(1) Nel primo e nel quarto periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2023”.
(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: “La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto.”
(1) Nel primo e nel quarto periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2023”.
(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: “La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.