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Delibera 28 marzo 2023, n. 274
Criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell'ambito del diritto allo studio universitario

Allegato

Criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell’ambito del diritto allo studio universitario

Capo I
Ambito di applicazione e presupposti di accesso

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, la fruizione di servizi abitativi in forma di posti letto o unità abitative, di seguito denominati alloggi, presso collegi universitari, residence o analoghe strutture residenziali, di seguito denominati strutture, da parte di studentesse e studenti in provincia di Bolzano.

Art. 2
Aventi diritto

1. Sono riservati degli alloggi alle studentesse e agli studenti che al momento della presentazione della domanda:

a) non hanno compiuto il trentacinquesimo anno d’età e sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea (I ciclo) o a un corso equiparato della durata di tre anni presso istituzioni universitarie o scuole d’istruzione superiore, di seguito denominate università, in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;

b) non hanno compiuto il quarantesimo anno d’età e assolvono regolarmente un master di I livello o sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea magistrale (II ciclo) o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso università in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;

c) hanno conseguito, alla data della presentazione della domanda di un alloggio o al più tardi entro il termine stabilito annualmente dall’Ufficio per il diritto allo studio universitario, almeno il 70 per cento del merito di studio minimo richiesto per l’assegnazione di una borsa di studio ordinaria;

d) non hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studio;

e) non sono decadute o decaduti dal beneficio dell’alloggio ai sensi degli articoli 23, 24 e 25.

2. In caso di gravi motivi personali o familiari, tali da pregiudicare il diritto allo studio universitario, si può prescindere, in via eccezionale, dalle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, previa richiesta scritta motivata della studentessa o dello studente da presentarsi all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato Ufficio. Sulla richiesta si pronuncia la Direttrice o il Direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio, di seguito denominata Ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

3. Per le studentesse e gli studenti che frequentano il primo anno di studi in provincia di Bolzano nell’anno accademico per il quale presentano domanda, si prescinde dal requisito del merito di studio minimo di cui alla lettera c) del comma 1. Tali studentesse e studenti devono già risultare regolarmente iscritte o iscritti a una università in provincia di Bolzano o comunque devono aver confermato l’iscrizione con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.

4. Alle studentesse e agli studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana possono essere assegnati alloggi, previa richiesta all’Ufficio, solo se i posti nello studentato della Claudiana sono esauriti.

5. Eventuali alloggi rimasti disponibili dopo l’assegnazione a tutti gli aventi diritto possono essere assegnati, previa richiesta all’Ufficio, anche a tirocinanti o studentesse e studenti frequentanti un percorso formativo postlaurea, a ricercatrici e ricercatori e al personale docente universitario. Le dottorande e i dottorandi hanno la precedenza sulle altre categorie indicate.

Art. 3
Riserve facoltative

1. Possono essere riservati degli alloggi alle seguenti categorie:

a) studentesse e studenti che frequentano l’università in provincia di Bolzano e risiedono fuori provincia: fino al 50 per cento degli alloggi disponibili;

b) studentesse e studenti che frequentano l’università in provincia di Bolzano nell’ambito di un programma di scambio o di un master internazionale: fino al 20 per cento degli alloggi disponibili.

Capo II
Modalità di presentazione delle domande e pubblicazione dei termini

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di nuova ammissione o di riammissione presso uno studentato va presentata all’Ufficio tramite i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

2. La studentessa o lo studente accede ai servizi online di cui al comma 1 esclusivamente tramite:

a) il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure

b) la carta d’identità elettronica (CIE), oppure

c) la Carta Servizi/Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata, oppure

d) i sistemi di identità digitale europea (eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature).

3. Le studentesse e gli studenti che non hanno diritto ad alcuno degli strumenti di identificazione di cui al comma 2 possono accedere ai servizi online esclusivamente attraverso un account certificato. Anche in caso di impossibilità oggettiva e documentabile di utilizzare lo strumento di identificazione di cui al comma 2, lettera d), è possibile richiedere la creazione di un account certificato. Per la creazione di tale account, la studentessa o lo studente deve prendere appuntamento per una videochiamata con l’Ufficio, inviando una e-mail all’indirizzo dirittostudio.universitario@provincia.bz.it con allegato quanto segue:

a) modulo di richiesta (disponibile sul sito internet dell’Ufficio), per la creazione di un e-gov account compilato e sottoscritto;

b) copia della conferma di iscrizione o della richiesta di ammissione all’universitá;

c) copia di un documento di riconoscimento valido.

4. A seguito dell’invio della domanda di nuova ammissione o di riammissione presso uno studentato, la o il richiedente riceve una notifica automatica via e-mail recante la conferma dell’avvenuto ricevimento della domanda, con indicazione del numero di protocollo, della data di protocollazione e del numero di fascicolo.

Art. 5
Pubblicazione dei termini

1. Entro il 1° marzo di ogni anno la Ripartizione rende noti sul sito internet dell’Ufficio per il diritto allo studio universitario i seguenti termini:

a) termine entro il quale le e i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

b) termine iniziale e finale di presentazione delle domande di riammissione presso uno studentato;

c) termine iniziale, intermedio e finale di presentazione delle domande di nuova ammissione presso uno studentato a partire dal primo semestre dell’anno accademico di riferimento;

d) termine iniziale e finale di presentazione delle domande di nuova ammissione presso uno studentato a partire dal secondo semestre dell’anno accademico di riferimento;

e) periodi entro i quali deve essere inviata all’Ufficio la richiesta di creazione di un account certificato, affinché ne sia garantita la creazione entro i termini iniziali di cui alle lettere b) e c).

2. I termini finali di cui al comma precedente vengono approvati con decreto della direttrice di Ripartizione e sono perentori.

Capo III
Richiesta di nuova ammissione in uno studentato

Art. 6
Termini per le richieste di nuova ammissione

1. La studentessa o lo studente che intende richiedere la riserva di un posto alloggio per l’intero anno accademico di riferimento, o comunque a partire dal primo semestre dell’anno accademico di riferimento, deve presentare domanda entro i termini di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

2. La studentessa o lo studente che intende richiedere la nuova ammissione presso uno studentato solo a partire dal secondo semestre dell’anno accademico di riferimento, deve presentare domanda entro il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 7
Contenuto della domanda di nuova ammissione

1. Dalla domanda online deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai presenti criteri.

2. Il modulo di domanda online è suddiviso in sezioni. Quando una sezione è stata compilata del tutto, essa apparirà evidenziata in verde; prima della completa compilazione, le sezioni sono evidenziate in rosso.

3. Nel modulo di domanda online la studentessa o lo studente deve:

a) confermare di aver letto la sezione 1 “Informativa privacy”;

b) confermare/indicare nella sezione 2 “Dati anagrafici” i propri dati anagrafici, di contatto e di residenza;

c) dichiarare/indicare se accetta di utilizzare il recapito elettronico indicato (indirizzo e-mail) per la consegna di tutte le comunicazioni riguardanti la richiesta di un posto alloggio;

d) dichiarare/indicare nella sezione 3 “Informazioni Universitá” i dati relativi all’Universitá, al tipo di corso di studio frequentato e al merito di studio conseguito, nonché la data di immatricolazione;

e) se richiesto: allegare copia della ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie;

f) dichiarare/indicare nella sezione 4 “Studentato” gli studentati (max. 2) per i quali si esprime preferenza e il mese a partire dal quale si chiede di poter usufruire del posto alloggio;

g) dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti sull’anteprima della domanda in formato PDF, trasmettere la domanda online tramite la funzione “Invia”.

Art. 8
Scelta della struttura

1. Chi è iscritto a corsi di studio che si svolgono a Bolzano può presentare richiesta solo per le strutture di Bolzano.

2. Chi è iscritto a corsi di studio che si svolgono a Bressanone può presentare richiesta solo per le strutture di Bressanone.

3. Chi è iscritto a corsi di studio che si svolgono a Brunico può presentare richiesta solo per le strutture di Brunico.

Capo IV
Richiesta di riammissione in uno studentato

Art. 9
Termini per le richieste di riammissione

1. Le studentesse e gli studenti che intendono richiedere la riammissione presso uno studentato nell’anno accademico di riferimento devono presentare domanda entro i termini di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 10
Ulteriori requisiti

1. Possono presentare domanda di riammissione le studentesse e gli studenti che alla data di presentazione della domanda alloggiano presso uno studentato da almeno quattro mesi.

2. Chi ha già presentato una volta richiesta di riammissione, e pertanto ha alloggiato in uno studentato per due anni accademici consecutivi, non può presentare nuovamente una richiesta di riammissione in una struttura, ma può presentare richiesta di riserva di un alloggio ai sensi del Capo III.

3. Le studentesse e gli studenti che, nell’ambito di un programma di scambio o di un master internazionale, assolvono una parte del loro corso di studi all’estero possono comunque presentare una richiesta di riammissione. In tale caso, tuttavia, al loro rientro non potrà essere garantita l’effettiva assegnazione di un alloggio.

4. Non possono presentare richiesta di riammissione le categorie di cui all’articolo 2, comma 5.

Art. 11
Contenuto della domanda di riammissione

1. Dalla domanda online deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai presenti criteri.

2. Il modulo di domanda online è suddiviso in sezioni. Quando una sezione è stata compilata del tutto, essa apparirà evidenziata in verde; prima della completa compilazione, le sezioni sono evidenziate in rosso.

3. Nel modulo di domanda online la studentessa o lo studente deve:

a) confermare di aver letto la sezione 1 “Informativa privacy”;

b) confermare nella sezione 2 “Dati anagrafici” i propri dati anagrafici, di contatto e di residenza;

c) indicare se accetta di utilizzare il recapito elettronico indicato (indirizzo e-mail) per la consegna di tutte le comunicazioni riguardanti la richiesta di un posto alloggio;

d) dichiarare/indicare nella sezione 3 “Informazioni Universitá” i dati relativi all’Universitá, al tipo di corso di studio frequentato e al merito di studio conseguito;

e) dichiarare/indicare nella sezione 4 “Studentato” lo studentato presso il quale si alloggia nell’anno accademico in corso e il periodo a partire dal quale si chiede di poter usufruire del posto alloggio;

f) dichiarare di essere alloggiata o alloggiato presso lo studentato da almeno 4 mesi;

g) dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti sull’anteprima della domanda in formato PDF, trasmettere la domanda online tramite la funzione “Invia”.

Capo V
Assegnazione degli alloggi e graduatorie

Art. 12
Precedenza nell’assegnazione degli alloggi

1. La precedenza nell’assegnazione degli alloggi è accordata alle domande di riammissione di cui al Capo IV, fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 3.

2. Gli alloggi rimasti disponibili vengono assegnati alle studentesse e agli studenti che frequentano il primo anno di studi in provincia di Bolzano nell’anno accademico per il quale presentano domanda, purché entro il termine intermedio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del relativo anno abbiano presentato domanda di nuova ammissione presso uno studentato.

Art. 13
Assegnazioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 12, gli alloggi sono assegnati dalla Ripartizione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. A tal fine fanno fede la data e l’ora di ricezione delle richieste da parte del sistema informatico della Provincia.

2. La studentessa o lo studente che viene riammessa/o presso una struttura riceve dall’Ufficio una comunicazione via e-mail recante l’esito della domanda.

3. La studentessa o lo studente assegnataria/o di un alloggio riceve dall’Ufficio una comunicazione via e-mail con l’indicazione dello studentato e l’invito a versare la cauzione di cui all’articolo 19. Il mancato pagamento della cauzione entro i termini stabiliti dall’Ufficio equivale alla rinuncia al posto alloggio e determina lo scorrimento della graduatoria.

Art. 14
Graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie e definitive vengono pubblicate sul sito Internet dell’ufficio.

2. Le singole richieste elencate nelle graduatorie sono identificabili attraverso il numero di fascicolo associato alla domanda.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno viene pubblicata la graduatoria delle riammissioni nell’anno accademico di riferimento.

4. Entro il 31 agosto di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria dei nuovi assegnatari di un alloggio per l’anno accademico di riferimento.

5. Entro il 10 novembre di ogni anno viene pubblicata la graduatoria definitiva dei nuovi assegnatari di un alloggio per l’anno accademico di riferimento.

6. Entro il 15 febbraio di ogni anno viene pubblicata la graduatoria dei nuovi assegnatari di un alloggio a partire dal secondo semestre.

7. A seguito della pubblicazione delle graduatorie di cui ai commi 3, 5 e 6 viene comunicato per iscritto il rigetto della richiesta di un posto alloggio alle studentesse e agli studenti non assegnatari.

Art. 15
Corsi estivi

1. Studentesse e studenti o aspiranti tali che partecipano a un corso organizzato da un’università in provincia di Bolzano nei mesi di agosto e settembre possono usufruire, previa richiesta, degli alloggi liberi nei limiti del totale dei posti disponibili, compatibilmente con le esigenze della struttura.

CAPO VI
Disposizioni in caso di assegnazione di un alloggio

Art. 16
Esclusione facoltativa

1. Il gestore può, in accordo con la Ripartizione, rifiutare l’ammissione o la riammissione di singole studentesse o singoli studenti nei seguenti casi:

a) condotte penalmente rilevanti a danno del gestore stesso o di altri utenti della struttura;

b) violazioni gravi del contratto d’uso, del regolamento interno della struttura o dei presenti criteri;

c) pericoli causati alla struttura o ad altri utenti della struttura;

d) altri gravi casi analoghi.

Art. 17
Contratto d’uso

1. La studentessa o lo studente stipula col gestore un contratto d’uso, che disciplina i diritti e gli obblighi relativi all’utilizzo dell’alloggio.

2. La mancata sottoscrizione del contratto d’uso entro il termine stabilito dal gestore equivale a rinuncia all’alloggio.

3. Il contratto d’uso ha di regola una durata di dieci mesi, con inizio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 1° ottobre e termine nel periodo tra il 30 giugno e il 31 luglio di ogni anno. Sono escluse da tale disposizione le categorie di cui all’articolo 2, comma 5 e articolo 10, comma 3.

4. La Ripartizione può stabilire annualmente, a seconda delle esigenze del calendario accademico, una durata contrattuale più breve. In tal caso viene applicato un canone d’uso mensile più elevato.

5. In caso di chiusura temporanea della struttura per cause di forza maggiore, la studentessa o lo studente non ha diritto al risarcimento del danno nei confronti della Provincia, né matura il diritto al rimborso delle spese sostenute per sistemazioni alternative.

Art. 18
Consegna

1. Al momento della consegna dell’alloggio la studentessa o lo studente riceve una copia dei presenti criteri, da sottoscrivere per presa visione, e un verbale relativo allo stato dell’alloggio.

2. Il verbale va compilato, sottoscritto e riconsegnato entro sette giorni al gestore, a conferma che l’alloggio è stato consegnato in buono stato.

3. Eventuali danni o difetti dell’alloggio vanno comunicati entro sette giorni dalla consegna tramite il suddetto verbale o comunque per iscritto.

Art. 19
Deposito cauzionale

1. La studentessa o lo studente, nel momento della consegna dell’alloggio, deve dimostrare di aver versato un deposito cauzionale infruttifero pari a due mensilità a favore del gestore.

2. Il diritto all’alloggio si perfeziona solo dopo il pagamento del deposito cauzionale previsto.

3. Il deposito cauzionale è restituito al termine del contratto d’uso o negli altri casi espressamente previsti dai presenti criteri dopo l’effettivo rilascio dell’alloggio e previa verifica delle condizioni dello stesso, nonché dell’avvenuto pagamento del canone d’uso di cui all’articolo 21.

4. Il deposito cauzionale è restituito altresì nel caso in cui la studentessa o lo studente non prenda possesso dell’alloggio per mancata ammissione al corso di studio.

5. Dal deposito cauzionale possono essere trattenuti gli eventuali crediti vantati a vario titolo nei confronti della studentessa o dello studente.

Art. 20
Danni

1. Eventuali danni devono essere comunicati per iscritto dalla studentessa o dallo studente al gestore entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato il danno o dalla conoscenza del danno stesso.

2. In caso di danni imputabili alla studentessa o allo studente, il deposito cauzionale è restituito decurtato di un importo pari al danno.

3. In caso di danneggiamento di stanze doppie, se non è possibile identificare l’autore effettivo del danno, dello stesso rispondono in parti uguali entrambe le persone assegnatarie.

4. In caso di danni arrecati alle parti comuni o ai beni di uso comune, se non è possibile identificare l’autore effettivo del danno, dello stesso rispondono in parti uguali le persone assegnatarie dell’alloggio o tutte le persone che utilizzano il piano interessato o l’intera struttura.

5. Rimane fermo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni il cui valore sia superiore all’importo del deposito cauzionale versato.

6. I costi relativi a interventi supplementari, quali riparazioni o pulizie straordinarie dovute al degrado dell’alloggio, possono essere addebitati alla persona responsabile con obbligo di pagamento immediato.

Art. 21
Canone d’uso

1. Il canone d’uso mensile è corrisposto direttamente al gestore. Le modalità e i termini di pagamento sono determinati nel contratto d’uso di cui all’articolo 17.

2. Il canone d’uso mensile ammonta, per un utilizzo di dieci mesi, a 300,00 euro per la stanza singola e a 230,00 euro a letto in stanza doppia.

3. Per contratti di durata inferiore il canone d’uso è incrementato del 20 per cento.

4. L’ammontare del canone d’uso può essere rideterminato annualmente dalla Giunta provinciale.

5. Su richiesta scritta della studentessa o dello studente al gestore o all’Ufficio e nei limiti della disponibilità, in caso di proroga dell’assegnazione dell’alloggio fino ai mesi di luglio, agosto e settembre si applica il canone d’uso mensile di cui al comma 2. Se il contratto d’uso inizia dopo il quindicesimo giorno del mese o termina prima del quindicesimo giorno del mese, l’ammontare del primo o dell’ultimo canone d’uso mensile è ridotto del 50 per cento.

Art. 22
Recesso

1. La studentessa o lo studente deve dare preventiva comunicazione scritta all’Ufficio delle seguenti circostanze:

a) data prevista di conseguimento del grado accademico;

b) previsto trasferimento ad altra sede universitaria;

c) prevista interruzione degli studi;

d) prevista rinuncia all’alloggio per gravi motivi personali, da comprovare per iscritto.

2. All’effettivo verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 1, la studentessa o lo studente può recedere dal contratto d’uso. A tal fine deve dare comunicazione scritta all’Ufficio tempestivamente e comunque entro i tre giorni successivi al verificarsi della circostanza stessa.

3. In caso di effettivo conseguimento del grado accademico entro il 31 dicembre dell’anno della richiesta di alloggio è comunque dovuto il pagamento dei primi tre canoni mensili, con decorrenza, a seconda della data di inizio del contratto d’uso, dal mese di settembre o da quello di ottobre.

4. Se si verifica una delle circostanze di cui al comma 1, lettere b), c) o d), la studentessa o lo studente perde il diritto all’alloggio e deve corrispondere per intero il canone d’uso del mese in cui è effettuata la comunicazione di recesso.

5. Nei casi di recesso di cui al presente articolo il deposito cauzionale è restituito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.

6. In caso di mancato rispetto delle condizioni del presente articolo o di recesso comunque effettuato in violazione dello stesso, il deposito cauzionale è trattenuto a titolo di penale.

Art. 23
Decadenza

1. Decade dal beneficio dell’alloggio ai sensi degli articoli 24 e 25, previa contestazione scritta, la studentessa o lo studente che:

a) incorre in morosità nel pagamento del canone d’uso mensile;

b) viola i presenti criteri o il regolamento interno della struttura;

c) fornisce dichiarazioni non veritiere all’Ufficio o al gestore;

d) danneggia dolosamente la struttura o beni di proprietà provinciale;

e) non occupa stabilmente l’alloggio senza aver fornito un’adeguata motivazione al gestore.

2. La decadenza è comunicata dall’Ufficio a mezzo raccomandata A/R o PEC e comporta l’obbligo di lasciare l’alloggio entro il termine indicato nella comunicazione.

Art. 24
Morosità

1. In caso di mancato pagamento del canone d’uso mensile entro il termine previsto dal contratto d’uso, il gestore o l’Ufficio effettua una contestazione scritta alla studentessa o allo studente assegnando per il pagamento il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Entro questi dieci giorni la studentessa o lo studente può prendere posizione per iscritto.

2. Se la morosità si protrae per sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento assegnato ai sensi del comma 1, la studentessa o lo studente decade dal beneficio dell’alloggio a decorrere dal sessantunesimo giorno.

3. In caso di decadenza devono essere comunque corrisposti gli importi corrispondenti ai canoni non pagati e la cauzione è trattenuta a titolo di penale.

4. Dal giorno della scadenza del termine per il pagamento sono dovuti, in ogni caso, gli interessi legali.

Art. 25
Altre violazioni

1. Nei casi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere b), c), d) ed e), il gestore o l’Ufficio effettua una contestazione scritta alla studentessa o allo studente, che può, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione stessa:

a) presentare le proprie giustificazioni scritte;

b) regolarizzare, se possibile, la propria posizione.

2. Se le giustificazioni non sono accolte o la posizione non viene regolarizzata entro il termine di cui al comma 1, la studentessa o lo studente decade dal beneficio dell’alloggio.

3. In caso di decadenza, la studentessa o lo studente deve pagare il canone d’uso relativo al mese in corso e la cauzione è trattenuta a titolo di penale.

Art. 26
Sopralluoghi

1. Il gestore e il personale dell’Ufficio possono effettuare in qualsiasi momento, previo avviso verbale o scritto alla studentessa o allo studente, sopralluoghi per verifiche e controlli presso gli alloggi della struttura.

2. Se necessario per la realizzazione di opere di manutenzione, anche terzi possono accedere agli alloggi, previo avviso verbale o scritto alla studentessa o allo studente. A tal fine è sufficiente un avviso apposto sulla porta della stanza.

Art. 27
Applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione per le richieste relative agli anni accademici 2023/2024 e seguenti.

2. Per l’anno accademico 2023/2024, i termini di cui all’articolo 5 vengono resi noti dalla Ripartizione entro il 17 aprile 2023.

 

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ActionActionNormativa provinciale
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ActionAction2023
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 6
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ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
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ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 30
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ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 44
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ActionActionAllegato
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