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Delibera 23 maggio 2023, n. 443
Criteri per la concessione di aiuti per l'alpicoltura

Allegato A

Criteri per la concessione di aiuti per l’alpicoltura

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, in attuazione dell’articolo 49, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, definiscono gli interventi incentivabili per mantenere e migliorare l’alpicoltura, sia per quanto riguarda i pascoli che le infrastrutture, per la protezione dell’ambiente, l’adattamento della produzione agricola allo sviluppo del mercato e disciplinano la concessione dei relativi aiuti.

2. Gli aiuti previsti dai presenti criteri di cui all’allegato A) rispettano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni per l’esenzione e le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 3, art. 14 e art. 17 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Art. 2
Definizione

1. Le malghe sono pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, sono definiti alpeggi nel fascicolo aziendale delle imprese agricole (SIAF) e nell’apposito manuale; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno.

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono:

a) i comuni e le amministrazioni separate dei beni ed usi civici;

b) interessenze, associazioni agrarie e vicinie;

c) imprese agricole;

se iscritti nell’Anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli (APIA) e proprietari o gestore/i delle malghe.

Art. 4
Interventi incentivabili

1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:

a) costruzione, risanamento e adeguamento di edifici alpestri ad uso agricolo ed impianti, che servono al mantenimento e miglioramento funzionale dell’attività agricola e delle condizioni lavorative, quali:

1) stalla, deposito e ricovero foraggio, impianti di raccolta deiezioni animali, nonché impianti di approvvigionamento idrico per gli edifici alpestri;

2) edifici adibiti ad abitazione per il personale della malga;

3) locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli.

b) realizzazione e rinnovo di infrastrutture per una regolare gestione dell’alpeggio:

1) impianti di approvvigionamento idrico per il bestiame al pascolo;

2) strutture per il pascolo come recinti, griglie, aree chiuse di raccolta del bestiame e infrastrutture per il foraggiamento;

3) lavori di miglioramento del pascolo, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, a partire da un carico minimo di 0,6 UBA/ha per superficie di pascolo netta;

c) realizzazione di strade di accesso alle malghe e al pascolo nonché il loro generale ripristino (ampliamento, consolidamento, costruzione di scarpate; sistemazione delle acque superficiali); l’accessibilità può essere assicurata anche tramite la costruzione di teleferiche;

Art. 5
Domande

1. Le domande di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere presentate dal 1° aprile fino al 30 settembre di ogni anno. Le domande vanno redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale, e presentate all’Ufficio provinciale Economia montana. Può essere ammessa solo una domanda di aiuto per richiedente e anno.

2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa di eventi atmosferici o di adempimenti particolarmente gravosi imposti dalla pubblica amministrazione.

3. La domanda va corredata dei seguenti documenti:

a) copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente o rappresentante legale;

b) copia della autorizzazione edilizia rilasciata dal comune territorialmente competente;

c) progetto dell’opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa, redatti e firmati da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;

d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

e) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;

f) dichiarazione del richiedente in cui questi si impegna a mantenere la destinazione d’uso e a gestire i pascoli ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 per almeno 15 anni;

g) dichiarazione del beneficiario di non ricevere per lo stesso intervento altre agevolazioni da parte dell’amministrazione pubblica.

h) cronoprogramma delle spese o distinta della scadenza delle spese;

5. In caso di domanda incompleta, il/la richiedente viene sollecitato/sollecitata per iscritto a presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, i documenti o dati mancanti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è archiviata.

6. Non sono agevolabili le domande i cui costi ammessi, comprensivi delle spese tecniche siano inferiore a 10.000,00 euro.

7. L’inizio dei lavori può aver luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la non finanziabilità dell’intervento.
Questo non si applica alle domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa di eventi atmosferici o di adempimenti particolarmente gravosi imposti dalla pubblica amministrazione, in questi casi l’inizio dei lavori può aver luogo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Art. 6
Costi ammissibili

1. Possono essere concesse agevolazioni per l’alpicoltura solamente qualora

a) sia raggiunto una superficie pascolabile netta di minimo 3,0 ha.

b) sia dimostrato l’utilizzo del pascolo con un carico minimo pari ad 0,2 UBA (Unità bovina adulta) su ha di superficie pascolabile netta (ai sensi del fascicolo aziendale e della scheda malga).

2. Possono essere concesse agevolazioni ai locali per la trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli solamente qualora siano raggiunte le 3 UBA in lattazione.

3. I costi ammissibili per i progetti vengono determinati mediante disamina tecnica dei computi metrici, dei relativi costi unitari e dei costi di costruzione convenzionali, approvati annualmente dalla Provincia. I costi massimi ammissibili per progetto corrispondono a 200.000,00 €.

4. I costi ammissibili per interventi riguardanti la parte abitativa dell’edificio alpestre sono così determinati:

a) Personale necessario:

2 persone in caso di:

malghe fino a 25 UBA

3 persone in caso di:

malghe con 25 - 50 UBA oppure

malghe da latte con 11-30 vacche

4 persone in caso di:

malghe oltre 50 UBA oppure

malghe da latte con più di 31 vacche

ove per il calcolo del fabbisogno si considera la consistenza media del bestiame effettivamente pascolato negli ultimi tre anni.

b) superficie abitativa necessaria nel caso sia indispensabile la presenza permanente di personale sulle malghe:

2 persone 43 mq

3 persone 58 mq

4 persone 73 mq

5. Per determinare i costi ammissibili per le nuove costruzioni si moltiplica la superficie abitativa massima ammissibile per i costi di costruzione convenzionali di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

6. I costi ammissibili per i ricoveri del bestiame vengono determinati sulla base del 60% dei costi unitari riferiti alle unità di bestiame adulto (UBA) ricoverate, che sono fissati annualmente dalla commissione tecnica.

7. I costi ammissibili per la realizzazione e l’adeguamento di locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli ammontano al 50 per cento dei costi di costruzione convenzionali.

7. In aggiunta ai costi standard massimi ammissibili possono essere ammessi anche i costi per ulteriori lavori, quali la costruzione di muri di sostegno necessari, trasporto di materiale con elicottero, nonché lavori esterni di consolidamento, che devono essere descritti in dettaglio e documentati nel progetto ed essere direttamente correlati all’iniziativa ammessa ad aiuto. I costi ammissibili vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.

8. I costi ammissibili per lavori di risanamento degli edifici e per le fosse di raccolta del letame e liquame vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.

Art. 7
Ammontare degli aiuti

1. Per investimenti ai sensi dell’art 4, lettera a), b) e c) nelle malghe in zone soggette a vincoli naturali di singoli imprenditori agricoli può essere concesso un aiuto nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Per le malghe soggette a vincoli naturali gestite in proprietà collettiva dagli enti di diritto pubblico o privato può essere concesso, per investimenti collettivi di cui all’art 4, lettera a), b) e c) un aiuto nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili.

Art. 8
Concessione degli aiuti

1. I funzionari dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica al fine di accertare se i lavori per i quali viene richiesto l’aiuto rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine l’Ufficio si può avvalere della collaborazione delle stazioni forestali territorialmente competenti.

2. L’approvazione dei progetti e la concessione dei rispettivi aiuti avvengono con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Foreste seguendo l’ordine cronologico dell’anno di presentazione della domanda. Se con la verifica tecnica dei progetti si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza, si può prescindere dall’ordine cronologico.

3. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell’aiuto devono sussistere sia al momento della concessione che al momento della sua liquidazione.

4. Gli aiuti vengono concessi nei limiti della rispettiva disponibilità finanziaria. Esauriti i fondi messi a disposizione, in quell’esercizio finanziario non si possono più considerare altre domande.

Art. 9
Liquidazione degli aiuti

1. Dopo aver presentato la dichiarazione di inizio lavori i beneficiari possono richiedere un anticipo fino ad un massimo del 50 per cento dell’aiuto approvato.

2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell’opera ammessa ad aiuto viene eseguita con il sistema a misura, vale a dire mediante valutazione della funzionalità e consistenza dell’opera e verifica della sua rispondenza allo stato parziale o finale dei lavori, controfirmato dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata.

3. L’ammontare dell’aiuto concesso per la realizzazione dell’opera viene determinato in base ed in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata, e il relativo importo viene quindi liquidato.

4. Le spese devono essere documentate tramite fatture quietanzate, sempre che non siano state fissate sulla base di costi standard o prezzi unitari.

5. Gli stati di avanzamento finali dei lavori, debitamente firmati dai tecnici iscritti/dalle tecniche iscritte ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili equivalenti a fatture.

6. L’imposta sul valore aggiunto non è una spesa ammissibile per le aziende agricole, ma lo è per gli enti di diritto pubblico e privati senza scopo di lucro, in quanto non rimborsabile. La non detraibilità e non rimborsabilità deve essere dichiarata dal beneficiario prima della liquidazione dell’aiuto.

7. La liquidazione degli aiuti concessi agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese adottata dall’ente stesso.

8. Il direttore dei lavori deve allegare il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

9. Il funzionario incaricato/la funzionaria incaricata dell’istruttoria può, nei limiti della spesa complessivamente ammessa per l’iniziativa, riconoscere i costi relativi a varianti al progetto approvato che non alterino le finalità tecnico-economiche dell’iniziativa agevolata e che siano sostanzialmente agevolabili.

10. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili.

11. L’ufficio economia montana garantisce la pubblicazione con l’informazione sugli aiuti di stato di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 sul sito provinciale in un formato standardizzato ed entro i sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Art. 10
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Economia montana effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione dei lavori. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi su tutte le iniziative agevolate.

Art. 11
Revoca

1. Qualora venga accertata la mancata o non conforme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al progetto dell’opera ammessa ad agevolazione, l’aiuto concesso viene revocato in tutto o in parte e il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione.

Art. 12
Norma transitoria

1. Domande presentate e non ancora evase fino all’entrata in vigore della presente deliberazione, sono istruite e definite secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 del 22 novembre 2016.

 

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