In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

Visualizza documento intero
1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

Art. 34 (Modifica alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) L’ articolo 17/bis della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17/bis (Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall’affidatario cessante all’affidatario subentrante)

1. Il gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in essere, in scadenza, scaduti o in regime di proroga, a mettere a disposizione dell’affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento in house, i beni strumentali alla prestazione dei servizi di trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari, anche se locati al gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente, nonché tutti gli altri beni strumentali che siano stati acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, dal momento che tale condizione configura un vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero per il termine espressamente indicato con vincolo di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto pubblico sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, durante il periodo di trasferimento di 60 giorni di cui al comma 2 il gestore cedente deve continuare a fornire il servizio alle condizioni della concessione in scadenza o scaduta e in regime di proroga, e garantire una transizione senza soluzione di continuità.

2. Fermo restando quanto disposto in merito all’indennizzo dalle leggi provinciali, ai fini del calcolo di eventuali indennizzi o corrispettivi a favore del gestore uscente per la messa a disposizione dei beni strumentali di cui al comma 1 si applica la misura 6, punto 3 e seguenti, dell’allegato A della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28 novembre 2019.

3. In caso di mancato trasferimento o di mancata messa a disposizione dei beni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica certificata (PEC), della relativa richiesta della Provincia, resta fermo il diritto di quest’ultima di procedere alla requisizione in uso ai sensi dell’Art. 835 del Codice civile.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActionPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CULTURA, ENTI LOCALI, UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE
ActionActionUTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO, SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE, DIFESA DEL SUOLO E OPERE IDRAULICHE, ORDINAMENTO FORESTALE
ActionActionESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, GUIDE ALPINE E GUIDE SCIATORI, APPALTI
ActionActionIGIENE E SANITÀ, BANDA LARGA, TRASPORTI, POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZA E BENEFICIENZA, EDILIZIA ABITATIVA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
ActionActionBANDA LARGA
ActionActionTRASPORTI
ActionActionArt. 34 (Modifica alla , “Mobilità pubblica”)
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
ActionActionABROGAZIONE DI NORME
ActionActionNORME FINALI
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico