1. Sono riservati degli alloggi alle studentesse e agli studenti che al momento della presentazione della domanda:
a) non hanno compiuto il trentacinquesimo anno d’età e sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea (I ciclo) o a un corso equiparato della durata di tre anni presso istituzioni universitarie o scuole d’istruzione superiore, di seguito denominate università, in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;
b) non hanno compiuto il quarantesimo anno d’età e assolvono regolarmente un master di I livello o sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea magistrale (II ciclo) o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso università in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;
c) hanno conseguito, alla data della presentazione della domanda di un alloggio o al più tardi entro il termine stabilito annualmente dall’Ufficio per il diritto allo studio universitario, almeno il 70 per cento del merito di studio minimo richiesto per l’assegnazione di una borsa di studio ordinaria;
d) non hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studio;
e) non sono decadute o decaduti dal beneficio dell’alloggio ai sensi degli articoli 23, 24 e 25.
2. In caso di gravi motivi personali o familiari, tali da pregiudicare il diritto allo studio universitario, si può prescindere, in via eccezionale, dalle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, previa richiesta scritta motivata della studentessa o dello studente da presentarsi all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato Ufficio. Sulla richiesta si pronuncia la Direttrice o il Direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio, di seguito denominata Ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
3. Per le studentesse e gli studenti che frequentano il primo anno di studi in provincia di Bolzano nell’anno accademico per il quale presentano domanda, si prescinde dal requisito del merito di studio minimo di cui alla lettera c) del comma 1. Tali studentesse e studenti devono già risultare regolarmente iscritte o iscritti a una università in provincia di Bolzano o comunque devono aver confermato l’iscrizione con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
4. Alle studentesse e agli studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana possono essere assegnati alloggi, previa richiesta all’Ufficio, solo se i posti nello studentato della Claudiana sono esauriti.
5. Eventuali alloggi rimasti disponibili dopo l’assegnazione a tutti gli aventi diritto possono essere assegnati, previa richiesta all’Ufficio, anche a tirocinanti o studentesse e studenti frequentanti un percorso formativo postlaurea, a ricercatrici e ricercatori e al personale docente universitario. Le dottorande e i dottorandi hanno la precedenza sulle altre categorie indicate.