(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:
“b) frutticoltura e viticoltura: € 612,00 mensili per ettaro;”
(2) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono inserite le seguenti lettere b/bis) e b/ter):
"b/bis) ortaggi e piccoli frutti: € 380,00 mensili per ettaro;
b/ter) castagneti e cereali: € 150,00 mensili per ettaro;”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 1° luglio 2023.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.