(1) In considerazione del repentino aumento dei costi delle forniture di energia, nonché del generalizzato incremento dei prezzi dei materiali e delle materie prime, la Provincia autonoma di Bolzano adotta misure finalizzate a ridurne l’impatto su persone, famiglie, imprese ed operatori economici nonché su enti pubblici e privati gestori di servizi di interesse pubblico.
(2) Al fine di attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare nuove misure straordinarie di sostegno a favore di persone, famiglie ed enti pubblici e privati gestori di servizi di interesse pubblico o a integrare le misure di sostegno esistenti.
(3) Al fine di attuare gli obiettivi di cui al comma 1, le misure provinciali esistenti in favore di imprese e operatori economici sono concesse nel rispetto delle condizioni definite nella Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, purché le finalità perseguite da dette misure siano coerenti con quelle del predetto Quadro temporaneo e la Provincia autonoma di Bolzano acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea nell’ambito di una notifica provinciale o di una notifica quadro effettuata dallo Stato a favore delle Regioni e delle Province autonome. Per le finalità di cui al presente comma, alle misure provinciali esistenti è dato un nuovo inquadramento con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale sono indicati, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.
(4) I provvedimenti amministrativi adottati per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo costituiscono provvedimenti definitivi. Nei casi di accertata indebita percezione, il vantaggio economico di qualunque genere percepito in base alle suddette misure è revocato e il relativo importo dev’essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione.
(5) La Provincia autonoma di Bolzano adotta altresì misure di contenimento dei consumi di energia in riferimento alle proprie strutture ed edifici, ivi compresa l’individuazione con le parti sociali di forme innovative di articolazione degli orari di lavoro.
(6) Ai fini dell’attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. La dotazione del fondo ammonta a 100.000.000,00 euro. I prelievi dal fondo sono disposti con deliberazioni della Giunta provinciale.
(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000.000,00 euro per l’anno 2022, in 0,00 euro per l’anno 2023 e in 0,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.