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d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

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1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

Art. 3 (Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5/bis (Nuovo fondo per gli investimenti)

1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti” per l’erogazione di contributi annuali per il finanziamento delle opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della citata legge provinciale.

2. Il fondo è così suddiviso:

  1. una quota parte assegnata e liquidata d’ufficio ai comuni in base a criteri di fabbisogno. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione vengono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2;
  2. una quota parte messa a disposizione, dietro presentazione di istanza da parte dei comuni, per finanziare particolari categorie di opere pubbliche da selezionarsi mediante bando per la presentazione di progetti.

3. La suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche e i criteri per la concessione delle risorse del fondo sono proposti da un comitato paritetico composto dal presidente della Provincia, eventuali altri rappresentanti della Provincia e da rappresentanti del Consiglio dei Comuni. La gestione amministrativa del fondo e la valutazione tecnico-amministrativa delle opere sono affidate a una commissione tecnica paritetica.

4. Con l’accordo di cui all’articolo 2 sono stabiliti: la composizione del comitato paritetico e della commissione tecnica paritetica, la suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche nonché i criteri e le procedure per la concessione dei contributi agli investimenti. Con lo stesso accordo sono inoltre stabilite le modalità e la tempistica di utilizzo del fondo.

5. A valere sul “Nuovo fondo per gli investimenti” vengono inoltre concessi i contributi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.”

(2) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Promozione dell’attività economica in territori strutturalmente deboli)

1. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, in territori strutturalmente deboli da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta provinciale, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile finalizzati alla promozione della sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, previa approvazione di un regolamento comunale che ne definisca i criteri.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni aventi diritto possono utilizzare anche la propria quota delle misure di compensazione ambientale nel rispetto dei fini previsti dalla normativa vigente e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(3) L’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli oneri di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, per gli esercizi dal 2021 al 2025. Gli importi da destinarsi agli investimenti degli enti locali vengono definiti annualmente in sede di accordo di finanza locale e i corrispondenti stanziamenti di bilancio definiti con legge di stabilità.

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