In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 4 aprile 2023, n. 294
Criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale

Allegato A

Criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione, a favore delle emittenti radiotelevisive locali e dei portali informativi online locali, di contributi a fondo perduto ai sensi dell’articolo 9 e seguenti della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 e successive modifiche, di seguito denominata “legge provinciale“.

Articolo 2
Definizioni

1. La promozione secondo i presenti criteri corrisponde al punto 197, lettera d), della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), secondo cui, nel caso di mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi linguistici e geografici, hanno un pubblico locale, si può ritenere che la misura in questione abbia un impatto puramente locale e di conseguenza non incida sugli scambi commerciali tra Stati membri.

2. Ai fini dei presenti criteri si applicano le definizioni della legge provinciale.

Articolo 3
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate all’Ufficio Commercio e servizi entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data sono archiviate d’ufficio.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica già predisposta e trasmesse in formato PDF, in un'unica comunicazione PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio provinciale competente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale. Il richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. In caso di firma mancante, la domanda non è valida.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

• dichiarazione sui collaboratori e/o giornalisti professionisti e/o praticanti assunti, con la rispettiva qualifica professionale, che sono impiegati nella produzione o diffusione di contenuti oggetto di contributo;

• relativamente ai costi legati agli stipendi dichiarati per i collaboratori e/o giornalisti professionisti e/o praticanti impiegati nella produzione o diffusione di contenuti oggetto di contributo: tutti i relativi documenti giustificativi delle spese corredati dalla documentazione a comprova del loro corretto pagamento (solo la ricevuta dell’avvenuto pagamento). In alternativa, può essere presentata anche una dichiarazione del commercialista o del consulente del lavoro che esponga i dettagli dei costi del personale, garantendo così l'esattezza delle informazioni;

• relativamente ai costi dichiarati per le agenzie o altri soggetti incaricati per la produzione e la diffusione di contenuti oggetto di contributo: tutti i relativi documenti giustificativi delle spese accompagnati dalla documentazione a comprova del loro corretto pagamento (solo la ricevuta dell’avvenuto pagamento);

• il bilancio approvato dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. Per le imprese che non sono obbligate alla tenuta di un bilancio annuale, la dichiarazione dei redditi.

Articolo 3/bis
Istruttoria delle domande

1. Le domande complete vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’ufficio. L’ufficio provinciale competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Le domande che non vengono perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.

2. Le domande complete vengono trasmesse dall'Ufficio Commercio e servizi secondo l’ordine cronologico in cui pervengono al Comitato provinciale per le comunicazioni che verifica il possesso dei requisiti necessari per ottenere i contributi di cui ai presenti criteri. Il Comitato provinciale per le comunicazioni controlla:

a) L‘autorizzazione alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.

b) La copertura del territorio ovvero il raggiungimento della popolazione.

c) L’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione o, limitatamente ai portali informativi online locali, al registro della stampa presso il tribunale competente.

d) La diffusione dei contenuti incentivabili oltreché l’osservanza delle norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il limite delle inserzioni pubblicitari, del commercio elettronico e delle televendite.

3. Il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto ad effettuare le verifiche di cui al comma 2 entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.

4. I controlli di cui al comma 2 lettera d) possono essere effettuati anche in ogni caso dubbio o su richiesta dell'ufficio provinciale competente. Essi possono essere effettuati a campione, indipendentemente dal fatto che sia già stata presentata una domanda di contributo ma anche con continuità. I risultati di questa verifica possono essere utilizzati per la valutazione delle domande pervenute. La quantità di tali controlli viene determinata da anno in anno dall’ufficio provinciale competente per materia, sentiti il Comitato provinciale per le comunicazioni nonché l’Agenzia di stampa e comunicazione.

5. L'Ufficio Commercio e servizi controlla i documenti di cui all’articolo 3 comma 4.

6. La concessione del contributo o il rigetto delle domande di contributo è disposto con decreto della direttrice di ripartizione delegata /del direttore di ripartizione delegato e competente per materia, sentiti in merito al provvedimento finale il Comitato provinciale per le comunicazioni nonché l’Agenzia di stampa e comunicazione.

7. La liquidazione del contributo concesso è disposta dalla direttrice/dal direttore del competente ufficio provinciale.

8. Tutti i termini indicati nei presenti criteri sono termini perentori.

Articolo 4
Calcolo dei contributi

1. I contributi spettanti sono calcolati dall’ufficio provinciale competente sulla base del sistema descritto nei commi seguenti.

2. Alla parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione viene destinato il 20 per cento del budget annuale da suddividere tra le imprese beneficiarie. Tuttavia, a causa delle diverse esigenze di natura tecnica, è prevista una differenziazione a seconda del media interessato. Una emittente televisiva riceve il quadruplo del contributo fisso previsto per un portale online, mentre una emittente radiofonica riceve il doppio. Nel caso in cui tra più imprese beneficiarie della stessa categoria di media, ricorra una delle seguenti condizioni: una partecipazione per almeno il 50 per cento oppure la coincidenza tra i soci del 50 per cento o più, il suddetto contributo viene assegnato una sola volta in parti uguali tra le imprese della stessa categoria di media, o, a scelta delle stesse imprese beneficiarie, a una di queste ultime.

3. Il restante 80 per cento del budget annuale previsto a tal fine viene suddiviso secondo il seguente sistema a punti:

a) Il dato relativo all’utenza media giornaliera delle emittenti televisive e radiofoniche in Provincia di Bolzano risultante dall’indagine più recente effettuata dall’ASTAT viene moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,20 (tv) e per il coefficiente 1,00 (radio); per quanto riguarda i portali online, il dato relativo all’utenza media giornaliera risultante da un’apposita analisi svolta dal Comitato un’apposita analisi svolta dal Comitato provinciale per le comunicazioni viene moltiplicato per il coefficiente 0,50. Un’utenza media giornaliera di un portale online superiore a 100.000 non confluisce nel calcolo del punteggio. L’indagine ASTAT è condotta sentita l’associazione più rappresentativa a livello provinciale delle imprese beneficiarie, per definire i seguenti aspetti: tipo di sondaggio, definizione del campione da interpellare, predisposizione dei questionari, registrazione dei sondaggi a garanzia della qualità dei dati raccolti, suddivisione dei soggetti interpellati in base ai gruppi linguistici. In caso venga negato il consenso all’indagine ASTAT da parte di una delle emittenti televisive e radiofoniche e di conseguenza non siano disponibili i dati relativi all'utenza media giornaliera, verranno assegnati a questa emittente zero punti.

b) I costi del lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato impiegati con continuità nell’elaborazione e nella diffusione dei contenuti incentivabili vengono moltiplicati per il coefficiente 0,25; tale coefficiente è pari a 0,30 per i giornalisti e per i tirocinanti giornalisti. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato si applica il coefficiente 0,20. La base di calcolo è costituita dai costi del personale delle imprese beneficiarie riportati al rigo B9 del conto economico (art. 2425 c.c.). Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio viene assunta come base di riferimento la dichiarazione dei redditi e qualsiasi altro documento utile. Se i giornalisti o gli altri collaboratori vengono impiegati solo in parte nella produzione e diffusione di contenuti incentivabili, i costi del lavoro vengono calcolati in proporzione al tempo di lavoro effettivo dedicato a questo compito. Se i dipendenti lavorano per più imprese di comunicazione, i costi dichiarati per i dipendenti vengono addebitati proporzionalmente (ad es. diviso a metà fra le due imprese di media) all’impresa di comunicazione richiedente. Se lavorano dei parenti nell’impresa di comunicazione, devono essere remunerati come dipendenti affinché si possa tenere conto di tali costi; lo stesso vale per i coniugi. I costi dell’apporto lavorativo del proprietario possono essere presi in considerazione se sono collegati alla produzione e diffusione di contenuti incentivabili. Non sono ammissibili le spese per i dipendenti che non partecipano alla elaborazione e diffusione di contenuti incentivabili, come ad es. coloro che svolgono attività pubblicitarie o amministrative.

c) Nel calcolo totale vanno sommati anche i corrispettivi pagati ad agenzie o ad altri soggetti che sono stati incaricati dall’impresa beneficiaria della produzione o della diffusione di contenuti incentivabili; tali costi vanno moltiplicati per il coefficiente 0,20. Se queste agenzie ed enti terzi si avvalgono dell’opera di giornalisti e tirocinanti giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il coefficiente è pari a 0,30, a condizione che sia chiaro e documentabile che si sia trattato del lavoro prestato da dette persone. Il calcolo viene effettuato sulla base imponibile risultante dalle fatture IVA regolarmente contabilizzate.

d) I risultati dei calcoli effettuati ai sensi delle lettere a), b) e c) vengono sommati e danno luogo al punteggio totale di ogni singola impresa beneficiaria. Le restanti risorse finanziarie stanziate a tal fine vengono assegnate alle imprese beneficiarie in rapporto al punteggio raggiunto.

e) Alle emittenti radiofoniche locali di cui alla lettera m) comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 è concesso un aumento del 5 per cento del totale del punteggio raggiunto qualora le stesse trasmettano giornalmente tra le ore 5,00 e le ore 23,00 musica prodotta in Alto Adige nella misura del 3 per cento, calcolato come media su base settimanale. Se nel prima indicato periodo viene trasmesso il 6 per cento della musica prodotta in Alto Adige, il numero totale del punteggio raggiunto verrà aumentato del 10 per cento.

f) Alle emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali non viene concesso un contributo se diffondono contenuti connessi con il commercio elettronico o le televendite per più del 10 per cento.

g) Se una società privata oppure un’impresa di comunicazione privata gestisce un portale informativo online oltre ad un mezzo stampa o oltre ad una emittente radiotelevisiva locale, per il portale informativo online viene concesso un contributo massimale del 70 per cento sul punteggio totale calcolato.

Articolo 4/bis
Contributi a imprese di comunicazione locali

1. Alle imprese di comunicazione locali possono essere concessi contributi nella misura di cui all’articolo 4, in quanto la loro attività esplica effetti unicamente in ambito locale e pertanto non incide sugli scambi fra Stati membri e non falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

2. La dotazione finanziaria viene suddivisa fra tutte le imprese di comunicazione richiedenti; se un’impresa di comunicazione viene successivamente esclusa dai contributi, il contributo assegnato a tale impresa di comunicazione non sarà ripartito proporzionalmente alle altre imprese di comunicazione ammesse alla concessione di contributi. Una eccezione costituisce il caso, in cui l'importo sia superiore al 10% del budget totale.

Articolo 5
Forum online

1. Fatte salve le ulteriori prescrizioni previste dai gestori del forum, come standard minimo viene richiesta la registrazione degli utenti ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge provinciale, tramite la comunicazione di nome, cognome, indirizzo, numero utente, password, indirizzo e-mail valido e con indicazione di un proprio numero di cellulare. L’attivazione dell’utente avviene dopo l’accettazione della netiquette e l’invio di un link URL di accesso al forum all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione al forum online. Al Comitato provinciale per le comunicazioni deve essere comunicato il nominativo di una persona responsabile di ogni forum online che effettua una moderazione redazionale al forum. Il mancato rispetto dei criteri contenuti nel presente paragrafo comporterà l'esclusione dalla promozione.

Articolo 6
Controlli - revoca

1. Per verificare la regolare utilizzazione dei contributi concessi, la ripartizione provinciale competente in materia di servizi effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento delle imprese beneficiarie del contributo. L’individuazione dei casi da sottoporre al controllo avviene secondo il principio di casualità. A questi si aggiungono i casi che la ripartizione o il Comitato provinciale per le comunicazioni ritiene opportuno controllare.

2. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di servizi o da un suo delegato/una sua delegata, da un membro del Comitato provinciale per le comunicazioni e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari dei contributi non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute, nonché a verificare l’effettivo adempimento dei compiti di interesse economico generale da parte delle imprese beneficiarie e per escludere un’eventuale sovracompensazione.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria al controllo. Se necessario, questo potrà essere effettuato anche mediante sopralluogo. Qualora, nonostante una specifica richiesta dell’ufficio, entro il termine di 30 giorni l’impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o documenti integrativi, il contributo concesso è revocato e l’impresa resta esclusa anche per il successivo anno a quello in cui sono stati effettuati i controlli dai benefici della legge provinciale.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale, dei presenti criteri o di uno o più impegni assunti dall’impresa beneficiaria all’atto della domanda di contributo, così come la presentazione di dichiarazioni false o di documenti falsi comporta la revoca del contributo e la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L’impresa resta esclusa anche per il successivo anno a quello in cui sono stati effettuati i controlli dai benefici della legge provinciale. Gli importi che l’impresa deve restituire possono essere compensati con eventuali contributi a cui la stessa ha diritto. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 6
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 25
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 27
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 30
ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 31
ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 44
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 58
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 59
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 71
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 72
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 74
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 84
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 99
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 122
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 124
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 125
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 126
ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 139
ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 143
ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 144
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 161
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 177
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 179
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 180
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 181
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 183
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 186
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 192
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 193
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 215
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 216
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 219
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 220
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 222
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 225
ActionAction Delibera 20 marzo 2023, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2023, n. 242
ActionAction Delibera 20 marzo 2023, n. 245
ActionAction Delibera 28 marzo 2023, n. 265
ActionAction Delibera 28 marzo 2023, n. 271
ActionAction Delibera 28 marzo 2023, n. 274
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 292
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 294
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 310
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 313
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 314
ActionAction Delibera 18 aprile 2023, n. 330
ActionAction Delibera 18 aprile 2023, n. 342
ActionAction Delibera 18 aprile 2023, n. 343
ActionAction Delibera 4 maggio 2023, n. 365
ActionAction Delibera 16 maggio 2023, n. 414
ActionAction Delibera 16 maggio 2023, n. 415
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 425
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 428
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 440
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 443
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 445
ActionAction Delibera 30 maggio 2023, n. 450
ActionAction Delibera 30 maggio 2023, n. 455
ActionAction Delibera 30 maggio 2023, n. 463
ActionAction Delibera 30 maggio 2023, n. 464
ActionAction Delibera 30 maggio 2023, n. 468
ActionAction Delibera 13 giugno 2023, n. 481
ActionAction Delibera 13 giugno 2023, n. 487
ActionAction Delibera 13 giugno 2023, n. 488
ActionAction Delibera 13 giugno 2023, n. 499
ActionAction Delibera 13 giugno 2023, n. 502
ActionAction Delibera 20 giugno 2023, n. 521
ActionAction Delibera 20 giugno 2023, n. 526
ActionAction Delibera 20 giugno 2023, n. 537
ActionAction Delibera 20 giugno 2023, n. 538
ActionAction Delibera 27 giugno 2023, n. 547
ActionAction Delibera 27 giugno 2023, n. 554
ActionAction Delibera 4 luglio 2023, n. 570
ActionAction Delibera 4 luglio 2023, n. 571
ActionAction Delibera 4 luglio 2023, n. 572
ActionAction Delibera 18 luglio 2023, n. 595
ActionAction Delibera 18 luglio 2023, n. 598
ActionAction Delibera 18 luglio 2023, n. 603
ActionAction Delibera 25 luglio 2023, n. 629
ActionAction Delibera 1 agosto 2023, n. 649
ActionAction Delibera 1 agosto 2023, n. 653
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 665
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 672
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 677
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 681
ActionAction Delibera 22 agosto 2023, n. 703
ActionAction Delibera 22 agosto 2023, n. 707
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 717
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 718
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 733
ActionAction Delibera 5 settembre 2023, n. 744
ActionAction Delibera 5 settembre 2023, n. 761
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 770
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 771
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 785
ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 787
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 800
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 811
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 814
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 816
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 817
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 820
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 825
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 831
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 835
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 841
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 843
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 844
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 845
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 846
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 849
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 862
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 869
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 870
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 871
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 887
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 889
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 901
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 902
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 904
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 905
ActionAction Delibera 24 ottobre 2023, n. 934
ActionAction Delibera 24 ottobre 2023, n. 944
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 948
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 949
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 954
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 955
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 956
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 963
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 964
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 979
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 982
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 986
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 987
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 990
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 992
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 1007
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1027
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1028
ActionAction Delibera 28 novembre 2023, n. 1038
ActionAction Delibera 28 novembre 2023, n. 1047
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1072
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1073
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1080
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1081
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1090
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1100
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1103
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1113
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1129
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1132
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1138
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1139
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1140
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1143
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1144
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1145
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1147
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1155
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1156
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1165
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1171
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1173
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1175
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1176
ActionAction Delibera 29 dicembre 2023, n. 1177
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico