(1) Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:
„1. Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all’articolo 22 della legge coloro che sono in possesso almeno dell’attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.”
(2) I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati