consiglio dell’Istituto;

c) un’esperta esterna o un esperto esterno in materie giuridiche o economiche.

2. Il /La Presidente del Consiglio d’amministrazione coincide con la figura del/della Presidente della Claudiana.

Art. 4
Attribuzioni del Consiglio d’amministrazione

1. Il Consiglio d’amministrazione:

a) delibera la struttura organizzativa della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie su proposta concorde del Consiglio della Claudiana e del Consiglio dell’Istituto;

b) adotta il budget economico e degli investimenti, le variazioni di budget e il bilancio d’esercizio;

c) approva le piante organiche del personale della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

d) approva il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

e) delibera gli atti di disposizione del patrimonio;

f) autorizza la stipulazione di contratti e di convenzioni con università e altri enti e istituzioni pubbliche o private;

g) conferisce deleghe al Direttore/alla Direttrice della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie e delibera le anticipazioni di liquidità;

h) delibera proposte di modifica dello Statuto su proposta e con il parere vincolante del Consiglio della Claudiana e del Consiglio dell’Istituto;

i) delibera su ogni altra questione di interesse della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie non demandata dal presente Statuto ad altri organi.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e h) del comma 1 sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 5
Il/La Presidente del Consiglio d’amministrazione

1. Il/La Presidente del Consiglio d’amministrazione è il/la legale rappresentante della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie. Egli/Ella:

a) convoca il Consiglio d’amministrazione e ne presiede le sedute;

b) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti nelle attribuzioni del Consiglio d’amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella seduta successiva;

c) decide in merito al rinvio o all'annullamento di decisioni di altri organi, qualora esse non siano conformi alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione.

Art. 6
Il Direttore/La Direttrice della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

1. Il Consiglio d’amministrazione nomina per un periodo di quattro anni il Direttore o la Direttrice della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie in seguito ad una selezione pubblica ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti sul personale dirigente dell’amministrazione provinciale. La sua nomina è rinnovabile.

2. Il Direttore/La Direttrice:

a) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e del personale della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

b) esercita l'attività di direzione e di indirizzo degli uffici e dei servizi della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi;

c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione, del Consiglio della Claudiana e del Consiglio dell’Istituto;

d) approva e stipula i contratti di importo non superiore a euro 40.000,00;

e) agisce in base ad apposite deleghe da parte del Consiglio d’amministrazione;

f) con preventiva autorizzazione da parte del Consiglio d’amministrazione stipula contratti di importo superiore a euro 40.000,00;

g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, del Consiglio della Claudiana e del Consiglio dell’Istituto;

h) propone al Consiglio d’amministrazione la struttura organizzativa della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, evidenziando le necessità della pianta organica;

i) adotta i provvedimenti per l'organizzazione dei servizi e dirige gli uffici comuni di supporto;

j) relaziona annualmente al Consiglio d’amministrazione sulle attività della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

k) relaziona annualmente al Consiglio della Claudiana e al Consiglio dell’Istituto sulle attività della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

l) designa un funzionario/una funzionaria che lo/la rappresenti in caso di assenza o impedimento.

Art. 7
Organo di controllo

1. L’Organo di controllo, nominato dalla Giunta provinciale, è composto da tre membri, di cui due scelti tra il personale provinciale e un membro esterno, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

2. All’Organo di controllo spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale.

3. L’Organo di controllo:

a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

b) verifica periodicamente la situazione di cassa e la correttezza della tenuta delle scritture contabili;

c) redige una relazione sul budget economico e degli investimenti, sulle variazioni di budget e sul bilancio d’esercizio della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, con la quale ne attesta la regolarità contabile.

4. L’Organo di controllo resta in carica per tre esercizi finanziari a partire dalla nomina e fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’ultimo esercizio del proprio mandato. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

Art. 8
Collaboratori e collaboratrici della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

1. Per l'espletamento delle attività, la Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie dispone del personale tecnico e amministrativo necessario, secondo la pianta organica approvata dal suo Consiglio d’amministrazione. Il personale viene assunto e amministrato dalla Ripartizione provinciale Personale. Il contingente dei collaboratori e delle collaboratrici della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie è fissato dalla Giunta provinciale, entro i limiti della disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio gestionale della Provincia.

2. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie può incaricare docenti e stipulare convenzioni con le Università per la messa a disposizione del personale docente. I contratti, anche a tempo determinato, del personale docente, da scegliersi fra professori universitari/ professoresse universitarie, esperti/esperte di alta qualificazione scientifica o professionisti/professioniste con comprovata e riconosciuta competenza, sono stipulati dal Direttore/dalla Direttrice della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie in applicazione del relativo Regolamento, approvato dal Consiglio d’amministrazione. Il trattamento economico del personale docente è stabilito sulla base del relativo regolamento, approvato dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 9
Programmazione economica, contabilità e bilancio di esercizio della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

1. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma annuale e il budget economico e degli investimenti.

2. Il budget economico e degli investimenti esprime le scelte definite nel programma annuale.

3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

4. Il budget economico e degli investimenti deve essere deliberato e trasmesso alla Giunta provinciale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. Il bilancio d’esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale dell'ente nel periodo di riferimento.

6. Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dal rendiconto finanziario e dalla relazione annuale sullo stato di attuazione dell'incarico formativo di cui agli articoli 15 e 21.

7. In materia di contabilità la Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie adotta la contabilità civilistica ai sensi del Codice civile e segue le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dell’Organismo italiano di contabilità.

8. Il bilancio d’esercizio deve essere deliberato e trasmesso alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 10
Entrate

1. Le entrate della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie sono costituite:

a) dalle assegnazioni della Provincia ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche;

b) da ogni altra assegnazione da parte di enti e organismi pubblici e privati;

c) dai proventi che derivano dalle attività riguardanti la gestione e le finalità della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, inclusi quelli per la prestazione di servizi a favore di terzi.

Art. 11
Patrimonio

1. Il patrimonio della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie si distingue, ai sensi del Codice civile, in beni immobili e beni mobili.

2. I beni immobili rimangono di proprietà della Provincia. Le spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre le spese per la manutenzione ordinaria, l'affitto di locali per esigenze legate alla Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie e tutte le spese accessorie sono a carico della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie.

3. La proprietà dei beni mobili acquistati dall'Amministrazione provinciale per la Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie viene trasferita a titolo gratuito alla Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, salvo i beni storici e culturali, e i beni vengono amministrati ed inventariati dalla stessa. L'inventariazione avviene secondo le modalità previste dalle norme provinciali vigenti.

4. I beni immobili e i beni mobili sono presi in consegna dal Direttore/dalla Direttrice della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie. Per l’amministrazione e la custodia del patrimonio si applicano le norme provinciali vigenti.

Art. 12
Servizio di cassa

1. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie dispone di un proprio servizio di cassa, autonomo rispetto al servizio di tesoreria della Provincia.

2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il servizio di cassa della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie è affidato di norma allo stesso istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia, oppure a un altro istituto di credito alle stesse condizioni o più vantaggiose.

Art. 13
Pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni

1. I regolamenti e le deliberazioni della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, aventi rilevanza esterna, sono pubblicati nell’albo online della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie.

Art. 14
Soppressione della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie

1. In caso di soppressione della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie, per qualsiasi motivo, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

PARTE II
Claudiana

Art. 15
Compiti e indirizzo della Claudiana

1. La Claudiana provvede alla formazione di base e specialistica delle professioni sanitarie e all'aggiornamento professionale continuo, includendo anche l'attuazione di iniziative formative su incarico di terzi; promuove l'attività scientifica e la ricerca nel proprio ambito nonché lo svolgimento di progetti e lo sviluppo della qualità.

2. La Claudiana realizza l'incarico formativo in ambito sanitario, conferito dalla Giunta provinciale, sulla base della rilevazione del fabbisogno e sentito il Consiglio della Claudiana, al quale spetta il diritto di formulare proposte per nuove iniziative. Possono essere realizzati master e altri corsi di specializzazione rispondenti alle esigenze del mercato.

3. La formazione triennale è tenuta nelle lingue italiana e tedesca oppure in modalità plurilingue e internazionale, per cui al fine di promuovere lo sviluppo di scienza e formazione si intende incentivare anche la collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali e favorire la mobilità degli studenti e delle studentesse.

Art. 16
Organi della Claudiana

1. Gli organi della Claudiana vengono nominati dalla Giunta provinciale e sono:

a) il Consiglio della Claudiana;

b) il/la Presidente del Consiglio della Claudiana;

c) il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica della Claudiana.

2. Gli organi della Claudiana restano in carica tre anni. Le relative nomine sono rinnovabili.

3. Die Besoldung der Organe erfolgt nach den einschlägigen Landesbestimmungen.

Art. 17
Consiglio della Claudiana

1. Il Consiglio della Claudiana è composto da:

a) il/la Presidente;

b) il Direttore generale/la Direttrice generale dell’Azienda sanitaria o un suo delegato/una sua delegata;

c) il Direttore tecnico assistenziale/la Direttrice tecnico assistenziale dell’Azienda sanitaria o un suo delegato/una sua delegata;

d) un/una rappresentante dei responsabili dei corsi di studio, dei/delle tutor e degli incaricati/delle incaricate per la qualità;

e) un/una rappresentante degli studenti della Claudiana;

f) dal/dalla Presidente del Consiglio dell’Istituto.

2. In qualità di Vicepresidente è nominato un membro del Consiglio della Claudiana.

3. I/Le rappresentanti dei corsi di studio e degli studenti/delle studentesse sono eletti/e dai rispettivi gruppi.

4. Il Consiglio della Claudiana:

a) definisce le linee guida per l'attuazione dell'incarico formativo conferito dalla Provincia;

b) intraprende nuove iniziative ed elabora proposte relative a nuove offerte formative;

c) approva il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento della Claudiana;

d) delibera sui progetti di gestione della qualità nell’ambito della Claudiana e sulla loro realizzazione;

e) delibera su ogni altra questione di interesse della Claudiana non demandata dal presente Statuto ad altri organi.

Art. 18
Il/La Presidente del Consiglio della Claudiana

1. La Giunta provinciale nomina il/la Presidente del Consiglio della Claudiana su proposta del Consiglio della Claudiana. Egli/Ella:

a) convoca il Consiglio della Claudiana e ne presiede le sedute;

b) è componente del Consiglio d’amministrazione della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

c) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti nelle attribuzioni del Consiglio della Claudiana, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella seduta successiva;

d) decide in merito al rinvio o all'annullamento di decisioni di altri organi, qualora esse non siano conformi alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle deliberazioni del Consiglio della Claudiana.

Art. 19
Il Responsabile scientifico/La Responsabile scientifica della Claudiana

1. La Giunta provinciale nomina il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica della Claudiana su proposta del Consiglio della Claudiana da una terna di candidati dopo una selezione pubblica sulla base di requisiti stabiliti dal Consiglio della Claudiana. La sua nomina è rinnovabile.

2. Il Responsabile scientifico/La Responsabile scientifica:

a) è responsabile per la ricerca, la didattica e lo sviluppo della qualità all’interno della Claudiana;

b) tiene i contatti con le Università;

c) nomina la Commissione qualità, sentito il Consiglio della Claudiana;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio della Claudiana;

e) riferisce annualmente al Consiglio della Claudiana sulle attività rientranti nel proprio ambito di competenza;

f) coordina le attività dei consulenti scientifici e delle consulenti scientifiche dei corsi di laurea;

g) assume, se necessario, il compito di consulente scientifico/scientifica dei corsi di studio.

Art. 20
Collaboratori e collaboratrici della Claudiana

1. Ai fini della garanzia e dello sviluppo della didattica e della ricerca nell’ambito delle professioni sanitarie, può essere previsto nella pianta organica un numero minimo di collaboratori appartenenti ai profili professionali dei corsi di laurea della Claudiana. Il personale assunto è inquadrato secondo la normativa vigente per il personale dell'Amministrazione provinciale. Agli incarichi a tempo determinato eventualmente necessari per l'esecuzione di progetti si applicano le relative disposizioni provinciali.

2. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige mette inoltre a disposizione della Claudiana, stipulando un'apposita convenzione, i/le responsabili dei corsi di studio, i/le tutor, nonché ulteriore personale tecnico e amministrativo. Al personale in questione si applica la normativa vigente per il personale del Servizio sanitario provinciale in materia di stato giuridico e trattamento economico. Per ogni corso di studio può essere nominato/a un consulente scientifico o una consulente scientifica.

3. Per l'espletamento dell’attività scientifica e della didattica, la Claudiana si avvale di collaboratori scientifici e collaboratrici scientifiche nonché di docenti. A supporto dell’attività didattica e scientifica, la Claudiana si può avvalere di consulenti scientifici/scientifiche messi/e a disposizione dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige o da altri enti a carattere universitario o scientifico e di ricerca.

PARTE III
Istituto

Art. 21
Compiti e indirizzo dell’Istituto

1. All’Istituto competono la gestione della formazione specifica in medicina generale nonché le attività nel settore della salute pubblica della prevenzione e della ricerca.

Art. 22
Organi dell’Istituto

1. Gli organi dell’Istituto vengono nominati dalla Giunta provinciale e sono:

a) il Consiglio dell’Istituto;

b) il/la Presidente del Consiglio dell’Istituto;

c) il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica.

2. Gli organi dell’Istituto restano in carica tre anni. Le relative nomine sono rinnovabili.

3. Trovano applicazione le disposizioni provinciali sul trattamento economico degli organi.

Art. 23
Consiglio dell’Istituto

1. Il Consiglio dell’Istituto è composto da:

a) il/la Presidente, che è un medico di medicina generale con esperienza lavorativa, nella ricerca e nella docenza in materia di medicina generale;

b) due medici di medicina generale con esperienza lavorativa, nella ricerca e nella docenza in materia di medicina generale;

c) due medici di medicina generale con esperienza lavorativa di almeno sei anni come medico convenzionato;

d) il/la Presidente del Consiglio della Claudiana.

2. I componenti del Consiglio dell’Istituto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 vengono scelti tramite avviso pubblico. Le nomine sono rinnovabili.

3. Il Consiglio dell’Istituto:

a) implementa l’incarico formativo conferito dalla Provincia in base alle indicazioni del Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale;

b) definisce le attività di ricerca, ne stabilisce il programma e approva progetti nell’ambito delle proprie competenze;

c) approva il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento dell’Istituto;

d) delibera sui progetti di gestione della qualità e sulla loro realizzazione;

e) elabora il budget relativo alle attività dell’Istituto;

f) delibera su ogni altra questione di interesse dell’Istituto non demandata dal presente Statuto ad altri organi.

Art. 24
Il/La Presidente del Consiglio dell’Istituto

1. La Giunta provinciale nomina il/la Presidente del Consiglio dell’Istituto in seguito ad una selezione pubblica e sulla base di requisiti stabiliti dal Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale. La sua nomina è rinnovabile.

2. Il/La Presidente rappresenta il Consiglio verso l'esterno.

3. Il/La Presidente:

a) convoca il Consiglio dell’Istituto e ne presiede le sedute;

b) è componente del Consiglio d’amministrazione della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie;

c) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti nelle attribuzioni del Consiglio dell’Istituto, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella seduta successiva;

d) riferisce al Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale.

e) elabora la proposta di finanziamento delle attività dell’Istituto;

f) verifica l’andamento delle attività sulla base delle decisioni del Consiglio dell’Istituto;

g) svolge le attività delegate dal/dalla Presidente del Consiglio d’amministrazione;

h) firma i contratti di lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori dell’Istituto e gli incarichi di collaborazione esterna dell’Istituto.

Art. 25
Il Responsabile scientifico/La Responsabile scientifica dell’Istituto

1. La Giunta provinciale nomina il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica dell’Istituto su proposta del Consiglio dell’Istituto da una terna di candidati dopo una selezione pubblica sulla base di requisiti stabiliti dal Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale. La sua nomina è rinnovabile.

2. Il Responsabile scientifico/La Responsabile scientifica, che è un medico di medicina generale con esperienza lavorativa, nella ricerca e nella didattica in materia di medicina generale:

a) è responsabile per gli ambiti didattici dell’Istituto, la didattica e la ricerca;

b) partecipa alle riunioni del Consiglio dell’Istituto con voto consultivo;

c) riferisce annualmente al Consiglio dell’Istituto sulle attività rientranti nel proprio ambito di competenza;

d) collabora con il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale;

e) decide in merito al rinvio o all'annullamento di decisioni di altri organi, qualora non conformi alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle deliberazioni del Consiglio dell’Istituto.

Art. 26
Collaboratori e collaboratrici dell’Istituto

1. Per l'espletamento dell’attività scientifica e della didattica, l’Istituto dispone di collaboratori scientifici e collaboratrici scientifiche, di docenti nonché di moderatori e moderatrici i cui incarichi vengono affidati dal Presidente dell’Istituto stesso.

 

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