(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Le strutture dell’Amministrazione provinciale sono autorizzate ad affidare ad enti privati in controllo pubblico provinciale, operanti nel settore informatico, il supporto amministrativo e contabile, anche in piattaforme digitali, per la gestione delle domande di concessione di vantaggi economici connessi con le misure adottate dalla Provincia per fronteggiare l’emergenza da SARS-CoV-2 o favorire la ripresa economica post pandemica, nonché connessi con i fondi assegnati alla Provincia da organismi nazionali e internazionali per le medesime finalità. Le modalità di trasferimento ed erogazione dei vantaggi economici ai beneficiari sono stabilite in apposito contratto di servizio, in cui viene previsto l’impiego di piattaforme digitali e di tecnologie avanzate di gestione, controllo e liquidazione dei benefici.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis. Per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere, il richiedente può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo anche per fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati di un altro Stato membro dell’Unione europea.”
(3) Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “, anteriormente a tale scadenza, dalla data di” sono sostituite dalle parole: “, in caso di tempestiva presentazione di osservazioni, dieci giorni dopo la”.