1. I contributi spettanti sono calcolati dall’ufficio provinciale competente sulla base del sistema descritto nei commi seguenti.
2. Alla parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione viene destinato il 20 per cento del budget annuale da suddividere tra le imprese beneficiarie. Tuttavia, a causa delle diverse esigenze di natura tecnica, è prevista una differenziazione a seconda del media interessato. Una emittente televisiva riceve il quadruplo del contributo fisso previsto per un portale online, mentre una emittente radiofonica riceve il doppio. Nel caso in cui tra più imprese beneficiarie della stessa categoria di media, ricorra una delle seguenti condizioni: una partecipazione per almeno il 50 per cento oppure la coincidenza tra i soci del 50 per cento o più, il suddetto contributo viene assegnato una sola volta in parti uguali tra le imprese della stessa categoria di media, o, a scelta delle stesse imprese beneficiarie, a una di queste ultime.
3. Il restante 80 per cento del budget annuale previsto a tal fine viene suddiviso secondo il seguente sistema a punti:
a) Il dato relativo all’utenza media giornaliera delle emittenti televisive e radiofoniche in Provincia di Bolzano risultante dall’indagine più recente effettuata dall’ASTAT viene moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,20 (tv) e per il coefficiente 1,00 (radio); per quanto riguarda i portali online, il dato relativo all’utenza media giornaliera risultante da un’apposita analisi svolta dal Comitato un’apposita analisi svolta dal Comitato provinciale per le comunicazioni viene moltiplicato per il coefficiente 0,50. Un’utenza media giornaliera di un portale online superiore a 100.000 non confluisce nel calcolo del punteggio. L’indagine ASTAT è condotta sentita l’associazione più rappresentativa a livello provinciale delle imprese beneficiarie, per definire i seguenti aspetti: tipo di sondaggio, definizione del campione da interpellare, predisposizione dei questionari, registrazione dei sondaggi a garanzia della qualità dei dati raccolti, suddivisione dei soggetti interpellati in base ai gruppi linguistici. In caso venga negato il consenso all’indagine ASTAT da parte di una delle emittenti televisive e radiofoniche e di conseguenza non siano disponibili i dati relativi all'utenza media giornaliera, verranno assegnati a questa emittente zero punti.
b) I costi del lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato impiegati con continuità nell’elaborazione e nella diffusione dei contenuti incentivabili vengono moltiplicati per il coefficiente 0,25; tale coefficiente è pari a 0,30 per i giornalisti e per i tirocinanti giornalisti. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato si applica il coefficiente 0,20. La base di calcolo è costituita dai costi del personale delle imprese beneficiarie riportati al rigo B9 del conto economico (art. 2425 c.c.). Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio viene assunta come base di riferimento la dichiarazione dei redditi e qualsiasi altro documento utile. Se i giornalisti o gli altri collaboratori vengono impiegati solo in parte nella produzione e diffusione di contenuti incentivabili, i costi del lavoro vengono calcolati in proporzione al tempo di lavoro effettivo dedicato a questo compito. Se i dipendenti lavorano per più imprese di comunicazione, i costi dichiarati per i dipendenti vengono addebitati proporzionalmente (ad es. diviso a metà fra le due imprese di media) all’impresa di comunicazione richiedente. Se lavorano dei parenti nell’impresa di comunicazione, devono essere remunerati come dipendenti affinché si possa tenere conto di tali costi; lo stesso vale per i coniugi. I costi dell’apporto lavorativo del proprietario possono essere presi in considerazione se sono collegati alla produzione e diffusione di contenuti incentivabili. Non sono ammissibili le spese per i dipendenti che non partecipano alla elaborazione e diffusione di contenuti incentivabili, come ad es. coloro che svolgono attività pubblicitarie o amministrative.
c) Nel calcolo totale vanno sommati anche i corrispettivi pagati ad agenzie o ad altri soggetti che sono stati incaricati dall’impresa beneficiaria della produzione o della diffusione di contenuti incentivabili; tali costi vanno moltiplicati per il coefficiente 0,20. Se queste agenzie ed enti terzi si avvalgono dell’opera di giornalisti e tirocinanti giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il coefficiente è pari a 0,30, a condizione che sia chiaro e documentabile che si sia trattato del lavoro prestato da dette persone. Il calcolo viene effettuato sulla base imponibile risultante dalle fatture IVA regolarmente contabilizzate.
d) I risultati dei calcoli effettuati ai sensi delle lettere a), b) e c) vengono sommati e danno luogo al punteggio totale di ogni singola impresa beneficiaria. Le restanti risorse finanziarie stanziate a tal fine vengono assegnate alle imprese beneficiarie in rapporto al punteggio raggiunto.
e) Alle emittenti radiofoniche locali di cui alla lettera m) comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 è concesso un aumento del 5 per cento del totale del punteggio raggiunto qualora le stesse trasmettano giornalmente tra le ore 5,00 e le ore 23,00 musica prodotta in Alto Adige nella misura del 3 per cento, calcolato come media su base settimanale. Se nel prima indicato periodo viene trasmesso il 6 per cento della musica prodotta in Alto Adige, il numero totale del punteggio raggiunto verrà aumentato del 10 per cento.
f) Alle emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali non viene concesso un contributo se diffondono contenuti connessi con il commercio elettronico o le televendite per più del 10 per cento.
g) Se una società privata oppure un’impresa di comunicazione privata gestisce un portale informativo online oltre ad un mezzo stampa o oltre ad una emittente radiotelevisiva locale, per il portale informativo online viene concesso un contributo massimale del 70 per cento sul punteggio totale calcolato.