1. Le domande di agevolazione, redatte sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, devono essere firmate dal/dalla legale rappresentante della cooperativa e presentate allo stesso Ufficio corredate da:
a) un piano di sviluppo aziendale con orizzonte temporale di almeno tre anni, che specifichi gli obiettivi perseguiti, gli spazi di mercato che si intendono coprire, il piano finanziario e il piano degli interventi;
b) un prospetto dell'attuale situazione aziendale e finanziaria della cooperativa;
c) preventivi di spesa e/o contratti preliminari;
d) un cronoprogramma degli investimenti per spese per investimenti, la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, di durata non superiore a tre anni;
e) in caso di aumenti di capitale, copia della deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa da cui risulti l'aumento del capitale;
f) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
g) dichiarazione inerente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
h) valutazione positiva del business plan e delle competenze gestionali richieste per la sua implementazione da parte dell’autorità di revisione, nel caso di importo di spesa per investimenti pari o superiori a euro 40.000; le competenze gestionali possono essere acquisite anche con le modalità di cui all’articolo 10;
i) curriculum vitae dei dirigenti della cooperativa, con indicazione di tutti i corsi di formazione e aggiornamento frequentati.
2. L'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della cooperazione può richiedere ulteriori informazioni necessarie all'istruttoria delle domande di agevolazione.
3. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, salvo quanto previsto al comma 4.
4. Le domande di agevolazione di cui all’art. 4 comma 1, lettere a), b), c) vanno presentate all’ufficio competente, esclusivamente online attraverso il servizio messo a disposizione dall’amministrazione provinciale. Quale data di presentazione fa fede il giorno nel quale la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se ai richiedenti perviene, tramite il sistema, la relativa conferma. Quest’ultima viene recapitata tramite Pec ai richiedenti immediatamente dopo l’invio della domanda dal sistema. Se la domanda viene inviata da parte di delegati, tutte le comunicazioni verranno inviate al richiedente e anche ai delegati. L’accesso ai servizi e-government da parte dei richiedenti o loro delegati avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta di identità elettronica.
5. In caso di indisponibilità certificata del sistema di cui al comma 4, è possibile presentare domanda via PEC sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente, fermo restando l’obbligo di inserimento della domanda nel sistema non appena questo sarà riattivato.
6. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.