1. La graduatoria è suddivisa tra tedesca, italiana e ladina, a seconda della lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche, che nella maggior parte dei casi corrisponde anche alla madrelingua delle persone richiedenti.
2. Il personale di madrelingua ladina deve essere già al momento della presentazione della domanda per l’assunzione in possesso degli attestati di lingua previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Sempre a condizione che sia in possesso di tali attestati di lingua, il personale di madrelingua ladina può essere inserito anche nella graduatoria tedesca o italiana, a seconda che il titolo di studio finale è stato rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Dopo il conseguimento del diploma presso una scuola secondaria di secondo grado nelle località ladine è possibile l’inserimento nelle graduatorie di tutte le tre lingue.
3. Aspiranti con una madrelingua che non corrisponde a nessuna delle tre lingue della Provincia, che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria di secondo grado in una lingua che non combacia con la lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche a cui aspirano, sono ammessi al servizio alla seguente condizione: relativamente al loro inserimento nella graduatoria tedesca o italiana devono comprovare in un esame di lingua, di avere la padronanza della lingua tedesca ovvero italiana. L’attestato di bilinguismo non sostituisce questo esame.