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Delibera 18 aprile 2023, n. 330
Linee guida per la copertura dei costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici

Allegato A

Linee guida per la copertura dei costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano la concessione di contributi e l’attribuzione dei ricavi introitati dai canoni idrici di cui alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, e all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, al fine di realizzare indagini e interventi per il ripristino di uno stato ecologico almeno buono dei corpi idrici, nonché per promuovere un impiego idrico sostenibile e rispettoso dell’ambiente, in particolare mediante l’ottimizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche e mediante l’adeguamento degli stessi alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici.

Articolo 2
Copertura finanziaria

1. Nel limite dei ricavi introitati dai canoni idrici di cui all’articolo 1 e dei fondi stanziati annualmente sui pertinenti capitoli di bilancio, si provvede alla seguente ripartizione dei suddetti ricavi e fondi, rispettivamente nella misura del 50 per cento, fra:

a) interventi di monitoraggio e ripristino ambientale dei corpi idrici e dei corrispondenti bacini idrografici eseguiti dall’Agenzia provinciale per la Protezione civile, dall’Agenzia provinciale Demanio provinciale, dalla Ripartizione provinciale Foreste o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;

b) contributi concessi dalla Ripartizione provinciale Agricoltura per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, per l’adeguamento di impianti irrigui esistenti alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici nonché per la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi.

2. In caso di incompleto utilizzo della rispettiva quota in uno dei due ambiti di cui al comma 1, l’importo non utilizzato è assegnato all’altro ambito.

Articolo 3
Interventi di monitoraggio e ripristino ambientale dei corpi idrici e dei corrispondenti bacini idrografici

1. Rientrano fra gli interventi di monitoraggio e ripristino ambientale:

a) il monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici e la realizzazione delle infrastrutture allo scopo necessarie nonché l’acquisto di particolare strumentazione necessaria allo scopo;

b) la rivitalizzazione di corpi idrici superficiali;

c) l’ampliamento della superficie fluviale con acquisto di aree funzionali idonee;

d) la demolizione e sostituzione di opere idrauliche invasive o impattanti, volte a migliorare lo stato ecologico del corpo idrico;

e) il ripristino della continuità fluviale e la costruzione di passaggi di risalita per la fauna ittica;

f) la realizzazione di studi e progetti per indagini sui corpi idrici e per il miglioramento del loro stato ecologico;

g) il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale (ad esempio i cosiddetti “Waale”);

h) la tutela del bilancio idrico nei bacini idrografici.

2. Le proposte di progetto sono presentate dall’Agenzia provinciale per la Protezione civile, dall’Agenzia provinciale Demanio provinciale, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima all’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche entro il 15 marzo di ogni anno. La valutazione dei progetti è effettuata entro il 15 maggio da:

a) la direttrice/il direttore dell’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche o sua delegata/suo delegato;

b) la direttrice/il direttore dell’Agenzia provinciale per la Protezione civile o sua delegata/suo delegato;

c) la direttrice/il direttore dell’Ufficio provinciale Tutela acque o sua delegata/suo delegato;

d) la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Foreste o sua delegata/suo delegato;

e) la direttrice/il direttore dell’Agenzia provinciale Demanio provinciale o sua delegata/suo delegato.

3. L’Agenzia provinciale per la Protezione civile, l’Agenzia provinciale Demanio provinciale, la Ripartizione provinciale Foreste e l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima si impegnano a utilizzare gli importi assegnati esclusivamente per la realizzazione delle misure ambientali concordate.

Articolo 4
Contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente in ambito irriguo

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura concede contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, nonché per l’adeguamento alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici di impianti a servizio di superfici irrigate grazie a concessioni regolarmente rilasciate o antichi diritti di piccole derivazioni non ancora riconosciuti.

2. Hanno diritto a contributi per gli interventi di cui al comma 1:

a) i consorzi di bonifica di cui all’articolo 862 del Codice Civile;

b) i consorzi di miglioramento fondiario di cui all’articolo 863 del Codice Civile.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti categorie di progetto e nel seguente ordine prioritario:

a) serbatoi per l’irrigazione antisiccitaria;

b) conversione in impianti a goccia nonché automazione degli impianti irrigui ed installazione di sensori di umidità;

c) serbatoi per l’utilizzo misto;

d) collegamento di impianti esistenti per lo sfruttamento di effetti sinergici;

e) elettrificazione di sistemi di pompaggio;

f) risanamento di impianti irrigui, ad esclusione delle reti irrigui aziendali, dove almeno il 90% della superficie è coperta da prato, foraggere avvicendate e arativo.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo sono approvate, tenuto conto dell’ordine prioritario di cui al comma 3, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della relativa disponibilità di bilancio.

Art. 5
Contributi per la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi in campo irriguo

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura concede contributi ai consorzi di bonifica nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado per la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi per la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo irriguo.

2. Sono considerati studi strategici o progetti definitivi per la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo irriguo gli studi e i progetti che includono:

a) analisi e valutazioni del fabbisogno irriguo reale;

b) analisi e valutazioni delle risorse attualmente disponibili e utilizzate, nonché di quelle che in futuro saranno necessarie e accessibili in maniera sostenibile;

c) analisi e valutazioni degli aspetti idrologici e idrogeologici dell’area oggetto di studio anche in relazione ad una distribuzione efficiente ed efficace dell’acqua;

d) analisi e valutazioni degli effetti degli sviluppi climatici sull’agricoltura e sul relativo fabbisogno irriguo nell’area oggetto di studio;

e) proposte per l’efficientamento nell’ambito del fabbisogno idrico, sia dal punto di vista strutturale che gestionale, e loro fattibilità, anche in riferimento alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici;

f) proposte per la riduzione delle pressioni esistenti sui corpi idrici mediante la realizzazione di opere infrastrutturali dedicate o tramite l’utilizzo di opere già esistenti anche ad altro scopo e valutazione della relativa fattibilità.

3. Per le domande valgono i seguenti criteri di ammissibilità:

a) spesa minima a domanda: 30.000 euro;

b) superficie irrigua minima interessata dallo studio/dal progetto: 200 ha;

c) importo massimo della spesa ammissibile per ettaro di superficie irrigua:

1) 350 euro/ha per i primi 200 ha;

2) 250 euro/ha da 201 a 400 ha;

3) 150 euro/ha da 401 a 600 ha;

4) 100 euro/ha da 601 ha.

4. L’importo massimo della spesa ammissibile di cui al comma 3, lettera c), si riduce al 25 per cento qualora si tratti di soli studi strategici.

5. Gli studi e i progetti possono essere finanziati fino all’80 per cento dei costi ammissibili. In caso di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado la misura massima del contributo è pari al 60 per cento dei suddetti costi.

6. Le domande di contributo sono presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura, che le verifica ai sensi del presente articolo. Le domande possono essere presentate nel corso dell’intero anno. Alle domande sono da allegare il concetto dello studio strategico o dell’intervento da progettare con descrizione accurata delle finalità, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dall’istituto di ricerca incaricato o da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, e un preventivo dettagliato sottoscritto dal/dalla richiedente.

7. Le domande di contributo di cui al presente articolo sono approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della relativa disponibilità di bilancio. Esse vengono trattate con precedenza rispetto alle domande di cui all’articolo 4.

8. Il contributo concesso deve essere rendicontato entro l’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, qualora questa avvenga successivamente. Alla domanda di liquidazione devono essere allegati lo studio strategico o il progetto definitivo approvato e le relative fatture quietanzate. Per il riconoscimento dei costi è necessario che la data della fattura sia successiva alla data della presentazione della domanda di contributo.

9. Qualora la domanda di contributo riguardi sia lo studio strategico sia il progetto definitivo e alla domanda di liquidazione non venga allegato il progetto definitivo approvato, il contributo concesso viene rideterminato sulla base di quanto previsto al comma 4.

Articolo 6
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in modo diverso dai presenti criteri, trovano applicazione i “Criteri per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica per la realizzazione di investimenti” di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2023, n. 124, nonché i “Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell'irrigazione” di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale 10 gennaio 2023, n. 28, e successive modifiche.

Articolo 7
Disposizione transitoria

1. Alla prima applicazione delle presenti disposizioni le proposte di progetto secondo l’articolo 3 vengono presentate entro il 30 aprile 2023.

 

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