(1) Il comma 21.3 dell’articolo 21 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa statale: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.”
(1) Il comma 2 dell’articolo 27 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“2. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.”
(1) Il modulo B dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è sostituito dal modulo B allegato al presente decreto.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.