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Delibera 28 marzo 2023, n. 271
Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione della mobilità sostenibile

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione della mobilità sostenibile

Art. 1
Ambito d’applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per studi, progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto di persone e di una mobilità intermodale sostenibili ed ecocompatibili, in attuazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.

2. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2
Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per attività finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile quotidiana in provincia di Bolzano e alla riduzione degli effetti negativi del traffico sull’ambiente, sulla salute e sullo sviluppo sociale ed economico.

2. L’incentivazione si basa su una scala di priorità a tre livelli. Priorità assoluta ha la riduzione del traffico, seguita da spostamento e miglioramento del traffico.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) riduzione del traffico: misure normative e infrastrutturali atte a eliminare la necessità di spostamenti o a ridurne i percorsi, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale e all’offerta di mobilità per le zone abitative, scolastiche, ricreative, produttive e commerciali nonché turistiche;

b) spostamento del traffico: misure che disincentivano il traffico motorizzato individuale, favorendo invece l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo e gli spostamenti in bicicletta e a piedi;

c) miglioramento del traffico: misure che contribuiscono alla riduzione degli effetti negativi di un traffico che non può essere né ridotto né spostato;

d) condominio: edificio di almeno cinque unità abitative con almeno due soggetti proprietari di singole unità abitative del medesimo edificio, che si basa sulla relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, per il quale è stata rilasciata una concessione edilizia prima del 1° luglio 2020;

e) soggetti pubblici: gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti pubblici e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, i loro consorzi e associazioni, nonché i consorzi turistici;

f) soggetti privati: imprese, associazioni e condomini aventi sede legale o sede operativa in provincia di Bolzano.

Art. 4
Beneficiari

1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati.

Art. 5
Cumulabilità e disciplina “de minimis”

1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni per le medesime spese.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 i contributi “de minimis” previsti dai presenti criteri sono cumulabili con altri aiuti concessi a norma di regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. I contributi possono essere cumulati anche con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, fino al massimale previsto in tale regolamento.

Art. 6
Interventi incentivabili

1. Nell’ambito di misure di mobility management comunale, sovracomunale aziendale, scolastico e turistico sono incentivabili i seguenti interventi:

a) acquisto di biciclette nuove di fabbrica con o senza pedalata assistita. Noleggio a lungo termine inclusa manutenzione ordinaria di biciclette nuove di fabbrica con pedalata assistita;

b) fornitura e posa di rastrelliere con o senza tettoia;

c) fornitura e posa di box monoposto o a più posti per biciclette;

d) studi, indagini, ricerche e progetti;

e) servizi di sharing pubblico in ambito urbano: acquisto di biciclette con o senza pedalata assistita, monopattini elettrici, biciclette cargo, rastrelliere con o senza tettoia, stazioni di ricarica e strumenti di gestione del servizio di sharing;

f) sviluppo e implementazione di software specifici;

g) redazione e pubblicazione di materiale divulgativo di particolare rilevanza didattica o sociale in materia di mobilità sostenibile;

h) manifestazioni, convegni e campagne di sensibilizzazione;

i) organizzazione di attività di formazione.

2. Il contributo per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere concesso soltanto a soggetti pubblici.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 1, lettere e) f), possono essere concessi soltanto a comuni e comunità comprensoriali.

4. I condomini possono ricevere un incentivo solo per l’acquisto di rastrelliere con tettoia. Tale tettoia può essere già presente nel condominio.

5. I soggetti privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), possono ricevere un incentivo solo per le misure volte alla riduzione, allo spostamento o al miglioramento del traffico quotidianamente prodotto dalla propria organizzazione ossia condominio.

6. Il numero delle biciclette incentivate deve essere adeguatamente proporzionato al numero dei dipendenti.

7. Non sono incentivabili gli interventi che il/la richiedente è tenuto/tenuta ad effettuare per legge.

Art. 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di stazioni di ricarica ad eccezione delle misure di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), la progettazione e l’esecuzione di lavori ad eccezione di eventuali opere accessorie necessarie per le misure di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), le spese di gestione corrente, le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione ad eccezione di quelle previste all’articolo 6, comma 1, lettera a). Le spese per il personale sono ammesse limitatamente alle assunzioni effettuate da soggetti pubblici per la realizzazione delle attività ammesse a contributo.

2. È facoltà della commissione di cui all’articolo 9, escludere qualsiasi ulteriori spese delle domande presentate, se non possono essere direttamente collegate agli obiettivi e alle misure di cui agli articoli 2 e 6.

Art. 8
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata entro il 31 marzo e 31 luglio di ogni anno alla Ripartizione provinciale Mobilità esclusivamente per via telematica. Non è possibile presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre.

2. I soggetti privati possono presentare domanda di contributo una volta ogni due anni.

3. La domanda deve essere redatta sul modello predisposto dalla Ripartizione provinciale Mobilità e firmata dal/dalla legale rappresentante del/della richiedente. La domanda deve essere presentata in ogni caso prima dell’avvio dell’attività per cui si richiede il contributo.

4. La domanda riporta quanto segue:

a) la descrizione dell’attività;

b) l’indicazione del/della responsabile del progetto e, nel caso di soggetti pubblici, il codice CUP;

c) il preventivo di spesa dettagliato suddiviso per tipologia;

d) il piano di finanziamento;

e) la data di inizio dell’attività e il cronoprogramma di realizzazione dell’attività con la suddivisione delle relative spese per anno di riferimento;

f) la dichiarazione relativa alla quota parte di IVA detraibile e indetraibile;

g) la dichiarazione con cui il/la richiedente si impegna ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e trasparenza;

h) la dichiarazione del/della richiedente di non ricevere per la stessa attività altre agevolazioni da parte di altre amministrazioni pubbliche;

i) in caso di imprese, la dichiarazione sulla dimensione dell’impresa incluso un estratto della Camera di Commercio;

l) in caso di acquisto di rastrelliere, la documentazione contenente le specifiche tecniche delle rastrelliere di cui all’articolo 15, comma 4.

5. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio provinciale competente sono archiviate.

Art. 9
Commissione di valutazione

1. Per la valutazione delle domande di contributo il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità nomina un’apposita commissione, composta da due dipendenti della Ripartizione provinciale Mobilità e un/una rappresentante del settore Green Mobility della società in house Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A (STA).

2. La rotazione dei membri della commissione viene garantita con cadenza triennale.

Art. 10
Istruttoria delle domande

1. La commissione verifica:

a) che l’attività oggetto della domanda di contributo sia rispondente a quanto previsto dall’articolo 30, commi 1 e 2 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, e dai presenti criteri;

b) che gli importi di spesa preventivati rispettino il criterio di congruità.

2. La commissione valuta le domande presentate in riferimento all’attinenza delle attività con le finalità di cui all’articolo 2.

3. Per le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), la commissione inquadra le domande in una delle seguenti categorie:

a) incidenza dell’attività principalmente sulla riduzione del traffico: massimo 60 punti;

b) incidenza dell’attività principalmente sullo spostamento del traffico: massimo 50 punti;

c) incidenza dell’attività principalmente sul miglioramento del traffico: massimo 30 punti.

4. Possono essere assegnati i seguenti punti aggiuntivi per:

a) grado di innovazione e digitalizzazione: massimo 10 punti;

b) rilevanza sociale e grado di sensibilizzazione, capacità comunicativa, effetto modello: massimo 10 punti;

c) copertura geografica, grado di coinvolgimento di vari soggetti: massimo 10 punti;

d) sinergie e compatibilità con altri progetti: massimo 10 punti.

4. Sono ammesse a contributo le domande che raggiungono un minimo di 30 punti.

Art. 11
Modifiche non sostanziali

1. Qualora, in corso di attuazione degli interventi di cui all’articolo 6, dovessero sopraggiungere nuove e imprevedibili circostanze necessarie per la regolare attuazione e che richiedano modifiche non sostanziali alle caratteristiche presentate ai sensi dell’articolo 8 comma 4, le stesse possono essere sottoposte per la valutazione al competente ufficio della Ripartizione provinciale Mobilità.

2. L’ammissibilità di una modifica è determinata dall’ufficio competente, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 9.

Art. 12
Anticipo

1. Su richiesta motivata del/della richiedente può essere erogato un anticipo nella misura massima del 30% del contributo.

Art. 13
Ammontare del contributo

1. Per le attività incentivabili può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

2. L’ammontare del contributo è calcolato in relazione al punteggio assegnato dalla commissione in base alle seguenti percentuali:

a) 70-100 punti: 75%

b) 60-69 punti: 60%

c) 50-59 punti: 50%

d) 40-49 punti: 40%

e) 30-39 punti: 30%

3. Per le misure di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo viene assegnato in base alla seguente valutazione tabellare:

a) per l’acquisto di biciclette con pedalata assistita è concesso un contributo pari al 30% della spesa ammessa, per un importo massimo di 500,00 euro per ciascuna bicicletta;

b) per il noleggio a lungo termine di biciclette con pedalata assistita è concesso un contributo pari al 30% della spesa ammessa, per un importo massimo di 100,00 euro a semestre per ciascuna bicicletta inclusa manutenzione ordinaria.

c) per l’acquisto di biciclette senza pedalata assistita è concesso un contributo pari al 40% della spesa ammessa, per un importo massimo di 300,00 euro per ciascuna bicicletta;

d) per la fornitura e posa di rastrelliere con tettoia, anche se tale tettoia è già presente, è concesso un contributo pari al 40% della spesa ammessa;

e) per la fornitura e posa di rastrelliere senza tettoia è concesso un contributo pari al 30% della spesa ammessa;

f) per la fornitura e posa di box monoposto o a più posti per biciclette, dotati di serratura, da parte di soggetti pubblici è concesso un contributo pari al 50% della spesa ammessa.

4. Per le misure di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), è concesso un contributo fino a un massimo di 50% della spesa ammessa, per un importo massimo di 200.000,00 euro per ciascuna domanda di contributo.

5. Nel calcolo dell’ammontare del contributo vengono detratti eventuali introiti, che superano eventuali spese di gestione corrente o spese di manutenzione ordinaria.

6. Nell’assegnazione dei contributi hanno precedenza le domande che non vengono valutate tramite sistema tabellare.

7. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla data di registrazione della domanda di contributo regolarmente presentata.

8. Il contributo non è concesso quando l’ammontare di contributo è inferiore a 1.500,00 euro.

Art. 14
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e motivate ragioni, l’unità organizzativa responsabile del procedimento può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

2. Ai fini della liquidazione del contributo va presentata la seguente documentazione:

a) l’elenco riepilogativo delle spese sostenute con copia delle relative fatture e dichiarazione del/della legale rappresentante del beneficiario/della beneficiaria, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute.

b) una relazione attestante l’attinenza delle spese con l’attività incentivata;

c) un riepilogo dei mezzi propri e di eventuali introiti a copertura delle spese sostenute.

3. Per progetti la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, la spesa deve essere rendicontata entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

4. Sono ammissibili soltanto le spese effettivamente sostenute e rendicontate. Le spese indicate devono essere esclusivamente quelle ammesse a contributo con decreto del direttore di Ripartizione.

Art. 15
Obblighi

1. I beneficiari si obbligano, a decorrere dalla data della richiesta di liquidazione del contributo, a utilizzare i beni oggetto di contributo effettivamente nell’ambito della propria attività; inoltre si obbligano a non modificarne la destinazione economica per un periodo di tre anni a partire:

a) dalla data della fattura di acquisto e, nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

b) dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di acquisto tramite noleggio a lungo termine.

2. Nel medesimo periodo i beni non possono essere alienati o dati a noleggio. I soggetti pubblici possono mettere a disposizione della collettività i beni a titolo gratuito o dietro versamento di un contributo di partecipazione alle spese, che non può superare i costi di gestione sostenuti. I soggetti privati possono mettere i beni esclusivamente a disposizione dei propri dipendenti.

3. I contratti di noleggio a lungo termine di biciclette con pedalata assistita devono avere una durata minima di sei mesi.

4. In caso di acquisto di rastrelliere per biciclette, il beneficiario/la beneficiaria si impegna affinché queste presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano saldamente ancorate ad un supporto fisso. Il telaio e la ruota anteriore della bicicletta si devono poter fissare entrambe alla rastrelliera;

b) vi sia un interasse di almeno 0,7 metri tra una bici e l’altra, nel caso di altezze uguali;

c) vi sia un interasse di almeno 0,5 metri tra una bici e l’altra, nel caso di altezze differenti;

d) per sistemi ad archetto: interasse di almeno 1 metro tra un archetto e l’altro.

5. In caso di acquisto di rastrelliere, i beneficiari si impegnano ad installare solo prodotti o sistemi certificati e/o verificati staticamente e a posizionarli soltanto su terreni per i quali disponga di un valido titolo per l’occupazione.

6. In caso di realizzazione di sistemi di sharing o di rimesse chiuse per biciclette, come box monoposto o a più posti, in uno spazio pubblico, essi devono essere predisposti in modo tale da rendere possibile l’utilizzo dell’AltoAdige Pass.

7. In caso di incentivi per studi, indagini, ricerche e progetti, essi dovranno essere messi a disposizione della Ripartizione provinciale Mobilità, che si riserva di utilizzarli e/o di pubblicarli per finalità istituzionali.

Art. 16
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse a contributo.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario/dalla beneficiaria nonché l’effettiva realizzazione dell’attività incentivata.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, la Ripartizione competente può sottoporre a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.

5. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n., 17, e successive modifiche.

Art. 17
Revoca

1. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’agevolazione, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di false dichiarazioni o l’omissione di informazioni dovute, l’agevolazione è revocata e deve essere restituita maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 18
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nel limite delle risorse a tale scopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le entità dei contributi possono essere ridotte oppure la domanda di agevolazione viene archiviata d’ufficio. La selezione delle domande archiviate d’ufficio avviene in applicazione del criterio cronologico per le domande valutate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c). Per le domande valutate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) vengono archiviati i progetti che nella valutazione ottengono un punteggio inferiore.

Art. 19
Norma transitoria

1. I presenti criteri si applicano anche alle domande giacenti e non ancora approvate.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionAction2023
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 6
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 25
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 27
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 30
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ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 44
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ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 84
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ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 1007
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1027
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