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Delibera 16 maggio 2023, n. 415
Aiuti per la prevenzione di danni da selvaggina da parte di animali protetti e il risarcimento di danni causati da animali protetti (modificata con delibera n. 682 del 08.08.2023)

Allegato A

Criteri per la determinazione della possibilità ragionevole di misure di prevenzione da danni arrecati da animali protetti su malghe

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L’articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, prevede che per aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti, le autorità competenti degli Stati membri chiedano uno sforzo minimo ai beneficiari sotto forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani da guardia per allevamenti ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili.

2. Di seguito vengono determinati criteri per la possibilità ragionevole di misure di prevenzione da danni arrecati da animali protetti su malghe.

3. Qualora sussistano tutti i criteri di cui agli articoli da 3 a 5, le misure di protezione di mandrie e greggi sulle malghe non sono ragionevolmente possibili. In tal caso posso essere concessi aiuti per rimozione di danni arrecati da animali protetti anche in assenza di misure di prevenzione.

Art. 2
Definizione

1. Le malghe sono pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, sono definiti alpeggi nel fascicolo aziendale delle imprese agricole (SIAF) e nell’apposito manuale; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno.

Art. 3
Recinzioni di protezione per mandrie e greggi

1. Sulle malghe recinzioni di protezione per mandrie e greggi di vaste dimensioni non sono ragionevolmente possibili, in quanto non sopportabili dal punto di vista tecnico ed economico nonché ecologicamente inammissibili.

A tale conclusione si perviene a causa dell’onerosità e dell’impegno di lavoro eccessivi di una recinzione su larga superficie, causa la configurazione e la natura dei terreni alpicoli (pendenza, morfologia, spessore, corsi d’acqua), la scarsa resa delle superfici pascolive che richiede una recinzione eccessivamente lunga e una manutenzione onerosa, specialmente a causa di avversità atmosferiche e rovesci temporaleschi. L’efficienza ti tali lunghe recinzioni è inoltre ridotta in caso di attraversamento di sentieri per le aperture per escursionisti e ciclisti. Il materiale utilizzato per le recinzioni di protezione per mandrie e greggi, la loro linea e lunghezza si ripercuotono negativamente sul quadro paesaggistico. La fauna selvatica viene ostacolata da lunghe recinzioni nelle sue naturali migrazioni.

Art. 4
Impiego di cani da guardia

1. L’impiego di cani da guardia sulle malghe non è ragionevolmente possibile, in quanto non sopportabile dal punto di vista tecnico ed economico, qualora sussista almeno uno dei punti seguenti ovvero

a) cani tenuti all‘aperto non dispongano di un riparo asciutto e isolato dal sottosuolo proporzionato alla loro taglia, e che protegga loro contro le intemperie;

b) manchino pastori, alloggi per pastori e la conduzione sistematica delle mandrie e delle greggi;

c) la consistenza di greggi di ovini o caprini non raggiunga i 500 capi;

d) trattasi di mandrie di bovini;

e) la rete sentieristica attraversi superfici pascolive con conseguenti possibilità di conflitti tra cani da guardia ed escursionisti e ciclisti, anche con cani al seguito.

f) il gregge si componga di animali di più di 10 allevatori con conseguente aggravamento eccessivo dell’esercizio del pascolo.

Art. 5
Presenza continua di pastori anche con cani pastore

1. La presenza continua di pastori anche con cani pastore sulle malghe non è ragionevolmente possibile, in quanto non sopportabile dal punto di vista tecnico ed economico, qualora sussista almeno uno dei punti seguenti ovvero

a) a causa delle norme sulla protezione del lavoro non siano presenti almeno 2 pastori per un servizio continuo;

b) non siano disponibili in prossimità delle zone pascolive alloggi per pastori con possibilità di preparazione di vivande e di pernottamento;

c) la consistenza di greggi di ovini o caprini non raggiunga i 500 capi;

d) trattasi di mandrie di bovini;

e) il gregge si componga di animali di più di 10 allevatori con conseguente aggravamento eccessivo dell’esercizio del pascolo.

Allegato B

Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione per gli animali al pascolo sulle malghe – protezione delle greggi sulle malghe

Art. 1
Definizione

Le malghe sono pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, sono definiti alpeggi nel fascicolo aziendale delle imprese agricole (SIAF) e nell’apposito manuale; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono, qualora iscritti all’Anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli (APIA) e proprietari o gestore/i di malghe con un carico di almeno un’unità di bestiame adulta (UBA) regolarmente registrata,

a) i comuni e le amministrazioni separate dei beni ed usi civici,

b) le interessenze, associazioni agrarie e vicinie,

c) le imprese agricole.

Art. 3
Interventi incentivabili

1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:

a) acquisto e realizzazione di recinzioni di protezione per animali sulle malghe,

b) costi relativi a interventi di prevenzione innovativi sulle malghe; le stesse devono essere riconosciute come tali dall’Ufficio caccia e pesca.

2. Se la misura di prevenzione per la protezione degli animali al pascolo interessa diverse proprietà adiacenti, è necessario sviluppare una strategia di protezione collettiva.

Art. 4
Domande, concessione e liquidazione degli aiuti

1. Le domande di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 30 settembre di ogni anno. Le domande vanno redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio caccia e pesca e presentate allo stesso.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 l’Ufficio caccia e pesca in casi motivati può concedere aiuti per misure di prevenzione.

3. La domanda di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) va corredata di una descrizione degli interventi programmati e il relativo preventivo.

4. L’istruttoria della domanda, la consulenza e la redazione del verbale di verifica viene svolta dal personale della Ripartizione foreste.

5. L’Ufficio caccia e pesca approva con proprio provvedimento l’aiuto sulla base del verbale di verifica e comunica l’importo concesso al/alla richiedente.

6. A lavori ultimati può essere presentata la domanda di liquidazione. La liquidazione è subordinata al collaudo effettuato in loco dal personale della Ripartizione foreste. La domanda di liquidazione, e quindi la rendicontazione della spesa, deve avvenire entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’ufficio dispone la revoca del provvedimento. Per gravi e motivate ragioni, il responsabile del procedimento può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

Art. 5
Costi ammissibili

1. I costi ammissibili per l’acquisto e la realizzazione di recinzioni di protezione per animali sulle malghe vengono stabilite a € 8,00 per metro lineare (costo unitario standard).

2. La lunghezza massima di recinzione ammissibile ad aiuto viene determinata in base a numero e tipo di animali mediamente monticati sulla malga come segue:

numero ovini e caprini

lunghezza massima (ml)

fino a 20

100

oltre 20

5 ml per capo

numero bovini e equini

lunghezza massima (ml)

fino a 10

100

oltre 10

10 ml per capo

3. La recinzione deve avere un’altezza minima di 1,20 m e può essere realizzata in modo fisso o mobile con almeno 5 fili elettrificati; può essere combinata con una rete elettrificata o sostituita da una rete elettrificata per una maggiore protezione.

4. La recinzione di protezione deve essere dotata dappertutto di una tensione di almeno 3.000 volt, in modo da produrre un effetto dissuasivo sui grandi carnivori.

5. Previa verifica positiva da parte dell’ufficio l’ammontare delle spese ammesse per interventi di prevenzione innovativi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), viene calcolato sulla base delle fatture presentate a rendiconto e debitamente quietanzate.

Art. 6
Ammontare degli aiuti

1. Per le misure ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera a) può essere concesso un aiuto nella misura massima del 100% dei costi ammissibili al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Per gli interventi di prevenzione innovativi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) può essere concesso un aiuto nella misura massima del 100 per cento dei costi ammissibili al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 7
Controlli

Il personale della Ripartizione foreste effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione degli interventi.

Art. 8
Revoca

In caso di dichiarazioni false o mendaci nella domanda per la concessione dell’agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato C

Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione per gli animali al pascolo – protezione delle greggi nei pressi dell’ azienda agricola

Art. 1
Definizione

1. Quale azienda agricola si intende la sede aziendale dell’impresa agricola con le superfici agricole appartenenti alla stessa.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono imprese agricole

a) se iscritte all’Anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli (APIA), e

b) proprietari o gestore/i di superfici prative o pascolive e

c) proprietari o detentori di animali di bassa corte (ovini o caprini).

Art. 3
Interventi incentivabili

1. Possono essere concessi aiuti per l’acquisto di reti per pascolo.

Art. 4
Domande, concessione e liquidazione degli aiuti

1. Le domande di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 ottobre di ogni anno. Le domande vanno redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio caccia e pesca.

2. L’Ufficio provinciale caccia e pesca approva con proprio provvedimento l’aiuto e comunica l’importo concesso al/alla richiedente.

3. L’acquisto deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Ad acquisto avvenuto viene presentata la domanda di liquidazione, corredata delle fatture quietanzate. La rendicontazione deve avvenire entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’ufficio dispone la revoca del provvedimento. Per gravi e motivate ragioni, il responsabile del procedimento può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato

4. Qualora i costi sostenuti comprovati dalle fatture risultassero inferiori all’aiuto concesso, lo stesso viene ridotto all’importo della spesa effettiva ammessa e rendicontata in base alle fatture medesime.

Art. 5
Costi ammissibili

1. I costi ammissibili per l’acquisto di reti per pascolo per l’azienda agricola vengono fissati in 2,50 € per metro lungo (costo unitario standard).

2. La lunghezza massima di reti per pascolo ammissibile ad aiuto viene determinata sulla base del numero dei capi (ovini e caprini di età superiore ad 1 anno) allevati nell’azienda agricola come segue:

numero ovini e caprini

lunghezza massima (ml)

fino a 10

200

11-50

500

oltre 50

1.000

3. I costi massimi ammissibili ammontano a 2.500,00 € per richiedente.

4. Per una rete di pascolo già agevolata nel quinquiennio successivo non può essere presentata un’ulteriore domanda.

5. Il richiedente nel quinquiennio può ottenere un importo massimo di 2.500 €.

Art. 6
Direttive tecniche

1. Viene agevolato solo l‘acquisto di reti per pascolo.

2. La recinzione deve essere elettrificata, integralmente chiusa e senza possibilità di passaggio.

3. Il sistema di recinzione elettrico deve avere un’altezza minima di 1,20 m.

4. La recinzione di protezione deve essere dotata dappertutto – anche in caso di umidità - di una tensione di almeno 3.000 volt, in modo da produrre un effetto dissuasivo sui grandi carnivori. A tal fine l’erba in crescita deve essere regolarmente falciata. Il controllo regolare a mezzo di un misuratore di tensione è indispensabile.

5. Per la messa a terra deve essere piantato un numero sufficiente di paletti in una zona umida.

6. One garantire l’effetto dissuasivo delle reti per grandi carnivori vanno evitati reti prive di corrente elettrica prima e dopo il pascolamento. Reti per pascolo senza corrente devono essere smontate oppure caricate con corrente.

Art. 7
Controlli

1. Il personale della Ripartizione foreste effettua controlli amministrativi e sopralluoghi su almeno il 6% delle domande per verificare l’acquisto della rete per pascolo.

Art. 8
Revoca

In caso di dichiarazioni false o mendaci nella domanda per la concessione dell’agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato D

Criteri per la concessione di aiuti per altre misure di prevenzione da danni causati da animali protetti e per il risarcimento di danni causati da animali protetti

Art. 1
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Art. 2
Misure ammissibili ad aiuto

1. Vengono concessi aiuti per misure per la prevenzione di danni agli apiari causati dall‘orso.

2. Vengono concessi aiuti per il risarcimento dei seguenti danni provocati da fauna selvatica protetta in caso di:

a) animali da reddito predati nella misura del 100%,

b) animali da reddito mancanti a causa di attacchi da parte di grandi carnivori nella misura del 100%,

c) animali da reddito feriti a causa di attacchi da parte di grandi carnivori (costi di intervento del veterinario) nella misura del 100%,

d) danni agli apiari nella misura del 100%,

e) altri danni da grandi predatori ad eccezione di quelli causati da incidenti stradali nella misura del 100%,

f) danni a colture agricole nella misura del 80%.

3. Gli importi si intendono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 3
Esclusione dall’aiuto

1. Non vengono concessi aiuti per:

a) danni a apiari protetti in modo insufficiente o non protetti da danni causati da orsi,

b) animali da reddito mancanti dopo il ritorno a valle,

c) animali da reddito mancanti sulle malghe a causa di attacchi da parte di grandi carnivori, i quali non siano stati comunicati entro due settimane dall’attacco,

d) animali da reddito predati su pascoli senza misure di protezione per greggi nei pressi del maso,

e) animali da reddito predati su pascoli nei pressi del maso, i quali non siano stati comunicati entro 24 ore all’Ufficio caccia e pesca o alla Stazione forestale territorialmente competente,

f) danni a boschi, prati stabili, malghe e pascoli,

g) danni a frutteti e vigneti, con importi ammessi inferiori a 2.000,00 euro, nonché danni ad altre colture agricole pluriennali, con importi ammessi inferiori a 500,00 euro,

h) danni a colture annuali con importo ammesso inferiore a 500,00 euro.

2. Sono escluse dalla concessione di aiuti le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33 sottopunto (63) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022.

3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 4
Presentazione della domanda

1. Danni causati da grandi carnivori devono essere comunicati entro 24 ore all’Ufficio caccia e pesca o alla Stazione forestale territorialmente competente, i quali verificano i danni in loco e li attestano nel modulo integralmente compilato.

2. La domanda va redatta sul modulo predisposto dall’Ufficio caccia e pesca. La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nel modulo.

3. Per l’accettazione delle domande vale quanto segue:

a) le domande di misure di prevenzione vengono accettate nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Le domande devono in ogni caso essere presentate prima della realizzazione delle misure;

b) domande di aiuto per animali da reddito predati, mancanti e feriti possono essere presentate durante tutto l’anno.

Art. 5
Liquidazione degli aiuti per prevenzione

1. Entro il limite massimo stabilito dalla commissione tecnica i costi per interventi di prevenzione per danni da selvaggina agli apiari vengono risarciti al 100%.

2. L’aiuto viene determinato sulla base di un preventivo e l’Ufficio caccia e pesca stabilisce la spesa ammissibile.

3. Per le misure di prevenzione l’Ufficio caccia e pesca approva con proprio provvedimento l’aiuto e comunica al/alla richiedente l’importo di aiuto concesso.

4. L’acquisto deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Ad acquisto avvenuto viene presentata la domanda di liquidazione, corredata delle fatture quietanzate. La rendicontazione deve avvenire entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’ufficio dispone la revoca del provvedimento. Per gravi e motivate ragioni, il responsabile del procedimento può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

Art. 6
Liquidazione degli aiuti per animali da reddito predati, mancanti o feriti e per danni alle colture agricole

1. Danni causati da grandi carnivori sono risarciti al 100%.

2. Qualora vengano liquidati altri indennizzi per animali da reddito predati, mancanti o feriti, l’aiuto viene ridotto del relativo importo.

3. Per la valutazione del danno trovano applicazione i prezzi unitari degli elenchi prezzi provinciali al netto dell’imposta sul valore aggiunto, o in loro mancanza i prezzi unitari di organizzazioni di consulenza attivi a livello provinciale. Qualora non esistano prezzi unitari, gli aiuti possono essere concessi anche sulla base di distinte di spesa e documenti attestanti la spesa.

4. Qualora trattasi di animali da riproduzione particolarmente pregiati, il valore degli animali può essere determinato con l’ausilio di fatture che comprovino il valore riproduttivo e il prezzo degli animali.

5. In caso di animali feriti deve essere allegata alla domanda una copia della fattura del veterinario.

6. In caso di apiari la valutazione del danno avviene in base a prezzi unitari contenuti nei prezziari dell’amministrazione provinciale al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

7. In caso di danni a colture agricole l’Ufficio competente della Ripartizione agricoltura valuta lo stesso, redige un verbale di accertamento e lo trasmette all’Ufficio caccia e pesca.

Art. 7
Controlli

1. Il personale della Ripartizione foreste esegue controlli su almeno il 6% delle domande al fine di verificare la regolare attuazione delle misure di prevenzione.

Art. 8
Revoca

In caso di dichiarazioni false o mendaci nella domanda per la concessione dell’agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 6
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 25
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 27
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 30
ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 31
ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 44
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 58
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 59
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ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 84
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 99
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 122
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 124
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 125
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 126
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ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 144
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 161
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 177
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 179
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 180
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 181
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 183
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 186
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 192
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 193
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ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 425
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 428
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 440
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ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 904
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