(1) Agli allegati di cui agli articoli 1 e 6 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 737.151.324,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 187.714.169,52 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 787.520.525,92 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”