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d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

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1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

Art. 5 (Modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“5. Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche:

  1. la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi;
  2. il parere motivato espresso dall’organismo di valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge;
  3. il parere motivato espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:

“5/bis In caso di parere negativo ovvero favorevole condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la responsabile della contrattazione a riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione formale del rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da parte dell’organo.”

(3) Dopo il comma 3/bis dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/ter Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, è possibile utilizzare le graduatorie degli idonei dei concorsi anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione delle procedure concorsuali. Le relative richieste sono motivate dai/dalle dirigenti delle ripartizioni interessate, con riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi.”

(4) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Misure di razionalizzazione per le procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo nel periodo della pandemia di COVID-19)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e per consentire l’erogazione dei servizi essenziali anche nel periodo della pandemia di COVID-19, in presenza di rilevanti carenze nella copertura di posti vacanti nell’organico, le procedure di tipo concorsuale possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia. Fermo restando il profilo comparativo, tale prova potenzia e approfondisce gli aspetti selettivi e di indagine sulle competenze secondo le disposizioni dei relativi bandi. Tali concorsi possono prevedere la valutazione di titoli, secondo la disciplina in vigore. Resta fermo quanto previsto all’articolo 9.”

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