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Delibera 18 aprile 2023, n. 343
Criteri per la concessione dell’aiuto per il primo insediamento

 

...omissis...

1. di approvare i criteri per la concessione dell’aiuto per il primo insediamento che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. per le domande di concessione e di pagamento della rata residua del premio per il primo insediamento presentate all’ufficio competente entro il 31 dicembre 2022, si applicano i criteri di cui alla propria deliberazione n. 1013 del 1° settembre 2015.

Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472 insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato

Criteri per la concessione dell’aiuto per il primo insediamento

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano la concessione della rata residua degli aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. r), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, concessi in base alla deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013. Gli aiuti in oggetto soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 327 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 18 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. Obiettivo dell’aiuto in oggetto è la concessione della rata residua a titolari di imprese agricole, ai quali è stata concessa la prima rata del premio per il primo insediamento di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari ai sensi dei presenti criteri sono titolari di imprese agricole, ai quali negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 è stato concessa la prima rata del premio per il primo insediamento ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013.

2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

3. Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:

a) “Primo insediamento” la conduzione, per la prima volta, di un’azienda agricola da parte di una persona fisica, che ne assume la responsabilità civile e fiscale per una durata minima di dieci anni. La disponibilità delle superfici agricole deve essere garantita per l’intero periodo. Il primo insediamento si realizza con l’apertura della posizione IVA in campo agricolo; deve essere avvenuto, così come la sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di successione ereditaria, il rilascio o la revoca con rilascio di nuovo certificato di successione, prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013;

b) “azienda a indirizzo zootecnico”: impresa agricola, per la quale i punti di svantaggio sono calcolati nel Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4
Presupposti

1. Ai fini della concessione del presente aiuto il richiedente/la richiedente deve:

a) essere stato beneficiario del premio per il primo insediamento negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

b) aver acquisito entro tre anni dalla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

1) titolo di studio universitario in scienze agrarie, forestali o veterinaria, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma professionale a indirizzo agrario, ovvero attestato di qualifica con profitto di corsi di formazione professionale o un’altra preparazione professionale equivalente che garantisca la competente conduzione dell’azienda agricola;

2) attestazione comprovante l’avvenuta partecipazione a corsi di formazione professionale a indirizzo agrario, la cui durata è fissata con decreto dell’Assessore/Assessora all’Agricoltura; si tratta di corsi che devono essere tenuti da istituzioni statali ovvero da istituzioni riconosciute dallo Stato o dalla Provincia autonoma di Bolzano;

c) aver dimostrato entro 18 mesi dall’insediamento di essere agricoltore/agricoltrice in attività, cosa che è avvenuta attraverso l’apertura della posizione IVA nel campo agricolo;

d) aver partecipato a iniziative di consulenza aziendale quali corsi, consulenze, convegni, per un totale di 75 ore, nell’arco dei tre anni successivi alla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento;

e) aver osservato gli impegni e realizzato i progetti indicati nel piano aziendale presentato insieme alla domanda di aiuto per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015;

f) nel caso di aziende agricole a indirizzo zootecnico, rispettare al momento della concessione dell’aiuto di cui ai presenti criteri il carico di bestiame medio minimo e medio massimo ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015;

g) nel caso di aziende a indirizzo non zootecnico aver utilizzato esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati a norma del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche. Per la verifica del rispetto si prende in considerazione l’anno solare precedente al momento della concessione dell’aiuto.

2. Il soddisfacimento del presupposto di cui al comma 1, lettera b), non deve essere dimostrato se il richiedente/la richiedente possedeva già al momento della presentazione della domanda di aiuto per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015 la qualifica professionale ivi prevista.

3. Previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice, il piano aziendale può essere modificato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi alla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento, purché prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi dei presenti criteri.

Art. 5
Tipo e ammontare del contributo

1. La concessione del premio avviene tramite un contributo forfettario in conto capitale e corrisponde alla rata residua pari al 40% del premio per il primo insediamento di cui al punto 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015, la cui prima rata è già stata concessa.

2. In caso di acquisto dalla proprietà, l’ammontare massimo del premio di primo insediamento di cui al punto 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015 è pari a 33.000,00 Euro. L’importo massimo dell’aiuto di cui ai presenti criteri è pari al 40% di tale importo e ammonta dunque a 13.200,00 Euro. In caso di affitto gli importi sono dimezzati.

3. Per il premio sono previste quattro classi di consistenza. La prima classe corrisponde al 40% del premio base di cui al punto 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015, pari a 15.000,00 Euro, e dunque ammonta a 6.000,00 Euro; le ulteriori graduazioni sono stabilite in base ai punti di svantaggio secondo le soglie della tabella sottostante:

Sozio-ökonomische Bedingungen
Condizioni socio-economiche

Pacht eines geschlossenen Hofes
Affitto di un maso chiuso

Erwerb eines geschlossenen Hofes

Acquisto della proprietà di un maso chiuso

Grundprämie – ohne Erschwernispunkte

Premio base – senza punti di svantaggio

3.000,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

7.500,00 €)

6.000,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

15.000,00 €)

1 – 39 Erschwernispunkte
punti di svantaggio

4.200,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

10.500,00 €)

8.400,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

21.000,00 €)

40 – 74 Erschwernispunkte
punti di svantaggio

5.400,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

13.500,00 €)

10.800,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

27.000,00 €)

75 und mehr Erschwernispunkte
e più punti di svantaggio

6.600,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

16.500,00 €)

13.200,00 €

(Restbetrag von /

rata residua di:

33.000,00)

4. L’aiuto non è direttamente legato a determinate tipologie di investimenti, per cui non serve né l’analisi dell’ammissibilità della spesa sostenuta né la rendicontazione contabile per comprovare la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano aziendale.

Art. 6
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto sono da presentarsi in qualsiasi momento presso l’ufficio provinciale Proprietà coltivatrice utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio e valgono al contempo quale domande di pagamento.

Art. 7
Contenuto delle domande e documentazione allegata

La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del richiedente/della richiedente,

b) denominazione dell’impresa,

c) codice unico di progetto (CUP), se è stato assegnato nell’ambito della concessione dell’aiuto di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015,

d) data in cui il richiedente/la richiedente ha concluso la corretta attuazione del piano aziendale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) dei presenti criteri e relativa dichiarazione,

e) dichiarazione in merito al soddisfacimento dei presupposti di cui all’articolo 4 dei presenti criteri e relativamente all’impegno ai sensi dell’articolo 10 dei presenti criteri.

2. Alla domanda di aiuto deve essere allegato quanto segue:

a) documentazione per la comprova dell’attuazione del piano aziendale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) dei presenti criteri,

b) documentazione per la comprova della partecipazione alle iniziative di consulenza aziendale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) dei presenti criteri,

c) se richiesto, la comprova del titolo di studio o della qualifica professionale recuperata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) dei presenti criteri.

Art. 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta e comunica il codice unico di progetto (CUP) richiesto per l’iniziativa presentata, qualora non sia già stato assegnato nell’ambito della concessione dell’aiuto di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 4 dei presenti criteri devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

Art. 9
Approvazione delle domande e liquidazione dell’aiuto

1. Le domande di aiuto presentate e complete sono evase secondo l’ordine cronologico di entrate e approvate dall’ufficio provinciale competente, che provvede altresì alla liquidazione dell’aiuto dopo la verifica della loro regolarità.

Art. 10
Impegno

1. Il richiedente/la richiedente si impegna a condurre l’azienda agricola per una durata minima di dieci anni dalla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento, disponendo dei terreni per tutto il periodo d’obbligo. È ammessa la riduzione della superficie aziendale nel periodo d’obbligo decennale, purché preventivamente autorizzata dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.

Art. 11
Revoca

1. L’inadempimento dell’impegno di cui all’articolo 10 dei presenti criteri comporta la revoca della prima rata nonché della rata residua. Il beneficiario è tenuto a restituire entrambi gli importi, che sono stati rispettivamente pagati quale presente aiuto nonché quale aiuto di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della rispettiva erogazione.

2. Ne sono escluse le ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 12
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/ dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. Se i dati da accertare non dovessero risultare dalle banche dati, in caso di necessità, sono effettuati dei controlli in loco.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 13
Cumulo

1. I presenti aiuti non sono cumulabili con gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 14
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Art. 15
Relazione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472 insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

Art. 16
Validità

1. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2027.

 

 

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ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1090
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1100
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1103
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1113
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