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Delibera 23 maggio 2023, n. 440
Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in amministrazione diretta

Allegato A

Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in amministrazione diretta

Capo I
Ambito di applicazione

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per:

a) attività di formazione e aggiornamento professionale, trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e pubblicizzazione finalizzate ad una gestione forestale multifunzionale, in attuazione degli articoli 51,

52 e 53 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;

b) interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste, in attuazione degli articoli 20, 48 e 50 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;

c) interventi realizzabili al 100 per cento con fondi pubblici, in attuazione degli articoli da 31 a 42 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

2. I beneficiari, le spese ammissibili e le intensità di aiuto sono conformi a quanto previsto dalle specifiche misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 e dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014.

Capo II
Formazione e aggiornamento professionale nel settore forestale

Art. 2
Oggetto

1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni per attività di formazione e aggiornamento professionale, trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e pubblicizzazione finalizzate ad una gestione forestale multifunzionale.

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni per attività di formazione e aggiornamento professionale sono:

a) imprese agricole, addetti e addette agricoli e forestali, collaboratori e collaboratrici familiari di imprenditori e imprenditrici agricoli, proprietari e proprietarie di superfici forestali e loro parenti fino al secondo grado, titolari di diritto di uso;

b) imprese, addetti e addette che lavorano nel settore di prima trasformazione del legno e nella produzione di biomassa;

c) soci o dipendenti di associazioni professionali o di categoria dei settori forestale, ambientale e di prima trasformazione;

d) persone operanti in associazioni volontarie della protezione civile;

e) persone coinvolte nella gestione o utilizzazione di superfici forestali di proprietà collettiva o privata;

f) persone che frequentano corsi di formazione agricola o forestale.

Art. 4
Interventi agevolabili

1. Possono essere concesse agevolazioni per attività di formazione e aggiornamento professionale finalizzate a migliorare la competitività nel settore forestale quali:

a) corsi di formazione professionale generici in materia di gestione forestale sostenibile con particolare riguardo agli aspetti multifunzionali del bosco e dell’ecosistema;

b) corsi tecnici di formazione professionale per acquisire e migliorare le competenze e le tecniche del lavoro boschivo, di lavorazione e produzione del legname, e quelle sull’utilizzo di nuove tecnologie e macchinari (gru a cavo, verricelli ecc.), sugli assortimenti di legname, sulla commercializzazione e sulla prima trasformazione del legno;3.

c) azioni di informazione e pubblicizzazione delle prestazioni economiche, ambientali e sociali dei boschi, nonché azioni per sensibilizzare e perseguire una gestione sostenibile del territorio rurale montano;

d) azioni per migliorare la competitività nel settore forestale attraverso la costituzione di associazioni e l’approntamento di servizi, tra cui servizi di cooperazione e consulenza.

Art. 5
Presentazione della domanda

1. Per le attività previste possono essere concesse agevolazioni fino alla copertura delle spese riconosciute, se non coperte da eventuali entrate direttamente connesse all’azione.

2. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l’ideazione e progettazione dell’attività formativa, compreso il coordinamento organizzativo, nel limite del 5 per cento del costo complessivo del progetto approvato;

b) compensi del personale docente e non docente, incluse le spese di viaggio, soggiorno e diaria;

c) spese per l’affitto di locali e strutture utilizzati per l’attività formativa;

d) spese per l’acquisto e il noleggio di attrezzature e macchinari necessari all’attività formativa;

e) spese per l’elaborazione e produzione di materiali e sussidi didattici;

f) acquisto di materiale di consumo;

g) spese di realizzazione delle attività formative;

h) spese per la promozione dell’offerta formativa presso i potenziali destinatari;

i) spese generali fino ad un limite massimo del 5 per cento del costo complessivo del progetto approvato.

3. L’imposta sul valore aggiunto è ammessa se non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

4. La Ripartizione provinciale Foreste è responsabile per la gestione tecnico- amministrativa dei corsi di formazione e aggiornamento, ossia per l’informazione, l’organizzazione dei corsi, l’istruttoria delle domande, il finanziamento e la liquidazione delle agevolazioni.

Capo III
Agevolazione di interventi forestali

Art. 6
Oggetto

1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste.

2. Finalità delle agevolazioni è preservare, proteggere e gestire a lungo termine i boschi, di proprietà pubblica e privata, in tutte le loro funzioni.

Art. 7
Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono:

a) proprietari e proprietarie boschivi, vale a dire persone fisiche e persone giuridiche di diritto pubblico e privato;

b) imprenditori forestali (microimprese).

Art. 8
Interventi agevolabili

1. Possono essere concesse agevolazioni per i seguenti interventi:

a) rimboschimenti a seguito di danni dovuti a schianti da vento, neve o altre calamità naturali come incendi boschivi con piante stazionali autoctone e di provenienza garantita, nonché altri lavori forestali preliminari e complementari al suolo, interventi protettivi (protezione individuale o con piccole recinzioni) per la tutela della rinnovazione dei soprassuoli forestali contro i pericoli naturali di origine biotica e abiotica;

b) lavori consecutivi al rimboschimento come cure colturali allo scopo di assicurare l’insediamento definitivo;

c) interventi selvicolturali nei popolamenti giovani come ripuliture e sfolli, diradamenti e tagli di curazione su una superficie boscata di almeno un ettaro;

d) rimozione di legname dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale, quando la distanza di rimozione supera i 100 m da una strada forestale, nell’ambito di operazioni selvicolturali per il rafforzamento della resilienza degli ecosistemi;

e) rimozione di legname di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche, che possono presentare un rischio per l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;

f) investimenti nella meccanizzazione forestale per migliorare l’ambiente di produzione, di lavoro e di trasformazione dei prodotti forestali ed accrescere in tal modo l’efficienza e la competitività.

Art. 9
Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), possono essere presentate durante tutto l’anno, ma in ogni caso prima dell’avvio dei lavori. Le domande vanno redatte sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale e presentate alle stazioni forestali competenti o all’Ufficio provinciale Economia montana.

2. La domanda di agevolazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine progetto o attività;

c) luogo di svolgimento del progetto o dell'attività;

d) elenco delle spese ammissibili;

e) tipologia dell’agevolazione.

3. Alla domanda di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), va allegata la seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento valido;

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’impresa, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

c) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;

d) copia della delega alla presentazione della domanda, qualora si tratti di attività su superfici in comproprietà.

4. Alla domanda di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), va inoltre allegato un preventivo dettagliato delle macchine e attrezzature da acquistare, se esse figurano nell’elenco prezzi unitari della Provincia, altrimenti è necessario presentare tre differenti offerte di preventivo comparabili.

Art. 10
Istruttoria delle domande

1. Le agevolazioni per gli interventi di cui all’articolo 8 vengono erogate in forma di finanziamenti o contributi, approvati dal Direttore/dalla Direttrice di ripartizione competente.

2. Il personale incaricato del corpo forestale verifica la sussistenza dei requisiti indicati nelle domande; inoltre effettua i rilievi e redige il verbale di verifica. Il rilievo va riportato su ortofoto con delimitazione della zona di intervento. I lavori possono iniziare solo dopo l’esecuzione dei rilievi.

3. Per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), possono essere concessi finanziamenti fino a totale copertura delle spese ammesse.

4. Le spese ammesse per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) e e), sono determinate in base ai costi standard per unità di misura ai sensi dell’elenco prezzi unitari della Provincia. Il contributo massimo che può essere concesso ammonta al 100 per cento delle spese ammesse.

5. Per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), il contributo è determinato in base a un preventivo dettagliato e può ammontare fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ammesse per l’investimento.

Art. 11
Liquidazione delle agevolazioni

1. Per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il personale forestale competente rilascia, a lavori regolarmente eseguiti e completamente ultimati, il certificato di regolare esecuzione dei lavori; la liquidazione del contributo può essere disposta solo dopo il rilascio del certificato.

2. Per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), il contributo viene liquidato dietro presentazione di un’apposita domanda corredata da fatture quietanzate. Per verificare la regolare esecuzione dell’investimento agevolato vengono eseguiti annualmente dei controlli a campione su almeno il 6 per cento degli interventi agevolati.

3. Prima della liquidazione dell’agevolazione i funzionari e le funzionarie provinciali competenti esaminano la documentazione contabile e verificano la corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute e le spese ammesse del preventivo. A tal fine applicano i prezzi unitari o costi standard approvati in sede di concessione dell’agevolazione. Per la liquidazione dell’agevolazione, le spese presentate a rendiconto non devono essere superiori alle spese ammesse.

Capo IV
Compiti istituzionali dell’Amministrazione provinciale

Art. 12
Oggetto

1. Il presente capo disciplina gli interventi da eseguire in amministrazione diretta e realizzabili al 100 per cento con fondi pubblici. Tali interventi sono:

a) realizzazione e ripristino di opere di protezione in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione già interessate da movimenti franosi;

b) interventi preventivi, di risanamento e diversificazione dei soprassuoli forestali di protezione;

c) interventi protettivi per la tutela della rinnovazione contro pericoli naturali di origine biotica e abiotica;

d) interventi di ricostituzione o ripristino di aree forestali e infrastrutture danneggiate da disastri naturali, avversità meteorologiche o incendi;

e) interventi per la tutela e la manutenzione di habitat rari o caratterizzati da una particolare valenza ecologica e paesaggistica;

f) rimboschimenti a seguito di danni dovuti a investimenti di ricostituzione o rimboschimento su piccola scala delle aree forestali danneggiate da disastri naturali, avversità meteorologiche o biotiche oppure da incendi.

2. La Ripartizione provinciale Foreste è responsabile per la gestione tecnico- amministrativa e contabile dei progetti in amministrazione diretta. I lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta con fondi pubblici fino a 100 per cento. Oltre alle spese di esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato (spese di acquisto dei materiali, nolo di macchinari a caldo o freddo e spese di manodopera) possono essere riconosciute anche le spese generali e impreviste fino ad una percentuale massima del 10 per cento delle spese ammesse. Tale voce può comprendere anche le note spese di liberi professionisti e consulenti che hanno collaborato al progetto.

Capo V
Disposizioni comuni

Art. 13
Imposta sul valore aggiunto

1. L’imposta sul valore aggiunto riportata nelle contabilità finali, se non è detraibile e non rimborsabile, va considerata a tutti gli effetti come spesa a totale carico del beneficiario. Prima della liquidazione dell’agevolazione il beneficiario deve dichiarare la non detraibilità e non rimborsabilità dell’IVA ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

Art. 14
Controlli

1. L’ufficio competente effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione dei lavori sul cento per cento dei progetti agevolati.

2. Per i controlli e la liquidazione delle agevolazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia dell’Unione europea, dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15
Revoca

1. Qualora venga accertata la mancata, non conforme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al progetto ammesso ad agevolazione, l’agevolazione concessa viene revocata in tutto o in parte; in tal caso il beneficiario è tenuto a restituire le somme che gli sono state erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

Art. 16
Conformità al regolamento (UE) n. 702/2014

1. I lavori possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda scritta.

2. Non possono essere concessi aiuti individuali a favore di beneficiari destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. A imprese in difficoltà possono essere concessi aiuti solo a condizione che tali difficoltà siano sorte a causa dei costi sostenuti per finanziare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

4. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione alle stesse spese ammesse.

Art. 17
Validità

1. I presenti criteri valgono fino al 31 dicembre 2025.

 

ActionActionNorme costituzionali
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ActionAction2023
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